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Attrezzature marcate CE

La legislazione prevede espressamente che le attrezzature di lavoro marcate CE siano conformi alle specifiche disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Rappresentando esemplificativamente i concetti summenzionati per quanto riguarda la conformità delle attrezzature di lavoro che ricadono nel campo di applicazione della direttiva macchine, essendo queste quelle maggiormente rappresentative, potremmo avere: 

  • macchine, apparecchi, utensili o impianti conformi alle specifiche disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e dotati di marcatura e dichiarazione di conformità CE. Nel caso più ricorrente ovvero di prodotti rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 17/2010 (disposizione nazionale legislativa e regolamentare di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto sulle macchine) tale conformità è generalmente richiesta dopo il 21/09/1996;
  • macchine, apparecchi, utensili o impianti immessi sul mercato prima dell’emanazione di specifiche disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ossia non marcati CE e che hanno subito modifiche "sostanziali": in questo caso se l’attrezzatura di lavoro ha subito, nel corso del suo utilizzo, modifiche "sostanziali", intese come modifiche delle modalità d'utilizzo e delle prestazioni previste dal fabbricante originale, allora deve essere assoggettata dal datore di lavoro a nuova messa in servizio ossia a una nuova procedura di valutazione di conformità prevista dalle direttive comunitarie di prodotto pertinenti. Per le macchine questa è declinata dall’art. 3 del d.lgs. 17/2010 e s.m.i.

 

Una violazione degli obblighi previsti dall’articolo 70 del d.lgs. 81/08 prevede specifiche sanzioni al datore di lavoro e pertanto questa fase di gestione in sicurezza delle attrezzature di lavoro deve essere seguita in moto attento.

Si precisa che la marcatura CE, comunque, non solleva il datore di lavoro da qualsiasi responsabilità nell’acquisto e nella messa in servizio. Infatti la macchina, pur essendo marcata CE, non deve presentare “carenze palesi” alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, che erroneamente il fabbricante non ha colmato in fase di progettazione e costruzione della stessa. Per la trattazione dettagliata dei vizi palesi e occulti si rimanda alla pagina specifica di questa stessa Area tematica di Conoscere il rischio.

Di seguito in tabella, in linea con quanto già rappresentato, si riportano alcune attrezzature di lavoro specificando la prima disposizione legislativa di recepimento nazionale della relativa direttiva comunitaria di prodotto e la specifica data di applicazione della stessa.

 

Attrezzatura di lavoro Prima disposizione legislative di recepimento nazionale [direttiva comunitaria di prodotto] Data di applicazione di specifiche disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto
Macchina operatrice e utensili d.p.r. 459/96 [89/392/CEE] 21/09/1996
Impianto di processo d.p.r. 459/96 [89/392/CEE] 21/09/1996
Giocattoli d.lgs. 313/91 [88/378/CEE] 20/10/1991
Dispositivo medico d.lgs. 46/97 [93/42/CEE] 21/03/1997
Pacco bombole per lo stoccaggio del metano d.lgs. 93/2000 [97/23/CE] 30/05/2002
Macchine ordinarie da ufficio d.lgs. 626/96 [93/68/CEE] 31/12/1996

Tabella – data di emanazione di specifiche disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto per specifiche attrezzature di lavoro

 

Nel caso più ricorrente un’attrezzatura di lavoro è definita come una macchina (es. gru, trapani, presse, linee produttive, ecc) ovvero un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata.

Questa tipologia di attrezzatura di lavoro deve generalmente essere marcata CE ed essere accompagnata da dichiarazione CE di conformità e da istruzioni (entrambe in lingua italiana) se immessa sul mercato dopo il 21/09/1996. 

Il datore di lavoro ha l’obbligo, tra gli altri, di garantire che dette attrezzature siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dal d.p.r. 459/96 e dal d.lgs. 17/2010.

Il mancato rispetto di un requisito di sicurezza costituisce un vizio del prodotto ed è indubbio che si tratti di una responsabilità del fabbricante. Nel caso, però, di vizio palese, infatti, seppure permanga indiscutibilmente detta responsabilità del fabbricante, bisogna anche tenere conto degli oneri in capo al datore di lavoro/utilizzatore per aver selezionato un prodotto non sicuro e averlo messo a disposizione (nel caso di datore di lavoro) dei propri lavoratori.

Per definire cosa debba intendersi per vizio palese, si rimanda alla pagina specifica di questa Area tematica di Conoscere il rischio.

Alcuni esempi di vizi palesi sono qui di seguito elencati:

  • assenza di schermi o protezioni in prossimità di zone palesemente pericolose;
  • organi pericolosi in funzionamento automatico;
  • dispositivi di sicurezza chiaramente inefficaci.

Altro esempio di vizio palese è quello riconosciuto dallo stesso fabbricante: può accadere, infatti, che il fabbricante si renda conto di una non conformità sulla propria macchina e provveda a darne informativa agli acquirenti e ai distributori. In questo caso la mancata osservanza di questa richiesta di intervento da parte del fabbricante rappresenta un vizio palese, dal momento che la carenza è stata ufficialmente resa nota.

