Ex art. 2, comma 11, legge 389/1989
L’Istanza di rateazione come indicato dalla circolare n. 22 del 29 luglio 2019 deve essere presentata tramite il servizio online al seguente percorso: Servizi online > Denunce > Istanza di rateazione.
Il procedimento amministrativo di concessione della rateazione si conclude entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza ed è articolato come segue:
- il provvedimento di concessione della rateazione comprensivo del piano di ammortamento è emesso entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza;
- il pagamento della prima rata, la cui scadenza è indicata nel piano di ammortamento, è fissato al quindicesimo giorno dalla presentazione dell’istanza.
L’Inail può concedere rateazioni fino ad un massimo di 24 rate mensili, ai sensi dell’articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389.
La rateazione riguarda i debiti per premi ed accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purchè non iscritti a ruolo. Infatti, per le somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 la titolarità del potere di concedere la dilazione del pagamento dal 1° marzo 2008 spetta agli agenti della riscossione, ai sensi dell’articolo 26 del medesimo decreto.
Può essere rateizzato sia il pagamento dei debiti contributivi scaduti, sia il pagamento dei debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In questo ultimo caso l’istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento.
Possono essere rateizzati anche i debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro ha comunicato la facoltà di effettuare il pagamento in quattro rate ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Per quanto riguarda gli accessori dei premi, possono essere oggetto di rateazione i debiti per sanzioni civili ex articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché gli interessi ex articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e gli interessi per il pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Condizioni per la concessione della rateazione
La disciplina approvata con determina presidenziale 23 luglio 2019, n. 227 stabilisce che l’istanza di rateazione può essere accolta a condizione che:
- per i debiti scaduti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi ed accessori accertati alla data dell’istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento;
- per i debiti correnti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi ed accessori accertati alla data dell’istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti. Se tra i premi per i quali non è scaduto il termine di pagamento sono comprese le rate di cui all’articolo 44, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e all’articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, l’istanza di rateazione può essere accolta a condizione che tutte le rate non scadute siano incluse nell’istanza stessa;
- non vi sia più di una rateazione in corso concessa ai sensi dell’articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. Tale norma, infatti, stabilisce che le rateazioni possono essere concesse in casi straordinari e per periodi limitati.
- non sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell’istanza;
- l’importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150,00 euro;
- il debitore dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
- il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito per premi ed eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell'Inail ad ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni;
- il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza ed azionabilità del credito dell’Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.
Il pagamento in forma rateale comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, fissato dalla Banca Centrale europea, vigente alla data di presentazione dell’istanza di rateazione, maggiorato di 6 punti, in base all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402.
Dal 21 dicembre 2022 il tasso di interesse per le rateazioni è pari al 8,5%, stabilito dalla circolare n. 47 del 19 dicembre 2022.
I provvedimenti adottati sono definitivi e contro gli stessi non è ammesso il ricorso ad altro organo dell’Inail.