I titolari di aziende artigiane, i soci lavoratori di società artigiane e i familiari coadiuvanti del titolare artigiano sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con la modalità del premio speciale unitario ai sensi dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
A tal fine sono stabiliti premi annuali a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta, non inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliero previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 e alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della nuova tariffa dei premi di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019.
La retribuzione minima è annualmente rivalutata in relazione all’indice del costo della vita accertato dall’Istat e di conseguenza è rivalutato annualmente anche il premio speciale unitario ad essa collegato.
Per il premio di eventuale personale dipendente vedi Impresa con dipendenti.