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Informazione, formazione e addestramento

Tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza sul lavoro sono da informare e da formare sui rischi presenti e le misure di prevenzione e protezione da adottare. In base alle attività svolte può essere necessario anche un addestramento.

Le differenze tra informazione, formazione e addestramento possono essere esemplificate nell’elenco che segue:

  • informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi nel ambiente di lavoro;
  • formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire alle lavoratrici ed ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e identificazione, riduzione e gestione dei rischi. La formazione deve avvenire in occasione ad esempio dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi oppure all’insorgenza di nuovi rischi;
  • addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. L’addestramento viene effettuato da persona esperta, sul luogo di lavoro e durante l’orario di lavoro. Esso non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. il datore di lavoro provvede, affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

  • alle condizioni di impiego delle attrezzature;
  • alle situazioni anormali prevedibili.

Il datore di lavoro provvede inoltre ad informare i lavoratori:

  • sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro,
  • sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente,
  • sui cambiamenti di tali attrezzature (es modifica, adeguamento, miglioramento – vedere la pagina dedicata in questa stessa Area tematica di Conoscere il rischio).

Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

Il datore di lavoro provvede, inoltre, affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7 del d.lgs. 81/08, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Per determinate attrezzature di lavoro oltre a formazione, informazione e addestramento è prevista una specifica abilitazione degli operatori (vedere la pagina dedicata in questa stessa Area tematica di Conoscere il rischio).

 

Il d.lgs. 81/08 prevede che i lavoratori ricevano una formazione e un addestramento adeguati alla tipologia di attrezzature di lavoro che sono chiamati ad utilizzare durante l’orario di lavoro.

Il datore di lavoro è responsabile delle informazioni comminate ai lavoratori sui rischi cui essi sono esposti durante lo svolgimento dei loro compiti e che possono riguardare sia l’utilizzo delle attrezzature di lavoro sia la loro mera presenza nell’ambiente circostante. Egli è altresì responsabile sia della formazione sia dell’addestramento dei lavoratori che utilizzano attrezzature che richiedono particolari conoscenze e comportano speciali responsabilità.

In particolare la conduzione di alcune attrezzature, individuate in sede di accordo Stato Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, richiede una abilitazione specifica. Tali attrezzature sono elencate nell’Accordo per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art 73, comma 5 del d.lgs. 81/2008 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.60 del 12 marzo 2012) e sono di seguito richiamate:

  • piattaforme di lavoro mobili elevabili
  • gru a torre
  • gru mobile
  • gru per autocarro
  • carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
  • trattori agricoli e forestali
  • macchine movimento terra
  • pompa per calcestruzzo.

I soggetti in grado di erogare i corsi di formazione o di aggiornamento riconosciuti per tale abilitazione sono individuati dal medesimo accordo, così pure le caratteristiche dei docenti e gli indirizzi e i requisiti minimi dei corsi.

L’abilitazione una volta conseguita deve essere rinnova entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione.

Una disciplina normativa specifica e separata regolamenta l’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore così come indicato dal d.lgs.81/2008, art. 73 bis.

L’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore o acqua surriscaldata è regolata dal d.m. 01/03/1974 come modificato dal d.m. 07/02/1979.

Per poter condurre un generatore di vapore bisogna essere in possesso di un Certificato di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore (Patente) rilasciato dal Ministero del lavoro.

L’addetto alla conduzione dei generatori di vapore deve essere abilitato, con abilitazione di grado corrispondente a quello previsto per il generatore che dovrà condurre. L’articolazione delle abilitazioni prevede 4 gradi:

  • 4° grado: producibilità al carico massimo continuo fino ad 1 t/h;
  • 3° grado: producibilità al carico massimo continuo fino a 3 t/h;
  • 2° grado: producibilità al carico massimo continuo fino a 20 t/h;
  • 1° grado: nessuna limitazione.

Per poter ottenere il Certificato di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore bisogna effettuare un tirocinio pratico ed un esame presso un'apposita commissione di esperti incaricati dal Ministero del lavoro.

Si può richiedere anche per equipollenza essendo in possesso di un titolo o certificato dichiarato equipollente come previsto dal d.m. 01/03/1974 e dal d.m. 07/02/1979.

Il Certificato di abilitazione ha una validità di 5 anni, rinnovabile fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

L’entrata in vigore della direttiva PED (97/23/CE sostituita dalla 2014/68/UE) ha tuttavia portato alcune specificità in merito alla conduzione; ferma restando la necessità di un’abilitazione come sopra specificato, la conduzione può avvenire senza assistenza continua (se previsto dal fabbricante del generatore certificato in PED), prevedendo però l’intervento del conduttore abilitato a cadenze prefissate (fino a 72 h) o con assistenza continua.

L’UNI ha pubblicato, in riferimento alla conduzione dei generatori di vapore, due specifiche tecniche, la UNI/TS 11325-3:2018 e la UNI TS 11325-10:2018, rispettivamente per generatori aventi caratteristiche rilevanti e per generatori di limitata potenzialità, sempreché ricompresi nel campo di applicazione del d.m. 329/04.

Il campo di applicazione della UNI/TS 11325-3 è specificato nel punto 1 della specifica tecnica; il campo di applicazione della UNI/TS 11325-10 prevede tutti i generatori esclusi dal campo della UNI/TS 11325-3. Su tali specifiche sono indicate le operazioni che il conduttore deve eseguire con le periodicità previste