Il cittadino europeo ha il diritto di lavorare sia alle dipendenze di un datore di lavoro sia come lavoratore autonomo in qualsiasi paese dell'UE senza bisogno di un permesso di lavoro.
La normativa comunitaria prevede che i lavoratori che si spostano all’interno della Unione europea sono soggetti alla legislazione dello Stato membro in cui svolgono l’attività lavorativa (cd. principio di territorialità, art. 11 del Reg. 883/2004).
Tuttavia, criteri diversi dal principio della territorialità vengono applicati in alcune situazioni specifiche, tra le quali:
- Distacco: il lavoratore distaccato è colui che esercita abitualmente attività lavorativa in uno Stato membro e si trovi a svolgere la stessa attività in un altro Stato membro, rimanendo soggetto alla legislazione dello Stato di provenienza. Il periodo di distacco svolto in un altro Stato non deve superare i 24 mesi e la persona distaccata non deve essere inviata in sostituzione di un'altra (art. 12 del regolamento 883/2004). Una breve interruzione, qualunque ne sia la ragione (vacanze, malattia, formazione presso l'impresa d'invio, etc.), dell'attività del lavoratore nell'impresa dello Stato d'invio, non interrompe il periodo di distacco.
- Lavoratori che esercitano attività in due o più Stati membri. Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. 883/2004 si applica la legislazione dello Stato membro di residenza se una parte sostanziale dell'attività è esercitata in tale Stato membro. In caso contrario, si applica la legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro.
Categorie particolari di lavoratori
Lavoratori frontalieri
Chi lavora in un paese dell'UE (es. Austria) e risiede in un altro paese ma vi torna ogni giorno, o almeno una volta a settimana (es. Italia), è considerato un pendolare frontaliero in base alla normativa europea.
Le prestazioni economiche sono erogate dall’Istituzione del Paese in cui si lavora e si è assicurati.
Le prestazioni sanitarie e in natura possono essere erogate anche nel Paese di residenza o di soggiorno.
Lavoratori marittimi
Chi svolge attività subordinata o autonoma a bordo di una nave che batte bandiera di uno dei paesi UE è destinatario della normativa di tale Paese (se la nave batte bandiera italiana, il lavoratore è soggetto alla legislazione italiana ai fini assicurativi e di tutela).
Se si esercita un’attività su una nave battente bandiera di un Paese della UE (es. Italia), ma la retribuzione per l’attività proviene da un’impresa con sede in un altro Paese membro (es. Grecia), diverso da quello della nave battente bandiera, si è assicurati presso lo Stato ove ha sede l’impresa se in tale Stato il lavoratore ha la residenza.
Lavoratori dipendenti di una pubblica amministrazione
Il pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui egli dipende.
Equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci
Un’attività svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci è considerata un’attività svolta nello Stato membro in cui è situata la base di servizio.
La tutela dei lavoratori assicurati in Italia
La tutela dei lavoratori assicurati in Italia contro gli infortuni e le malattie professionali è garantita anche quando la loro attività lavorativa si svolge all’estero.
I regolamenti e le leggi promossi dall’Unione Europea e gli accordi siglati con alcuni paesi extraeuropei hanno portato all’estensione delle garanzie sia ai lavoratori italiani che per motivi di lavoro si trasferiscono all’estero, sia ai lavoratori stranieri che si trovano a vivere una situazione analoga nel nostro Paese.
Le Prestazioni
Le prestazioni economiche previste in caso di riconoscimento di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale per i lavoratori assicurati all’Inail sono erogate dall’Istituto, quale istituzione competente.
Le prestazioni sanitarie e in natura possono essere erogate:
- dall’Inail, in qualità di istituzione competente se l’assicurazione è presso questo ente: gli accertamenti medico legali e le prestazioni in natura (quali protesi, ausili ortopedici e altri dispositivi particolari) sono a carico dell'Istituto.
