Al di fuori dell’ambito europeo, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è realizzato mediante Convenzioni e accordi che hanno la finalità di assicurare alle persone che si recano in uno Stato extra UE per svolgere un'attività lavorativa gli stessi benefici previsti dalla legislazione dello Stato estero nei confronti dei propri cittadini.
Infatti, tra i principi fondamentali in materia di convenzioni internazionali vi è quello della parità di trattamento, in base al quale ciascuno Stato stipulante riconosce ai cittadini dell’altro Stato, operanti sul proprio territorio nazionale, gli stessi diritti riservati ai propri cittadini: il lavoratore, quindi, riceverà le prestazioni dall’ente assicuratore del luogo ove lavora come se fosse cittadino di quello Stato, in base alle disposizioni che sono state previste nella Convenzione stipulata tra i paesi contraenti.
Al lavoratore mobile viene applicata, salvo eccezioni, la legislazione di sicurezza sociale del luogo dove viene effettivamente svolto il lavoro (principio della territorialità).
Pertanto, i contributi previdenziali per i dipendenti che svolgeranno la propria attività nel territorio dello stato italiano, dovranno essere versati in Italia. A tal fine, la società straniera che non ha una filiale sul nostro territorio provvede, tramite procura conferita con atto pubblico, alla nomina di un rappresentante previdenziale conferendo apposito mandato ad un soggetto residente in Italia affinché possa agire in nome e per conto della società estera, adempiendo agli obblighi previdenziali e assicurativi.
Per quanto attiene alle prestazioni che riguardano gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il lavoratore ha diritto a beneficiare delle stesse all’estero mediante l’erogazione diretta delle prestazioni economiche. Infatti, il diritto alle prestazioni economiche, non continuative (indennità di inabilità temporanea assoluta, indennizzo del danno biologico in capitale, rimborsi spese varie, ecc.) e continuative (ratei di rendita) non cessa in caso di residenza all’estero dell’assicurato. Invece, le prestazioni sanitarie e in natura (ad esempio protesi, accertamenti medico-legali, grandi apparecchi) sono erogate dall’Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno.
Categorie particolari di lavoratori
Lavoratori distaccati
Nel caso di distacco in un Paese extra UE con cui l’Italia ha siglato un accordo bilaterale di sicurezza sociale, la copertura assicurativa dell’Inail non viene meno e durante il suddetto periodo il datore di lavoro è tenuto a versare il premio assicurativo. La durata massima del distacco è determinata dalle singole convenzioni bilaterali. Se il distacco all'estero supera il periodo previsto, il lavoratore può ottenere una proroga, concessa dall'Autorità competente del Paese nel cui territorio il lavoratore è occupato, sempre per un periodo determinato.
Lavoratori dipendenti di una pubblica amministrazione
Il pubblico dipendente è soggetto alle disposizioni sulla legislazione applicabile contenute nella Convenzione, le quali spesso prevedono l’assoggettamento del dipendente pubblico alla legislazione dello Stato al quale appartiene l’amministrazione di cui è dipendente.
Lavoratori da remoto e nomadi digitali
Il decreto interministeriale del 29 febbraio 2024, attuativo delle disposizioni del Decreto Sostegni ter (art. 6 quinquies del d.l. n. 4/2022, convertito in l. n 25/ 2022) ha definito le “modalità e requisiti per l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.”
Il decreto definisce all’articolo 2, quale “nomade digitale”, lo straniero che svolge attività di lavoro autonomo attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto; mentre qualifica quale “lavoratore da remoto”, lo straniero che, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, svolge attività di lavoro subordinato o di collaborazione secondo le modalità di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Per quanto concerne l’aspetto della tutela assicurativa, il decreto specifica, all’articolo 5, che per tali lavoratori stranieri, soggetti alla legislazione sociale di un paese terzo, trovano applicazione le disposizioni previste dalle convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale stipulate tra Italia e il Paese terzo interessato oppure, in assenza di tali convenzioni, si applica la legislazione italiana, in relazione alla durata del permesso di soggiorno. La questura comunica il rilascio del permesso di soggiorno, trasmettendo copia del contratto di lavoro o collaborazione, alle competenti sedi territoriali dell’Istituto nazionale di previdenza sociale e dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro per le verifiche di competenza.
In caso di applicazione della legislazione italiana è posto a carico della società straniera/datore di lavoro l’obbligo di versare all’Inail il relativo premio assicurativo.
Le aziende straniere che non hanno strutture in Italia devono nominare un rappresentante previdenziale e richiedere all’Agenzia delle Entrate il rilascio di un codice fiscale. L’azienda straniera, ai fini dell’apertura di una posizione assicurativa presso la sede Inail territorialmente competente, trasmette tutta la documentazione necessaria, comprensiva dei dati identificativi del soggetto estero e del rappresentante legale con relativo mandato, dell’eventuale rappresentante previdenziale con relativo mandato, della sede legale estera e relativa attività economica esercitata.