Il procedimento di definizione agevolata si perfeziona solo con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e non si determina, pertanto, l'estinzione del debito residuo.
In tal caso tutti i Durc rilasciati sono annullati dagli enti preposti alla verifica.
28/04/2017
Durc: rilascio in presenza della definizione agevolata
Con la circolare n. 18 del 28 aprile 2017 sono stati chiariti i nuovi criteri per l'attestazione della regolarità contributiva in presenza della domanda di definizione agevolata agli agenti della riscossione.
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Circolare Inail n. 18 del 28 aprile 2017
Rilascio del Durc in presenza della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 193/2016 e successive modifiche e integrazioni.
Ultimo aggiornamento: 28/04/2017