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Assicurazione lavori di pubblica utilità

Assicurazione soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità

L’art. 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per la copertura assicurativa dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.

Per i soggetti tutelati dal Fondo lo Stato assume l’onere dei costi della tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali prevista dal testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, integrato dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 per quanto riguarda il danno biologico di cui all’articolo 13, nei limiti delle risorse assegnate al Fondo stesso e nei casi espressamente previsti.

La dotazione annua del Fondo, al netto dei 100.000 euro destinati alle organizzazioni di volontariato che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani, dal 2024 è di 2.750.000,00 euro.

A seguito delle ultime modifiche normative l’elenco aggiornato e tassativo dei beneficiari della copertura assicurativa a carico del Fondo, allo stato, comprende i seguenti soggetti:

  1. beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali;
  2. detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21 (Lavoro all'esterno), comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354;
  3. stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, coinvolti in attività di volontariato di pubblica utilità svolta in modo volontario e gratuito;
  4. soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai sensi dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e dell'articolo 168-bis del codice penale (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato);
  5. detenuti e internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 20-ter (Lavoro di pubblica utilità) della legge 26 luglio 1975, n. 354;
  6. condannati ammessi ai sensi dall’articolo 47, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, in quanto compatibili;
  7. soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Lavoro di pubblica utilità sostitutivo).

Il costo dell’assicurazione è stato stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 dicembre 2014, di approvazione della determina del Presidente dell’Inail 17 novembre 2014, n. 351, con cui è stato previsto uno specifico premio speciale unitario, in occasione dell’istituzione in via sperimentale del Fondo per gli anni 2014 e 2015. La misura del premio speciale unitario è stata confermata dall’articolo 2 del decreto 6 settembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fermo restando l’aggiornamento correlato al variare annuo della retribuzione minima giornaliera.

Il premio speciale unitario a carico del Fondo è calcolato, infatti, in relazione alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale ed è frazionabile in base alle effettive giornate di attività prestate dal soggetto interessato.

Le modalità di attivazione della copertura assicurativa a carico del Fondo sono state definite dai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2014 e 28 febbraio 2017.

Per attivare la copertura assicurativa a carico del Fondo, i soggetti ospitanti devono presentare la richiesta di attivazione della copertura assicurativa all’Inail tramite l’apposito servizio online (denominato “Polizza volontari”) almeno 10 giorni prima dell’inizio delle attività di volontariato o del lavoro di pubblica utilità, specificando la tipologia dell’attività prestata e il numero complessivo delle giornate per le quali la stessa è svolta.

Il servizio telematico effettua il calcolo degli oneri assicurativi, tenendo conto delle disponibilità del Fondo, che sono quindi aggiornate a seguito di ogni richiesta e indicate in tempo reale nell’apposito banner “Diamoci una mano” pubblicato nell’home page del portale Inail.

La copertura assicurativa a carico del Fondo opera dal momento in cui l’Inail comunica al soggetto che l’ha richiesta l’avvenuta attivazione dell’assicurazione.

L’assicurazione presso l’Inail dei soggetti sopra indicati è obbligatoria, mentre la copertura assicurativa a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è eventuale, essendo condizionata alla dotazione finanziaria del Fondo stesso.

In caso di esaurimento del Fondo, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali deve essere attuata con oneri a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati nella forma ordinaria (polizza dipendenti), con pagamento del premio dovuto all’Inail. La base imponibile utile per la determinazione del premio ordinario è la retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita.

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