L’artigiano senza dipendenti soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali paga ogni anno il premio mediante l’autoliquidazione.
Il procedimento consente di determinare e versare direttamente il premio speciale artigiani.
Con l'autoliquidazione annuale dei premi, inoltre, vengono riscossi dall’Inail anche i contributi associativi per conto delle associazioni di categoria convenzionate.
Entro il 16 febbraio di ogni anno l’artigiano senza dipendenti deve:
- calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata), e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione) sulla base dell’importo del premio speciale unitario artigiani comunicato dall’Inail
- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;
- pagare il premio di autoliquidazione utiizzando il “Modello di pagamento unificato – F24” o il “Modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici)” in caso di Enti ed Organismi pubblici indicati nelle tabelle A e B allegate alla legge 720/1984.
Il titolare artigiano che intende pagare il premio di autoliquidazione in quattro rate (leggi 449/1997 e 144/1999), ovvero presentare la domanda di riduzione del premio artigiani (legge 296/2006) in presenza dei requisiti previsti, deve utilizzare esclusivamente i servizi telematici “Alpi online” entro il 28 febbraio o 29 febbraio in caso di anno bisestile (d.m. 9 febbraio 2015)
Le scadenze dei versamenti delle quattro rate sono predeterminate come segue:
- I rata, 16 febbraio
- II rata, 16 maggio
- III rata, 16 agosto differita al 20 agosto (art. 3-quater, d.l. 16/2012 convertito dalla l. 44/2012)
- IV rata, 16 novembre.
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, d.lgs n. 241 del 9 luglio 1997).
Al fine di consentire il pagamento del premio in autoliquidazione, l’Inail, entro la fine dell’anno:
- Rende disponibili nel “Fascicolo aziende” le “Comunicazioni delle basi di calcolo” (art. 28, comma 3, dpr 1124/1965) con i dati per il conteggio dei premi e degli eventuali contributi associativi (modulo per la comunicazione delle basi di calcolo premi e dei contributi associativi).
Ogni anno l’Inail pubblica la guida all’autoliquidazione dove sono indicate le modalità per il calcolo dei premi a seconda delle addizionali e delle riduzioni contributive previste e per il conteggio dei contributi associativi. Sono inoltre indicati i criteri di arrotondamento e le modalità di compilazione del modello F24.
Compensazione
Il saldo finale di autoliquidazione, se a credito, può essere utilizzato per compensare eventuali altri debiti per premi e accessori Inail, purché non iscritti a ruolo esattoriale. La compensazione può riguardare anche quanto dovuto ad altre amministrazioni o i contributi dovuti alle associazioni di categoria titolari di apposita convenzione con l’Istituto.
Non è, invece, possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi per pagare un premio Inail, né effettuare compensazioni tra contributi associativi.
Il titolare artigiano deve verificare presso la sede Inail l’effettiva sussistenza del credito stesso e successivamente procedere alla compensazione, attraverso la compilazione del modello F24. Il modello F24 EP, invece, non consente di operare la compensazione tra importi a credito e a debito.