Rappresentando esemplificativamente i concetti summenzionati per quanto riguarda la conformità delle attrezzature di lavoro che ricadono nel campo di applicazione della direttiva macchine, essendo queste quelle maggiormente rappresentative, potremmo avere:
- macchine, apparecchi, utensili o impianti conformi alle specifiche disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e dotati di marcatura e dichiarazione di conformità CE. Nel caso più ricorrente ovvero di prodotti rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 17/2010 (disposizione nazionale legislativa e regolamentare di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto sulle macchine) tale conformità è generalmente richiesta dopo il 21/09/1996;
- macchine, apparecchi, utensili o impianti immessi sul mercato prima dell’emanazione di specifiche disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ossia non marcati CE e che hanno subito modifiche "sostanziali": in questo caso se l’attrezzatura di lavoro ha subito, nel corso del suo utilizzo, modifiche "sostanziali", intese come modifiche delle modalità d'utilizzo e delle prestazioni previste dal fabbricante originale, allora deve essere assoggettata dal datore di lavoro a nuova messa in servizio ossia a una nuova procedura di valutazione di conformità prevista dalle direttive comunitarie di prodotto pertinenti. Per le macchine questa è declinata dall’art. 3 del d.lgs. 17/2010 e s.m.i.
Una violazione degli obblighi previsti dall’articolo 70 del d.lgs. 81/08 prevede specifiche sanzioni al datore di lavoro e pertanto questa fase di gestione in sicurezza delle attrezzature di lavoro deve essere seguita in moto attento.
Si precisa che la marcatura CE, comunque, non solleva il datore di lavoro da qualsiasi responsabilità nell’acquisto e nella messa in servizio. Infatti la macchina, pur essendo marcata CE, non deve presentare “carenze palesi” alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, che erroneamente il fabbricante non ha colmato in fase di progettazione e costruzione della stessa. Per la trattazione dettagliata dei vizi palesi e occulti si rimanda alla pagina specifica di questa stessa Area tematica di Conoscere il rischio.
Di seguito in tabella, in linea con quanto già rappresentato, si riportano alcune attrezzature di lavoro specificando la prima disposizione legislativa di recepimento nazionale della relativa direttiva comunitaria di prodotto e la specifica data di applicazione della stessa.