Un utile riferimento per la valutazione dei requisiti di sicurezza delle macchine marcate CE è rappresentato dalle norme tecniche armonizzate alla direttiva macchine utilizzate dal fabbricante in fase di progettazione e costruzione, che seppur volontarie, definiscono un livello minimo di sicurezza da rispettare, che il datore di lavoro può prendere a riferimento. A tal proposito, ricordiamo che le suddette norme sono gerarchicamente organizzate in:

  • norme di tipo A, norme fondamentali di sicurezza che possono essere applicate a tutte le macchine,
  • norme di tipo B, che trattano un aspetto di sicurezza (distanze, temperatura superficiale, rumore) o un tipo di mezzo di protezione (comandi a due mani, dispositivi di interblocco, dispositivi sensibili alla pressione, ripari),
  • norme di tipo C, che trattano dettagliati requisiti di sicurezza relative ad una particolare macchina o gruppo di macchine.

Per avere contezza di quale norma sia applicabile alla tipologia di macchina si consiglia di consultare il sito dell’UNI - Ente italiano di normazione.

Sono considerate attrezzature a pressione le tubazioni, le valvole idrauliche e i recipienti soggetti ad una pressione relativa maggiore di 0,5 bar, ad esclusione delle attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I, secondo la direttiva PED (97/23/CE sostituita dalla 2014/68/UE), inserite in prodotti ricompresi nella direttiva macchine.

Tra le attrezzature a pressione si possono trovare:

  1. recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
  2. generatori di vapore d'acqua
  3. generatori di acqua surriscaldata
  4. tubazioni contenenti gas, vapori, liquidi
  5. generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 KW
  6. forni per le industrie chimiche e affini.

Inoltre sono da considerare attrezzature a pressione anche gli insiemi ovvero assemblaggi di attrezzature a pressione da parte di un costruttore certificati CE.

Per quel che riguarda la progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento e l'installazione in sicurezza il riferimento legislativo per le attrezzature a pressione è rappresentato dalla direttiva PED, entrata in vigore in Italia a maggio del 2002.

Le attrezzature a pressione che rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva devono soddisfare i requisiti essenziali enunciati nell'Allegato I alla direttiva e devono poi riportare la marcatura CE, seguita dal numero di notifica dell'organismo notificato. La PED riguarda solo l'immissione sul mercato comunitario delle attrezzature in pressione, mentre non dà indicazioni in merito ai requisiti relativi all'esercizio e manutenzione delle stesse, che sono definiti dai regolamenti nazionali.

Per quanto riguarda l’utilizzo i riferimenti regolamentari sono da rintracciare nel d.m. 329/04 e nel d.lgs. 81/08 e s.m.i.. Quest’ultimo si riferisce esclusivamente alle attrezzature/impianti a pressione che si configurano come attrezzature di lavoro, prescrivendo in capo al datore di lavoro tutti gli obblighi previsti dal titolo III Capo I “uso delle attrezzature di lavoro”, in particolare relativamente a:

  • scelta delle attrezzature, affinché siano idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi;
  • valutazione dei rischi legati all’ambiente di lavoro nel quale l’attrezzatura è inserita;
  • controllo e manutenzione;
  • verifica, ove prevista da disposizione legislative (nel caso specifico d.m. 329/04 e d.m. 11 aprile 2011).

Il marchio CE (Conformità europea) è un contrassegno che apposto su un prodotto ne attesta il rispetto dei requisiti essenziali in materia di salute, sicurezza e tutela dell'ambiente necessari alla sua commercializzazione e utilizzo nell’ambito dell’Unione europea.

È valido per i prodotti realizzati sia all'interno che all'esterno del SEE (Spazio Economico Europeo) ed è obbligatorio per tutti quelli disciplinati da una direttiva comunitaria.

La marcatura CE viene apposta dal fabbricante che deve seguire un’apposita procedura.

Il fabbricante, oltre all’applicazione del marchio, redige la dichiarazione di conformità, con la quale garantisce al consumatore, sotto la sua responsabilità, che i suoi prodotti rispondono a tutte le disposizioni della Comunità europea che prevedono il suo utilizzo, dalla progettazione, alla fabbricazione, all’immissione sul mercato, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Sempre il fabbricante, infine, predispone il fascicolo tecnico che tiene a disposizione delle autorità nazionali a fini di ispezione per almeno 10 anni dall’ultima data di produzione.

Il fascicolo tecnico contiene:

  • una descrizione generale del prodotto
  • dati identificativi del fabbricante
  • disegni di massima relativi alla progettazione e alla fabbricazione
  • elenco delle norme armonizzate adottate completamente o in parte per dimostrare la conformità del prodotto alla direttiva a cui fa riferimento
  • eventuale analisi dei rischi
  • eventuali verbali delle prove effettuate sul “Prodotto tipo”
  • manuale di installazione, uso e manutenzione del prodotto
  • una copia della dichiarazione di conformità

Il manuale di installazione, uso e manutenzione, la dichiarazione di conformità ed etichetta devono accompagnare qualsiasi prodotto in commercio.

Alcuni prodotti possono circolare liberamente nel mercato europeo senza l’apposizione del marchio in quanto per essi è sufficiente che siano accompagnati da una dichiarazione o da un certificato di conformità. Questo può accadere in caso di direttive che escludano l’apposizione della marcatura "CE" su alcuni prodotti. Per altri prodotti la marcatura CE è strettamente necessaria perché rientrano nel campo di applicazione di direttive che la richiedono espressamente.

Si riportano alcune tra le più note disposizioni comunitarie destinate a prodotti che devono riportare la marcatura CE:

  • apparecchi a gas (regolamento UE 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE);
  • macchine (direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE)
  • materiale elettrico utilizzabile a bassa tensione (direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione);
  • attrezzature per la misurazione della compatibilità elettromagnetica (direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica)
  • attrezzature con emissione di rumore nell'ambiente (direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto);
  • dispositivi radio e per telecomunicazioni (direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità)