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Convenzioni Associazioni Legge 641/1978

L’articolo 1-undecies della legge n. 641/1978 prevede in favore di enti e associazioni individuate dalla legge e che svolgono specifiche attività assistenziali l’erogazione di un contributo per il sostegno dell’attività associativa.

Tali soggetti, tramite apposite convenzioni con gli enti pubblici previdenziali, possono percepire mediante ritenuta sulle pensioni, assegni e rendite erogati dai medesimi enti, i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni economiche intendono versare loro mediante delega.

Le convenzioni stipulate dall’Inail e i predetti enti associativi disciplinano il servizio di riscossione dei contributi annuali mediante ritenute sui ratei delle prestazioni economiche a carattere continuativo (rendita diretta e a superstiti e assegno continuativo mensile erogati all’associato) erogate dall’Istituto che vengono poi riversati alle associazioni al netto del rimborso delle spese sostenute per la elaborazione dei dati inerenti alle quote associative.