Le differenze tra informazione, formazione e addestramento possono essere esemplificate nell’elenco che segue:
- informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi nel ambiente di lavoro;
- formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire alle lavoratrici ed ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e identificazione, riduzione e gestione dei rischi. La formazione deve avvenire in occasione ad esempio dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi oppure all’insorgenza di nuovi rischi;
- addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. L’addestramento viene effettuato da persona esperta, sul luogo di lavoro e durante l’orario di lavoro. Esso non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. il datore di lavoro provvede, affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
- alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- alle situazioni anormali prevedibili.
Il datore di lavoro provvede inoltre ad informare i lavoratori:
- sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro,
- sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente,
- sui cambiamenti di tali attrezzature (es modifica, adeguamento, miglioramento – vedere la pagina dedicata in questa stessa Area tematica di Conoscere il rischio).
Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
Il datore di lavoro provvede, inoltre, affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7 del d.lgs. 81/08, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
Per determinate attrezzature di lavoro oltre a formazione, informazione e addestramento è prevista una specifica abilitazione degli operatori (vedere la pagina dedicata in questa stessa Area tematica di Conoscere il rischio).