- dall’Istituzione dello Stato membro di residenza o di dimora per conto dell’Inail, se il lavoratore risiede o dimora in uno Stato diverso da quello presso il quale è assicurato (ad esempio: distacco in altro Stato membro Ue). In questo caso, l’Inail provvede a rimborsare i costi all’Istituzione che ha erogato le prestazioni.
È opportuno che il lavoratore migrante sia munito del modulo DA1 rilasciato dall’Inail (articolo 25 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 987/2009) su richiesta del datore di lavoro. Il modulo DA1 attesta il diritto alla copertura sanitaria in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale nello Stato membro diverso da quello competente.
Lavoratori assicurati in altro Paese della Unione Europea che si trovano in Italia temporaneamente per lavoro.
I lavoratori migranti che si trovano e soggiornano in Italia per motivi di lavoro (ad es: distacco) e sono assicurati presso un altro Paese della Unione Europea - o che risiedono in Italia ma ricevono prestazioni di natura economica per infortunio sul lavoro o malattia professionale dall’Istituzione competente di altro Paese dell’Ue - ricevono le prestazioni sanitarie e in natura dall’Inail.
L’Inail - in qualità di Istituzione di residenza o di dimora - procede a erogare le prestazioni sanitarie e in natura inerenti all’infortunio sul lavoro e alle malattie professionali e a chiedere successivamente il rimborso dei costi sostenuti all’Istituzione competente in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali del Paese di provenienza del lavoratore.
È opportuno che il lavoratore migrante sia munito del modulo DA1 rilasciato dall’Istituzione competente del paese di provenienza (articolo 25 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 987/2009). Il modulo DA1 attesta il diritto alla copertura sanitaria in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale nello Stato membro diverso da quello competente.
PD-DA1
Il modulo, su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore autonomo, è rilasciato dall’Istituzione competente in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali presso cui è assicurato il lavoratore.
Il possesso di tale modulo non è obbligatorio ma consigliabile, in quanto consente l’accelerazione della fase istruttoria in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Per i lavoratori assicurati in Italia, la richiesta va indirizzata alla sede Inail territorialmente competente, accedendo al sito istituzionale dell’Inail, previa abilitazione nella sezione "Accedi ai Servizi on line".
L’utente può accedere ai servizi tramite le seguenti credenziali:
- eIDAS (Electronic IDentification, Authentication and trust Services);
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- CIE (Carta d’Identità Elettronica).
Il modulo di richiesta - esclusivamente in caso di malfunzionamento della procedura - si può scaricare dal sito (Home > Atti e Documenti > moduli e modelli > Assicurazione > Gestione rapporto assicurativo > Lavoro all'estero) ed inviare, tramite Pec, alla sede Inail competente per territorio.
Alla Pec occorre allegare la stampa di errore restituita dal sistema e, comunque, segnalando nel testo il disservizio segnalato o l'anomalia riscontrata.
Il titolare di rendita, invece, può richiedere il documento recandosi allo sportello Lavoratori della sede Inail competente per territorio.
Il lavoratore che si trova e soggiorna all’estero per motivi di lavoro o in vacanza, in caso di assistenza sanitaria dovuta a infortunio sul lavoro o malattia professionale, presenta il DA1 alla struttura sanitaria estera per ricevere le cure necessarie ed eventuali dispositivi protesici.
Se il lavoratore non è in possesso del modulo DA1, deve rivolgersi all’Istituto competente del Paese dove soggiorna che fornirà le cure e contestualmente provvederà a richiedere il modulo DA1 all’Inail.
Successivamente, l'Inail provvederà a richiedere il rimborso delle spese sostenute all'ente estero competente.
Per i lavoratori assicurati in altro Paese della Unione Europea che si trovano in Italia temporaneamente per lavoro, il modulo DA1 viene rilasciato dall'ente del Paese di origine competente per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il modulo DA1 deve essere presentato all’Inail che procederà a erogare le prestazioni sanitarie e in natura inerenti all’infortunio sul lavoro e alle malattie professionali e a chiedere successivamente il rimborso dei costi sostenuti all’Istituzione competente estera.