L’armatore che assume l’esercizio della nave è tenuto in qualità di datore di lavoro al pagamento del premio in base alla tariffa dei premi della gestione navigazione stabilita con decreto 27 febbraio 2019, di approvazione della determina presidenziale Inail n. 45 del 4 febbraio 2019.
In base a tale decreto sono stabilite aliquote tariffarie in relazione alle categorie assicurative di naviglio previste (determinate in base al tipo di nave, al tipo di servizio a cui la nave è adibita e alle attività in cui sono impegnate le persone imbarcate).
L’ambito di applicazione della Tariffa della gestione navigazione, fatte salve le disposizioni speciali, riguarda gli equipaggi delle navi da traffico che esercitano la navigazione marittima, anche se a scopo di diporto, nonché dei natanti e galleggianti di qualunque tipo adibiti a servizi o lavori portuali. Sono compresi, inoltre, gli equipaggi del naviglio da pesca marittima.
L’assicurazione comprende anche il personale dei concessionari dei servizi di bordo e di officina autorizzati dalla competente Autorità marittima.
Sono considerate componenti degli equipaggi le persone regolarmente inserite nel ruolo di equipaggio o comunque imbarcate per il servizio della nave.
Per le navi prive di ruolo di equipaggio sono assicurate le persone iscritte sulla licenza di navigazione e tutte quelle indicate nei libri di matricola e di paga previsti dalla legge e comunque imbarcate per il servizio della nave.