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Attrezzature di lavoro

Questa sezione fornisce informazioni utili sulle misure da adottare affinché le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale scopo, garantendo la sicurezza e la salute anche attraverso attività di manutenzione, controllo e verifica.

Il d.lgs. 81/08 e s.m.i. definisce nel titolo III capo I l’attrezzatura di lavoro come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro e prevede una serie di obblighi in capo al datore di lavoro per il suo uso sicuro.

Il significato della definizione in esame ha cercato di circoscrivere quali prodotti utilizzati in un ambiente di lavoro siano da considerarsi effettivamente come attrezzature e quindi soggette alla gestione sicura prevista dal titolo III capo I.

In particolare ha cercato di meglio interpretare quale impianto fosse da considerarsi attrezzatura di lavoro declinando lo stesso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo.

La definizione si presta, però, ancora ad errate interpretazioni e di conseguenza anche gli obblighi del datore di lavoro, sulla scelta/adeguamento dell’attrezzatura di lavoro, sulle relative attività di manutenzione/controllo/verifica e sulle azioni di informazione/formazione/addestramento dell’operatore, possono essere fraintesi.

A titolo esemplificativo nella tabella che segue si elencano alcuni prodotti di uso comune in un ambiente di lavoro distinguendo cosa sia da intendersi attrezzatura di lavoro soggetta al titolo III capo I del d.lgs. 81/08. Ovviamente questa valutazione deve tener conto dello specifico processo che si svolge nell’ambiente di lavoro.

 

Prodotto Ambiente di lavoro (esemplificativo)                                        Attrezzatura di lavoro
[articolo 69, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/08 e s.m.i.]                    
Macchina operatrice e utensili Cantieri e manifatturiero Si
Impianto di processo Manifatturiero Si
Impianto di servizio (elettrico, pneumatico, vapore, ecc) Tutti No
Giocattoli Scuola/Educazione Si
Dispositivo medico Ospedaliero Si
Impianto di captazione scariche atmosferiche e di messa a terra Tutti No
Dispositivo di protezione individuale Tutti No
Ascensore e montacarichi Tutti No
Cancello o porta motorizzata Tutti No
Pacco bombole per lo stoccaggio del metano Autotrazione Si
Macchine ordinarie da ufficio Pubblico impiego Si

Tabella 1 – classificazione esemplificativa di alcuni prodotti come attrezzature di lavoro

Una volta classificato il prodotto come attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro dovrà valutare all’atto  del suo acquisto i requisiti di sicurezza posseduti dalla stessa in base all’articolo 70 del d.lgs. 81/08 e garantire nella messa a disposizione e uso:

  • l’adozione di misure tecniche e organizzative che riducano al minimo i rischi nell’uso dell’attrezzatura;
  • la manutenzione e il controllo dell’attrezzatura;
  • informazione, formazione e addestramento del personale addetto all’uso dell’attrezzatura;
  • eventuali verifiche periodiche, ove previste.

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