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Denuncia nuovo lavoro temporaneo - impresa artigiana senza dipendenti

Si definiscono lavori a carattere temporaneo  quei lavori che hanno due caratteristiche di base:

  • un termine finale certo determinato o determinabile, anche se di lunga durata
  • sono classificabili in una voce di tariffa già presente nella posizione assicurativa territoriale (Pat) della ditta.

Rientrano in tale casistica non solo i lavori edili, idraulici, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotta, ma anche tutti gli altri lavori aventi le suddette caratteristiche (gestione temporanea di un servizio di mensa scolastica, appalto del servizio di pulizia di edifici privati o pubblici, ecc.).

Il datore di lavoro, già titolare di un rapporto assicurativo Inail, deve comunicare all’Inail i lavori a carattere temporaneo entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori con la denuncia di lavoro temporaneo.

Deve essere presentata una denuncia di variazione, sempre entro il termine di 30 giorni dalla data di inizio dei lavori, anche nel caso di lavori:

  • a carattere stabile, per i quali non sia previsto un termine finale
  • a carattere temporaneo che riguardano attività non ancora denunciate all'Istituto (nuovo rischio).

Per i datori di lavoro non titolari di un rapporto assicurativo Inail, deve essere compilata la denuncia contestualmente all’inizio dei lavori (denuncia di esercizio).

La denuncia può essere presentata accedendo alla sezione Servizi online del portale Inail.

Il datore di lavoro può essere dispensato dall’obbligo della denuncia dei singoli lavori sempreché classificabili alla stessa voce di tariffa di una delle lavorazioni già denunciate, se richiedono l'impiego di non più di cinque persone e non durano più di quindici giorni, nel caso si tratti di lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità e negli altri casi in cui ne ravvisi l'opportunità (art. 13, co. 9, “modalità di applicazione delle tariffe dei premi”, approvate con decreto interministeriale 27/2/2019).

Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di esonero dalla denuncia di nuovo lavoro temporaneo, l’Inail emette il provvedimento di dispensa oppure, se non ne ricorrono i presupposti, il provvedimento di diniego.

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