Ti trovi in:
Dichiarazione delle retribuzioni - impresa con dipendenti
Soggetti tenuti ed esonerati
Sono tenute a presentare all'Inail la dichiarazione delle retribuzioni tutte le aziende che hanno corrisposto retribuzioni nell'anno precedente a dipendenti e lavoratori assimilati (soci, familiari, associati in partecipazione, coadiuvanti di aziende non artigiane, coadiuvanti di aziende artigiane) nonché compensi a collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto. Sono esonerate dall’obbligo della dichiarazione delle retribuzioni le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell’anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista.
Casi particolari:
- le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati, per le quali dalle basi di calcolo del premio risulta una rata anticipata 2015, comprensiva del premio artigiani e del premio dipendenti, nonchè le aziende non artigiane che hanno occupato solo apprendisti nell’anno precedente, devono indicare il valore “zero” nel campo “Retribuzioni complessive”;
- le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati devono inoltre presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica per comunicare la volontà di pagare il premio in quattro rate barrando la casella “sì” relativa alla rateazione legge 449/1997 e legge 144/1999;
- le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati che non intendono più usufruire del pagamento del premio di autoliquidazione in quattro rate devono ugualmente presentare la dichiarazione delle retribuzioni barrando la casella “no”;
- le aziende artigiane per usufruire della riduzione prevista dall’art. 1, commi 780 e 781, legge 296/2006, devono presentare la domanda di ammissione al beneficio barrando l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2015 da presentare entro il 29 febbraio 2016, per l’autoliquidazione 2016/2017.
-
Gestione rapporto assicurativo
Moduli e modelli specifici di sezione.
-
Circolare Inail n. 1 dell'11 gennaio 2019
Differimento dei termini per l’autoliquidazione 2019. Prime indicazioni.
-
Determina del Presidente n. 330 del 5 novembre 2014
Modifica del termine per la presentazione all'Inail delle denunce annuali delle retribuzioni di cui all'art. 28, comma 4, del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni.
Condivisione social
Pubblicazione
11/01/2019, 10:53
Ultimo aggiornamento
11/01/2019, 10:53
Condividi