Secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/08 e s.m.i, artt. 80 e 84) è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini. A tal fine, questi redige un documento di valutazione del rischio di fulminazione e predispone, se del caso, un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.
All’Istituto è assegnato il compito di verifica a campione della prima installazione degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro, ai sensi del d.P.R. 462/01.
L’Istituto partecipa, inoltre, all’evoluzione della normativa e svolge attività di ricerca e di formazione sulla valutazione del rischio di fulminazione.
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Protezione dalle scariche atmosferiche
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Pubblicazione
02/03/2018, 12:44
Ultimo aggiornamento
02/03/2018, 12:44
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