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Aggravamento del danno e revisione della rendita - lavoratore in agricoltura

Il procedimento amministrativo per accertare l’aggravamento ai fini dell’indennizzo in capitale, ovvero dell’adeguamento dello stesso o della costituzione della rendita può essere promosso solo a richiesta dell’interessato, e quindi non su iniziativa dell’Istituto. La richiesta va formulata nei modi e nei termini stabiliti per la revisione delle rendite in caso di aggravamento.

L’accoglimento della domanda comporta l’adeguamento del capitale in precedenza corrisposto, nonché l’impossibilità di accogliere nuove richieste di adeguamento dell’indennizzo in capitale, in quanto la norma stabilisce che “la revisione dell’indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione (...) può avvenire una sola volta”.

A quest’ultimo proposito si precisa che il divieto di riconoscere ulteriori adeguamenti dell’indennizzo in capitale non preclude il diritto dell’assicurato di continuare a richiedere, nei termini già indicati, nuove revisioni per aggravamento del grado di menomazione, esclusivamente ai fini di ottenere la costituzione della rendita.

A seguito di richiesta di costituzione della rendita e conseguente accoglimento della domanda, si costituisce la rendita il cui importo è decurtato di quello dell’eventuale indennizzo in capitale già corrisposto.

In caso di nuovo infortunio, è prevista un’unica rendita o indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell’integrità psico-fisica, con decurtazione dell’indennizzo in capitale già corrisposto.

Se a seguito di infortunio sul lavoro è stata riconosciuta una rendita, l’Inail può disporre, anche su richiesta del reddituario, visite medico-legali per la revisione del danno permanente. L’esito della revisione può essere di conferma, aumento o diminuzione del grado di menomazione dell’integrità psico-fisica.

Il periodo massimo entro il quale è possibile effettuare la revisione è di dieci anni dalla data di decorrenza della rendita.

Entro il decennio la revisione può essere effettuata al massimo sei volte: la prima dopo un anno dalla data d’infortunio e almeno sei mesi dalla data di decorrenza della rendita (si noti che le due condizioni devono essere entrambe ricorrenti); la seconda, terza e quarta a distanza non inferiore ad un anno dalla precedente; la quinta e sesta volta, al settennio e al decennio dalla data di decorrenza della rendita.