Il costo dell'assicurazione, il cosiddetto premio, è a carico del datore di lavoro, dell'artigiano o del lavoratore autonomo dell'agricoltura.
Il sistema introdotto dal decreto legislativo 38/2000 ha distinto le attività in quattro gestioni separate, con l’applicazione di tariffe distinte e specifici tassi di premio determinati in misura corrispondente al rischio medio nazionale delle lavorazioni comprese in ogni tariffa:
- industria;
- artigianato;
- terziario;
- altre attività di diversa natura.
Il premio da corrispondere si distingue in ordinario (art. 41 d.p.r. 1124/1965) e speciale (art. 42 d.p.r. 1124/1965).
Il premio ordinario è determinato dall’ammontare delle retribuzioni, effettive o convenzionali corrisposte durante il periodo assicurativo, e dal tasso del premio; è, dunque, la traduzione numerica della gravità del rischio della lavorazione.
Per i lavoratori parasubordinati, il premio ordinario è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del committente. L'obbligo del versamento del premio è in ogni caso a carico del committente.
Per alcune attività, a causa della loro natura, della modalità di svolgimento o altre circostanze, risulta difficoltosa la determinazione del premio nella forma ordinaria. In questi casi la legge prevede la possibilità di stabilire “premi speciali unitari”, calcolati utilizzando elementi diversi rispetto a quelli che determinano il premio ordinario, come ad esempio il numero delle persone coinvolte nella lavorazione, il numero delle macchine, la natura e la durata dell’attività.