I datori di lavoro marittimi (armatori, ecc.) che avviano un’attività, contestualmente al suo inizio, devono presentare all’Inail la denuncia di iscrizione online nella quale deve essere indicato il tipo di nave, il servizio a cui essa è adibita, il numero delle persone previste dalla tabella di armamento e l'ammontare annuo presunto delle retribuzioni dell'equipaggio, nonché la composizione dell'equipaggio con le relative qualifiche.
La mancata o tardiva denuncia di iscrizione all’Inail comporta l’applicazione di sanzioni civili.
Entro 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia, l’Inail rilascia il certificato di assicurazione e conteggio del premio.
Per gli armatori tenuti ad assicurare il personale marittimo il certificato di assicurazione contiene:
- il codice ditta, il numero di Posizione assicurativa navigazione (PAN) ed il PIN per l’accesso ai servizi telematici
- il numero di “certificato” attribuito (abbinato alla nave)
- la sintesi dei dati tecnici e caratteristici della nave
- gli elementi per il calcolo del premio assicurativo, derivanti dalla categoria di naviglio, dai soggetti assicurati e dalle retribuzioni indicate;
- l’importo del premio dovuto e la relativa data di scadenza (facsimile del mod. F24).
La regolare instaurazione del rapporto assicurativo per l’anno di riferimento, ossia l’assicurazione annuale dell’equipaggio, è attestata dal “certificato di assicurazione dell’equipaggio”, rilasciato entro 30 giorni dalla denuncia di iscrizione o variazione o dell’autoliquidazione annuale.
Il certificato di assicurazione dell’equipaggio contiene le seguenti informazioni:
- il codice ditta;
- il numero di PAN;
- il numero di certificato della nave;
- la denominazione e la sede legale dell’armatore;
- i dati identificativi della nave assicurata (nome, porto di iscrizione, tipo e numero registro);
- il numero delle persone dell’equipaggio assicurate;
- il periodo di copertura assicurativa;
- la data di emissione;
- la data di fine validità.