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Manutenzione, controllo e verifica di un'attrezzatura

Il mantenimento nel tempo del livello di sicurezza garantito al momento dell’immissione sul mercato o messa in servizio di un’attrezzatura di lavoro costituisce uno dei principali strumenti per assicurarne l’efficienza ai fini della sicurezza.

Soltanto prevedendo, durante l’esistenza della macchina, idonei interventi di manutenzione e controllo, infatti, risulta possibile assicurare che la stessa mantenga in servizio condizioni di utilizzo adeguate alla funzione da svolgere, tanto dal punto di vista dell’efficienza quanto soprattutto in riferimento alle condizioni di sicurezza.

Ovviamente l’obiettivo non è quello di mantenere la macchina come nuova, ma, consci dell’inevitabile usura prodotta dal tempo e dall’uso, quello di effettuare i necessari interventi per assicurare che il prodotto resti conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine applicati al momento della prima immissione sul mercato o della prima messa in servizio. Questo significa che, laddove lo stato dell’arte subisca delle evoluzioni, anche se significative, non sussiste l’obbligo di aggiornamento da parte del datore di lavoro dei requisiti minimi di sicurezza a meno di uno specifico provvedimento regolamentare che lo renderebbe cogente.

In tale ottica il legislatore ha previsto (titolo III del d.lgs. 81/08 e s.m.i.) che le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione, sottoposte ad interventi di controllo periodici e/o straordinari e infine, ma solo per alcune specifiche tipologie (ovvero quelle indicate nell’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i.), assoggettate al regime di verifica periodica.

Il legislatore individua quindi nel datore di lavoro la persona preposta a organizzare e gestire manutenzione e controllo delle attrezzature, che deve essere condotto da persona competente, primariamente sulla base delle informazioni contenute nelle istruzioni fornite dai fabbricanti.

È necessario che ciascun intervento realizzato sull’attrezzatura venga riportato su apposito registro e conservato per almeno 3 anni a disposizione degli organi di vigilanza territoriale (art. 71 comma 9 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.); il legislatore non ha definito la forma di detto registro, che può essere cartaceo così come elettronico.

Per le macchine di sollevamento lo stesso fabbricante è tenuto a fornire copia del registro di controllo o almeno i contenuti per costituirne uno (requisito essenziale di sicurezza 4.4.2 dell’allegato I alla direttiva 2006/42/CE); in tutti gli altri casi è esclusiva responsabilità e compito del datore di lavoro prevederne la costituzione e compilazione.

L’art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive, inoltre, che per talune attrezzature di lavoro destinate al sollevamento di materiali e persone o impiegate per gas, vapore e riscaldamento (elencate nell’allegato VII al medesimo decreto) siano previste delle verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione a di efficienza ai fini di sicurezza.

Si tratta di attività di controllo gestite non direttamente dal datore di lavoro ma da personale esterno individuato dallo stesso legislatore. In particolare il decreto prevede che dette verifiche siano gestite da Inail (per quanto riguarda la prima) e da Asl, Arpa o soggetti pubblici o privati abilitati (per le successive). Il datore di lavoro resta comunque responsabile della richiesta di intervento: i soggetti preposti, infatti, devono essere in ogni caso attivati dal datore di lavoro tramite una specifica richiesta.

Il d.m. 11 aprile 2011 stabilisce più in dettaglio le modalità di esecuzione di dette verifiche, chiarendo competenze e responsabilità.

Il primo obbligo per il datore di lavoro è quello di dare comunicazione della messa in servizio dell’attrezzatura all’unità operativa territoriale Inail competente, che procede con l’assegnazione di una matricola.

In base alle periodicità indicate nel sopra richiamato allegato VII il datore di lavoro deve poi procedere con la richiesta delle verifiche periodiche.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, definisce le attrezzature di lavoro che devono essere sottoposte a verifiche periodiche secondo le modalità definite dal decreto ministeriale 11 aprile 2011.
Di seguito le attrezzature di lavoro del gruppo sollevamento e la relativa periodicità di verifica.
 

ATTREZZATURA INTERVENTO/PERIODICITÀ
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm. Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Verifiche triennali
Carrelli semoventi a braccio telescopico Verifica annuale

 

ATTREZZATURA INTERVENTO/PERIODICITÀ
Scale aeree ad inclinazione variabile Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Verifica biennale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente Verifica annuale
Ponti sospesi e relativi argani Verifica biennale

 
La denominazione dell’attrezzatura dovrebbe essere desunta dalla sua dichiarazione CE di conformità ovvero dalle istruzioni che l’accompagnano.
Per tutte queste attrezzature il decreto ministeriale 11 aprile 2011 prescrive che il datore di lavoro provveda a inoltrare:

  1. comunicazione di messa in servizio all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente all’atto della messa in servizio;
  2. richiesta di prima verifica periodica all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente, che vi provvede direttamente entro 45 giorni o è svolta da soggetti pubblici o privati abilitati;
  3. richiesta di verifica periodica successiva ad Azienda sanitaria nazionale (Asl), Agenzia regionale protezione ambientale (Arpa) o soggetti pubblici o privati abilitati.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, definisce le attrezzature di lavoro che devono essere sottoposte a verifiche periodiche secondo le modalità definite dal decreto ministeriale 11 aprile 2011 e in particolare l’allegato VII al d.lgs 81/08 e s.m.i. individua le attrezzature di lavoro del gruppo GVR e la relativa periodicità di verifica.
Secondo il d.m. 11 aprile 2011, il datore di lavoro che esercisce un’attrezzatura o un insieme a pressione deve assolvere le seguenti prescrizioni:

  1. provvedere alla comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura o dell’insieme a pressione mediante la piattaforma Civa di Inail. Se l’attrezzatura/insieme non è esclusa dal controllo di messa in servizio il datore dovrà anche richiedere che venga sottoposta/o alla verifica di messa in servizio ai sensi dell’art.4 del d.m. 329/04;
  2. richiedere la prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale dell’Inail, secondo la periodicità di cui all’allegato VII al d.lgs n. 81/08 mediante la piattaforma Civa di Inail;
  3. comunicare all’unità operativa territoriale dell’Inail la cessazione dell’esercizio, il trasferimento di proprietà e lo spostamento (in questo caso è anche necessario dichiarare nuova messa in servizio dell’attrezzatura/insieme.

Per quanto riguarda il regime di verifica (di installazione e di esercizio), esso è stato introdotto con il d.m. 329/2004, rivolto agli utilizzatori e le sue disposizioni rimangono valide ai sensi dell’art.6 del d.m. 11 aprile 2011.
Si sottolinea infine che il d.m. 329/2004, si applica alle attrezzature e agli insiemi a pressione fabbricati in conformità alla direttiva PED (97/23/CE sostituita dalla 2014/68/UE) e alle attrezzature a pressione costruite secondo il regime previgente.
 
Gli impianti di riscaldamento
Si definisce impianto di riscaldamento ad acqua calda un impianto termico costituito da:

  • uno o più generatori di calore;
  • apparecchi utilizzatori distinti dal o dai generatori;
  • un sistema di espansione, costituito da uno o più vasi, chiusi o aperti, avente la funzione di consentire le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto causate dalle variazioni della temperatura;
  • tubazioni di collegamento dei componenti dell’impianto;
  • apparecchiature e dispositivi per la sicurezza, protezione e controllo dell'impianto durante l'esercizio.

Oltre a quanto previsto dal sopra citato d.m. 11 aprile 2011, il d.m. 1 dicembre 1975 "norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione", relativamente agli impianti di riscaldamento ad acqua calda con temperatura di ebollizione non superiore a quella atmosferica e con portata termica complessiva dei focolari superiori a 35kW, prevede i seguenti adempimenti:

  • l'obbligo di denuncia degli impianti di riscaldamento rientranti nel campo di applicazione (cfr. art. 18) e presentazione del relativo progetto per accertamento della conformità alla normativa vigente;
  • la verifica dell'accertamento della conformità al progetto. (Cfr. art. 22), a valle del buon esito dell'esame progetto.

L'obbligo del rispetto delle norme del decreto sussiste indipendentemente dal tipo di utilizzazione del calore generato.
A titolo di esempio, sono soggetti alla denuncia gli impianti di riscaldamento di luoghi di riunione pubblica (cinema, scuole, sale di concerto, circoli, ecc.), luoghi di lavoro (capannoni industriali ecc.), serre (coltivazioni di piante), nonché gli impianti destinati alla produzione di acqua calda per applicazioni industriali (doppi fondi, vasche di deposito, apparecchi elaboratori, apparecchi di riscaldamento del gas metano in stazioni riduttrici della pressione, ecc ...).