Si definiscono lavori a carattere temporaneo quei lavori che hanno due caratteristiche di base:
- un termine finale certo determinato o determinabile, anche se di lunga durata
- sono classificabili in una voce di tariffa già presente nella posizione assicurativa territoriale (Pat) della ditta.
Rientrano in tale casistica non solo i lavori edili, idraulici, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotta, ma anche tutti gli altri lavori aventi le suddette caratteristiche (gestione temporanea di un servizio di mensa scolastica, appalto del servizio di pulizia di edifici privati o pubblici, ecc.).
Il datore di lavoro, già titolare di un rapporto assicurativo Inail, deve comunicare all’Inail i lavori a carattere temporaneo entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori con la denuncia di lavoro temporaneo.
Deve essere presentata una denuncia di variazione, sempre entro il termine di 30 giorni dalla data di inizio dei lavori, anche nel caso di lavori:
- a carattere stabile, per i quali non sia previsto un termine finale
- a carattere temporaneo che riguardano attività non ancora denunciate all'Istituto (nuovo rischio).
Per i datori di lavoro non titolari di un rapporto assicurativo Inail, deve essere compilata la denuncia contestualmente all’inizio dei lavori (denuncia di esercizio).
La denuncia può essere presentata accedendo alla sezione Servizi online del portale Inail.
Il datore di lavoro può essere dispensato dall’obbligo della denuncia dei singoli lavori sempreché classificabili alla stessa voce di tariffa di una delle lavorazioni già denunciate, se richiedono l'impiego di non più di cinque persone e non durano più di quindici giorni, nel caso si tratti di lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità e negli altri casi in cui ne ravvisi l'opportunità (art. 13, co. 9, “modalità di applicazione delle tariffe dei premi”, approvate con decreto interministeriale 27/2/2019).
Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di esonero dalla denuncia di nuovo lavoro temporaneo, l’Inail emette il provvedimento di dispensa oppure, se non ne ricorrono i presupposti, il provvedimento di diniego.
Comunicazione rapporti di lavoro
Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro devono avvenire esclusivamente per via telematica ai Servizi per l’impiego, utilizzando il canale disponibile su ClicLavoro - Il portale pubblico per il lavoro.
Per i datori di lavoro della Provincia autonoma di Bolzano le comunicazioni obbligatorie possono essere effettuate nella sezione Ripartizione lavoro del portale provinciale. Le comunicazioni obbligatorie sono valide anche nei confronti dell’Inail, cessa così l’obbligo di effettuare la denuncia nominativa degli assicurati previsto dall’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 38/2000.
I datori di lavoro artigiani e non artigiani sono tenuti a presentare, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, la denuncia nominativa all'Inail dei seguenti lavoratori, a meno che non siano oggetto della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro:
- collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari
- coadiuvanti delle imprese commerciali
- soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria.