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Assicurazione persone impegnate nei Progetti Utili alla Collettività (PUC)

Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, all’articolo 1, ha istituito dal 1° settembre 2023 il Supporto per la formazione e il lavoro e a decorrere dal 1° gennaio 2024 l'Assegno di inclusione.

I nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione sono tenuti ad aderire a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa all’interno del quale può essere prevista la partecipazione a Progetti Utili alla Collettività (PUC), a titolarità dei Comuni o di altre Amministrazioni Pubbliche a tal fine convenzionate con i Comuni.

I componenti del nucleo familiare beneficiari dell’Assegno di inclusione con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere non sono obbligati ad aderire a un percorso personalizzato, ma possono comunque richiedere l'adesione volontaria al percorso stesso e la partecipazione ai PUC.

I beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro possono partecipare a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, nonché ai PUC che rientrano per espressa previsione normativa tra le misure di attivazione al lavoro.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2023, n. 156, emanato in applicazione dell’articolo 6, comma 5-bis, quarto periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, all’articolo 4, comma 1, ha previsto che ai beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro impegnati nei PUC a titolarità dei Comuni o di altre Amministrazioni Pubbliche si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Per l’assicurazione presso l’Inail delle persone impegnate nei Progetti Utili alla Collettività (PUC) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2024, n. 68 ha previsto un premio speciale unitario, calcolato sulla base del limite minimo di retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, che è rimborsato all’Inail dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per attivare la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali per i partecipanti ai PUC , i Comuni, anche in forma associata e le altre Amministrazioni Pubbliche, eventualmente per il tramite dei Comuni, devono comunicare attraverso la piattaforma GePI il numero delle giornate di effettiva attività prestata da parte dei partecipanti stessi entro il giorno 30 del mese successivo al termine di ogni trimestre.

Entro il terzo mese successivo al termine del trimestre, l’Inail determina l’onere relativo al trimestre appena concluso e a eventuali conguagli e provvede alla richiesta di rimborso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della congruenza dei dati trasmessi dalla piattaforma GePI.