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Denuncia variazione - impresa artigiana senza dipendenti

Le variazioni dell’attività che comportino modificazioni di estensione e di natura del rischio (tipo di lavorazione svolta, macchinari diversi da quelli denunciati, inclusione nel rapporto assicurativo di altri lavoratori) devono essere comunicate all’Inail entro 30 giorni dalla data in cui si sono verificate.

Sono considerate variazioni anche l’apertura di una nuova sede di lavoro nonché le variazioni anagrafiche riguardanti l’individuazione del titolare dell’azienda, il suo domicilio, la sua residenza, e la sede dell’azienda stessa.

Le imprese devono utilizzare il servizio telematico ComUnica delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura che permette di inviare le variazioni di tipo anagrafici (titolare, soci, domicilio dell’impresa, ecc.) In caso di variazione della lavorazione svolta la variazione deve essere comunicata direttamente all’Inail utilizzando gli appositi servizi telematici.

La mancata comunicazione all’Inail delle variazioni intervenute entro il termine previsto comporta l’applicazione di sanzioni civili o amministrative.

L’Inail rilascia un certificato attestante la variazione del rapporto assicurativo sulla base degli elementi indicati nella denuncia di variazione, a seconda del tipo di variazione, che contiene le seguenti informazioni:

  • il codice ditta
  • il numero della/e Pat (Posizione/i assicurativa/e territoriale/i) aperta o cessata, la relativa data di inizio dell’attività assicurata o di cessazione della posizione, la classificazione delle lavorazioni svolte secondo le voci delle tariffe dei premi in caso di istituzione Pat
  • la data di inizio o fine del rischio assicurato o del soggetto assicurato artigiano
  • la classe di rischio, gli altri elementi previsti dalla legge per le polizze speciali
  • la data di inizio della riclassificazione o del reinquadramento
  • l’importo del premio (e delle sanzioni civili in caso di ritardo nella denuncia delle lavorazioni o delle retribuzioni)
  • fac-simile della sezione Inail del modello F24.

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