Per gli infortuni che comportano l’astensione dal lavoro di almeno un giorno e sino a tre giorni con esclusione di quello dell’evento, tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e i loro intermediari hanno l’obbligo di inoltrare, a fini statistici e informativi, la "Comunicazione di infortunio" (combinato disposto art. 3, art. 18, comma 1, lettera r, e art. 21 d.lgs. n. 81/2008 e s.m.) secondo le indicazioni fornite nella sezione dedicata.
Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro preveda l’astensione dal lavoro superiore ai tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni apportate, da ultimo con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
L’obbligo della “Comunicazione di infortunio”, a decorrere dal 12 ottobre 2017, è assolto attraverso il servizio telematico “Comunicazione di infortunio”, utilizzabile sia dai datori di lavoro di soggetti assicurati all’Inail sia dai datori di lavoro di soggetti non assicurati all’Inail.