La richiesta di verifica della regolarità contributiva deve essere effettuata esclusivamente per via telematica indicando unicamente il codice fiscale del soggetto da verificare.
L’accesso all’apposito servizio “Durc On Line” dal portale INAIL o dal portale INPS deve essere effettuato obbligatoriamente con SPID, CNS o CIE.
In caso di contemporanea iscrizione all’INPS e all’INAIL nonché alle Casse edili per le imprese del settore edile, la regolarità contributiva sussiste solo se la verifica ha dato esito positivo nei confronti di tutti gli enti coinvolti.
La verifica è effettuata automaticamente ed in tempo reale dai sistemi nel momento in cui l’utente attiva dal portale di INPS o dal portale INAIL lo specifico servizio. Il suddetto automatismo comporta che l’ente per il quale il soggetto risulta già regolare alla data di interrogazione fornisca immediatamente l’esito positivo “cristallizzandolo” in attesa dell’esito dell’altro ente ove questo abbia necessità di invitare il soggetto alla regolarizzazione prima di emettere il proprio esito.
Per legge il Durc On Line, emesso in formato pdf dal sistema al termine delle verifiche, contiene i seguenti dati:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica di regolarità contributiva;
b) l’iscrizione all’INPS, all’INAIL e, ove previsto, alle Casse edili;
Nel caso in cui il soggetto non risulti iscritto all’INPS o all’INAIL, nella sezione del documento relativa all’ente interessato è riportato che il codice fiscale indicato “Non è iscritto”.
Nel caso in cui il codice fiscale non risulti presente negli archivi di entrambi gli Istituti è fornita l’indicazione che il soggetto non è iscritto e la richiesta di verifica della regolarità contributiva è annullata.
c) la dichiarazione di regolarità;
Può essere denominato Durc Online solo quello che contiene una dichiarazione di regolarità contributiva emessa se la verifica ha dato esito positivo nei confronti di tutti gli enti coinvolti. Negli altri casi, non si parla di Durc Online ma di comunicazione dell’esito negativo della verifica che viene inviata esclusivamente al soggetto che ha effettuato la richiesta.
d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del documento.
Nel documento è indicato il numero di protocollo della richiesta di verifica della regolarità contributiva con evidenza del portale dell’ente dal quale è stata effettuata (es. INAIL_XXXX, INPS_XXXX) e la relativa data.
La data di scadenza della validità del Durc Online è calcolata a 120 giorni dalla data della richiesta stessa. Diversamente, la Comunicazione dell’esito negativo della verifica non ha alcun periodo di validità e consente l’effettuazione di una nuova richiesta.