Ai sensi della legge 311/1973 l'Inail può svolgere, in nome e per conto delle associazioni di categoria, un servizio per l’esazione dei contributi associativi dovuti a queste ultime dalle aziende aderenti.
Il servizio può essere attivato esclusivamente in favore di associazioni di categoria a carattere nazionale o in favore di associazioni territoriali aderenti ad associazioni a carattere nazionale direttamente rappresentate nel CNEL e viene svolto sulla base di convenzioni sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Possono richiedere all’Inail la stipula della convenzione unicamente le associazioni di categoria rappresentative dei datori di lavoro privati e dei lavoratori autonomi artigiani soggetti all’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del DpR 1124/1965.
Sulla base della suddetta convenzione, che regola termini e modalità di svolgimento del servizio, alle aziende aderenti all’associazione convenzionata e presenti in un apposito elenco trasmesso all’Istituto, l’Inail richiede il pagamento del contributo associativo comunicando, sulle basi per il calcolo del premio di autoliquidazione che l’Istituto rende disponibile alle aziende entro il 31 dicembre di ogni anno, l’importo in misura fissa del contributo associativo dovuto ovvero il parametro per il calcolo del contributo associativo dovuto in relazione alle retribuzioni complessivamente dichiarate dall’azienda.
Il contributo associativo viene quindi annualmente pagato dalle aziende il 16 febbraio, in occasione del pagamento in unica soluzione del premio assicurativo, utilizzando la sezione Inail del modello unificato F24.
I contributi associativi riscossi, al netto del costo per il rimborso del servizio, vengono riversati all’associazione a scadenze trimestrali e, una volta l’anno, viene fornita la rendicontazione analitica dei pagamenti.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei premi assicurativi non altera la natura volontaria del contributo associativo e, pertanto, è esclusa dal servizio di riscossione dei contributi associativi sia la richiesta di sanzioni per tardato pagamento sia l’esazione coattiva per omesso pagamento o pagamento di importo inferiore al dovuto.