La legge 17 giugno 2021, n. 87, di conversione, con modificazioni, del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021, ha disposto, all’art. 11 del decreto legge, la proroga dei termini previsti dalle disposizioni legislative elencate nell’allegato 2, nel quale è stato soppresso il riferimento all’art. 15, co. 1, del d.l. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 27/2020.
E' cessata, pertanto, la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (dpi) attribuita a Inail. Il servizio online “Art.15 Validazione DPI” non è più attivo per l’inoltro di nuove richieste e resta disponibile solo per la consultazione.
01/07/2021
Validazione straordinaria dei dpi: cessazione della funzione
E’ cessata la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (dpi) attribuita all’Inail.
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Validazione in deroga DPI Covid-19
L’Inail, in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile che collabora alle misure di contenimento del rischio Covid-19, è autorizzato a validare i dispositivi di protezione individuale, in via straordinaria e in deroga alle procedure ordinarie.
Ultimo aggiornamento: 01/07/2021