Con la legge n. 157 del 19 dicembre 2019 è stato rifinanziato per gli anni 2019 e 2020 il Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l’esposizione all’amianto nell’esecuzione di operazioni portuali.
La circolare n. 4 del 20 febbraio 2020 fornisce le istruzioni per la presentazione delle richieste di accesso alle prestazioni del fondo.
La domanda deve essere presentata, secondo la modulistica allegata, entro il 2 marzo 2020:
- per l’anno 2019 con riferimento alle sentenze depositate o ai verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2018;
- per l’anno 2020 con riferimento alle sentenze depositate o ai verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2019.
Il richiedente deve inoltre allegare alla domanda la sentenza o il verbale di conciliazione giudiziale, in cui risultino il nome dell’avente diritto (o degli aventi diritto) alla prestazione e la somma dovuta.
Gli aventi diritto devono impegnarsi a tenere l’Istituto informato sugli sviluppi e sugli esiti del giudizio relativo al risarcimento dei danni dovuti dalle imprese, nonché a restituire eventualmente all’Inail quanto erogato indebitamente sulla base di una sentenza successiva nei confronti del richiedente.
Contestualmente alla presentazione della domanda, gli istanti devono infine comunicare ai soggetti tenuti al risarcimento, così come individuati nel provvedimento giudiziale, di aver effettuato la richiesta di accesso alle prestazioni del fondo.
Per maggiori informazioni consultare la documentazione allegata.