L’ art. 66-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del d.l. 18 del 2020, ha modificato le competenze dell’Iss e dell’Inail nella procedura di validazione straordinaria, con particolare riferimento all’importazione e all’immissione in commercio delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 15, co. 3).
L’Inail resta competente per la sola validazione delle richieste presentate dai produttori di dispositivi di protezione individuale (così come l’ISS per le mascherine chirurgiche), mentre per quelle presentate dagli importatori è previsto il passaggio alle regioni e la costituzione di un Comitato tecnico per la definizione di criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico.
A partire dal 4 agosto 2020, pertanto, le richieste di validazione straordinaria, ai sensi dell’articolo 15, co. 3, del d.l. 18/2020, possono essere inoltrate all’Inail esclusivamente dai produttori con sede in un paese dell’Unione Europea.
Le modalità di presentazione online restano invariate.
29/07/2020
Validazione straordinaria dei dpi: modifica competenze
Modificate le competenze dell’Inail per la procedura di validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale.
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Validazione in deroga DPI Covid-19
L’Inail, in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile che collabora alle misure di contenimento del rischio Covid-19, è autorizzato a validare i dispositivi di protezione individuale, in via straordinaria e in deroga alle procedure ordinarie.
Ultimo aggiornamento: 29/07/2020