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Immagine promozione cultura sicurezza nella scuola

In questa sezione è possibile consultare approfondimenti finalizzati alla diffusione della cultura della salute e sicurezza nelle scuole dal punto di vista normativo, di ricerca, di supporto alla gestione delle emergenze sanitarie, con l’ausilio di link utili che rimandano sia ad enti istituzionali, nazionali ed internazionali, sia ad istituti di ricerca che affrontano il tema della salute e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro.

Le dimensioni del fenomeno infortunistico in ambiente domestico, oltre alla frequenza di infortuni che coinvolgono i lavoratori giovani o al primo impiego hanno spinto ad una riflessione approfondita sulla necessità di promuovere la cultura della salute e sicurezza sin dalla scuola primaria, sensibilizzando le giovani generazioni alla conoscenza e percezione dei rischi negli ambienti che li circondano.

Il d.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha previsto per gli Istituti Scolastici la facoltà di inserire in ogni attività scolastica percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro (art.11 c.4).

In questo contesto opera il gruppo di lavoro scuola costituito presso l’Istituto allo scopo di individuare e definire strumenti informativo/formativi validi e agevoli per realizzare iniziative sul tema della SSL.

Il d.lgs. 81/08 a proposito della scuola

Il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha indicato in maniera chiara la facoltà per gli Istituti scolastici di inserire in ogni attività scolastica percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro (art.11 c.4).

Art. 11 comma 4. “Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalità. Tale attività è svolta nell’ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti”.

Art. 11 comma 1. c) “Finanziamento... delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale... volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche”.

La Salute e Sicurezza nei percorsi di alternanza scuola-lavoro

L’alternanza scuola-lavoro, comparsa per la prima volta nel sistema educativo italiano con la legge 53/2003, viene disciplinata dal d.lgs. 77 del 15 aprile 2005, che ne definisce ambito di applicazione, finalità e modalità di realizzazione. La legge 107/2015 (La Buona Scuola, commi 33-43) ne ha potenziato il ruolo, inserendo l’alternanza scuola lavoro nell’offerta formativa come parte integrante dei percorsi di istruzione della scuola secondaria di secondo grado, per tutti gli indirizzi.

Il decreto ministeriale 195/2017, all’art. 5 definisce gli aspetti di tutela della salute e sicurezza per gli studenti impegnati in tale percorso.

Art 5 comma 1 “Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81... Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante…”

Art 5 comma 2 “È di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza ...”

Art 5 comma 3 a) “Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'Inail…”

Art 5 comma 4 “Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica finalità didattica e formativa… che equipara gli studenti allo status dei lavoratori, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.”

Art 5 comma 5 “Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria … nei casi previsti dalla normativa vigente. …”

Art 5 comma 6 “Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza…sono assicurati presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi…”

Con la Legge di Bilancio 2019 (ai sensi dell’articolo 1, comma 784, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145), i percorsi in alternanza scuola-lavoro sono rinominati “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/19, sono attuati per una durata complessiva:

  • non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
  • non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
  • non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Con il Decreto Ministeriale del 4 settembre 2019 n. 774, il Ministero dell'istruzione ha adottato le linee guida in merito ai percorsi.

Per gli studenti con disabilità certificata, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati in modo da promuovere l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.

Le strutture ospitanti i periodi di lavoro devono garantire spazi adeguati per consentire agli studenti con disabilità l'esercizio delle attività previste, anche con l'abbattimento di eventuali barriere architettoniche.

I percorsi di Alternanza scuola-lavoro prevedono obbligatoriamente una formazione generale in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

l’Inail ha realizzato in collaborazione col MIUR uno specifico percorso formativo da seguire in modalità e-Learning, dal titolo “Studiare il lavoro” - La tutela della salute e della sicurezza per gli studenti lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al Futuro. Gli studenti delle scuole superiori possono accedere alla Piattaforma dell'Alternanza e seguire gratuitamente il corso accreditandosi.

Il ruolo dell'istruzione e della formazione come potente strumento per lo sviluppo di una cultura della salute e sicurezza è riconosciuto, a livello internazionale, dall’International labour organization (Ilo) nell’ambito della Convenzione 155 sulla salute e sicurezza sul lavoro del 1981. In particolare, l'articolo 14 della Convenzione riguarda specificamente l'integrazione della salute e sicurezza sul lavoro (SSL) nell’istruzione: “Devono essere prese misure al fine di promuovere in maniera adeguata alle condizioni e alle prassi nazionali, l'inserimento delle questioni di SSL a tutti i livelli di istruzione e formazione, tra cui l'istruzione superiore tecnica, medica e professionale, in modo da soddisfare i bisogni formativi di tutti i lavoratori” (1).

E’ a partire dal 2000, in occasione del “Consiglio di Lisbona”, che viene riconosciuto per la prima volta un quadro comune per le attività nel campo della SSL e della formazione scolastica e professionale. In tale occasione, i Capi di Stato e di Governo dei paesi membri hanno riconosciuto l’istruzione e la cultura della prevenzione quali fattori fondamentali per il mantenimento ed il miglioramento della qualità del lavoro e hanno invitato ad adottare adeguate misure a tal fine (2).

La prima iniziativa europea volta a chiedere l’integrazione della SSL nella formazione scolastica e professionale, è rappresentata dalla “Dichiarazione di Roma”, proclamata dalla Presidenza italiana dell’Unione europea nel 2003. La principale finalità della Dichiarazione di Roma è quella di preparare e sostenere le persone nel corso della loro vita, fin dall’infanzia, impegnando la scuola e ogni altro istituto di formazione professionale in azioni volte a garantire una forza lavoro più sana e sicura nell’Unione europea di domani (3).

La strategia comunitaria “Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002 - 2006” pone tra gli obiettivi quello di rafforzare la cultura della prevenzione anche attraverso l’educazione “integrata nei programmi scolastici, sia sotto forma di sensibilizzazione, sia come una materia integrante nei percorsi di studio professionali” (4).

Tali indicazioni sono state riprese dalla successiva strategia comunitaria “Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007 – 2012 per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro”, che sottolinea l’importante ruolo assegnato “...all’insegnamento della scuola primaria, dal momento che i riflessi condizionati in materia di prevenzione si acquisiscono durante l’infanzia” (5).

3) Dichiarazione di Roma sull’integrazione della salute e sicurezza nella formazione scolastica e professionale. In occasione del seminario “Educazione alla salute e sicurezza nelle scuole: i lavoratori di domani” promosso dalla Presidenza italiana dell’Unione europea nell’ambito del Convegno internazionale “Salute e sicurezza del lavoro nelle piccole e medie imprese”, svoltosi a Roma in data 1 - 3 ottobre 2003.

Emergenza sanitaria da Covid-19 e scuola

In questa sezione sono stati raccolti i collegamenti alle principali Circolari del Ministero della Salute sul tema Covid-19 e verbali del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile relativi alle misure messe in atto per garantire la salute e sicurezza nelle scuole.

Il file Domande e Risposte raccoglie le FAQ ricavate dai portali del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione e ulteriori domande utili estratte dai verbali delle riunioni del CTS e dal documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” a cura di Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione e Inail (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020).

Il file Isolamento e Quarantena riporta un estratto del documento dell’Istituto Superiore di Sanità “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19. Versione del 25 giugno 2020” (Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020) contenente le istruzioni per la quarantena e l’isolamento.

Allegati

Verbali CTS: