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Denuncia malattia professionale - impresa artigiana senza dipendenti

La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente: il Testo Unico, infatti, parla di malattie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso c

Obblighi

La denuncia di Malattia Professionale deve sempre essere presentata, alla Sede Inail competente, dal datore di lavoro (indipendentemente da ogni valutazione personale sul caso), entro cinque giorni dalla data in cui ha ricevuto il certificato medico riferito alla malattia stessa. Per Sede Inail competente si intende quella nel cui ambito territoriale rientra il domicilio dell'assicurato.

"Qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di malattia professionale per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore" (Decreto Ministeriale del 30 luglio 2010).

Il datore di lavoro, al quale l'Inail faccia pervenire la richiesta specifica del certificato medico, è tenuto a trasmettere tale certificazione ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del Testo Unico 1124/1965, così come modificato dal Decreto Ministeriale del 30 luglio 2010. Si ricorda che il lavoratore deve informare il datore di lavoro (o il preposto all'azienda) della malattia professionale contratta, entro 15 giorni dal manifestarsi dei primi sintomi per evitare la perdita del diritto all'indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione (articolo 52 del Testo Unico 1124/1965).

Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di indicazione mancata oppure inesatta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 25,82 (Legge 251/1982, articolo 16).

In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 258 a € 1549 (Testo Unico 1124/1965, articolo 53 e 561/1993, articolo 2, comma 1, lettera B).

Sanzioni

Per le violazioni contestate a partire dal 1° gennaio 2007 è prevista la quintuplicazione delle sanzioni amministrative (Legge 296/06, articolo 1, comma 1177).

Per tali ipotesi i nuovi importi sono i seguenti:

  • denuncia mancante, tardiva, inesatta o incompleta da euro 1.290 a euro 7.745
  • codice fiscale mancante o inesatto euro 129