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Attrezzature non marcate CE

La legislazione prevede espressamente che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ovvero messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto siano conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati nell’allegato V del d.lgs. 81/08.

A questo gruppo di attrezzature appartengono ad esempio:

  • macchine, apparecchi, utensile o impianti di processo messi a disposizione dei lavoratori antecedentemente il 21/09/1996;
  • macchine ordinarie da ufficio messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente il 31/12/1996;
  • apparecchi a pressione messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente il 30/05/2002;
  • trabattelli e scale, in quanto costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Per gli specifici approfondimenti si rimanda alle sezioni dedicate.

Queste attrezzature di lavoro non recano marcatura CE, sono prive di dichiarazione di conformità CE e, in molti casi, risultano carenti di supporti informativi per l’uso e la manutenzione.

Il datore di lavoro in questo caso deve corredare l’attrezzatura di apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione.

È importante rilevare che la norma prevede che chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio non marcati CE attesti, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del d.lgs. 81/08.

Quanto sopra non vale nel caso in cui dette attrezzature abbiano subito, nel corso del loro utilizzo, modifiche "sostanziali", intese come modifiche delle modalità d'utilizzo e delle prestazioni previste dal fabbricante originale. In questo caso le attrezzature devono essere assoggettate dal datore di lavoro a nuova messa in servizio ossia a una nuova procedura di valutazione di conformità prevista dalle direttive comunitarie di prodotto pertinenti.

Per le macchine questa procedura di valutazione di conformità è declinata dall’art. 3 del d.lgs. 17/2010 e s.m.i..

Particolare trattazione meritano i trattori agricoli che risultano omologati seguendo la direttiva 2003/37/CE e il regolamento UE 167/2013 e non recano la marcatura CE. Queste attrezzature di lavoro, se omologate ai sensi della direttiva 2003/37/CE, dal 1 gennaio 2010 al 1 gennaio 2018, devono rispondere anche alla direttiva macchine (2006/42/CE) e recheranno marcatura CE. Un maggiore approfondimento richiedono i trattori su cingoli (vedere pagina dedicata ai trattori in questa stessa area tematica di Conoscere il rischio).

 

La legislazione prevede espressamente che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ovvero messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto siano conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati nell’allegato V al d.lgs. 81/08.

Questo allegato riporta i requisiti di sicurezza che le attrezzature devono possedere qualora esista per l’attrezzatura un rischio corrispondente.

In quest’ottica l’allegato riporta tutta una serie di misure tecniche che riguardano genericamente le attrezzature di lavoro, prevedendo requisiti di sicurezza per i rischi correlati a:

  • sistemi e dispositivi di comando,
  • rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento di un’attrezzatura,
  • emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.,
  • elementi mobili e stabilità,
  • illuminazione, temperature estreme e vibrazioni,
  • incendio ed esplosione,
  • manutenzione, riparazione, regolazione ecc.,

L’allegato V specifica, inoltre, ulteriori requisiti di sicurezza da considerare nel caso di attrezzature caratterizzate da particolari rischi come:

  • le attrezzature a pressione,
  • le attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no,
  • le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all’immagazzinamento di carichi,
  • le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose,
  • le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone,
  • determinate attrezzature di lavoro (mole abrasive macchine utensili per metalli, macchine utensili per legno e materiali affini, ecc).

Una volta classificato il prodotto come attrezzatura di lavoro il datore dovrà quindi valutare i requisiti di sicurezza posseduti dallo stesso in base all’allegato V e riportare detta analisi ad esempio nel documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a) del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

Quest’obbligo, con relativa attestazione formale, ricade anche su chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio non marcati CE, che dovrà attestare che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria.  

Le scale portatili sono attrezzature molto utilizzate in ambiente di vita e di lavoro.

Sono molti gli infortuni legati al loro impiego, dovuti principalmente all’utilizzo non corretto, alla scarsa o mancata manutenzione, alla scelta di tipologie non idonee in relazione al sito e/o alla tipologia di lavorazione da effettuare.

Le scale portatili sono attrezzature dotate di pioli o gradini che possono essere trasportate e installate a mano senza l’ausilio di mezzi meccanici.

Possono essere utilizzate per superare dislivelli e quindi per accedere a luoghi di lavoro in altezza o in quota.

Possono essere utilizzate come posto di lavoro in quota (attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile), sostandovi sopra,  solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure a causa delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare (art. 111 c. 3 d.lgs. 81/08).

Il d.lgs. 81/08 (art. 113) indica i requisiti generali che una scala portatile deve possedere, in termini di idoneità del materiale costituente, di resistenza, di stabilità e di dimensioni in relazione alle condizioni di impiego. Stabilisce inoltre alcuni requisiti geometrici per alcune tipologie.

Una scala portatile può essere utilizzata in un luogo di lavoro se il fabbricante l’ha dichiarata conforme al d.lgs. 81/08. Può dare evidenza della conformità al d.lgs. 81/08, apponendo sulla scala una etichetta con il riferimento al decreto stesso.

Per dichiarare la conformità al d.lgs. 81/08, il fabbricante ha due possibilità.

La prima, dimostrare con calcoli e/o prove, mediante l’applicazione di una specifica di prodotto da lui ritenuta la più opportuna, di aver soddisfatto i requisiti di cui all’ art. 113 del d.lgs. 81/08.

La seconda, applicare quanto indicato nell’allegato XX del d.lgs. 81/08, e cioè:

  • costruire la scala portatile conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a,
  • fornire le certificazioni previste dalle norme tecniche ed emesse da un laboratorio ufficiale
  • accompagnare la scala portatile da un foglio o libretto recante una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti, le indicazioni utili per un corretto impiego, le istruzioni per la manutenzione e conservazione, gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove, i numeri di identificazione dei certificati, le date di rilascio dei certificati di prova, una dichiarazione di conformità alle norme tecniche.

In questo caso la marcatura conterrà anche il riferimento alla UNI EN 131.

Esistono molte norme tecniche che riguardano diverse tipologie di scale portatili, nelle quali sono indicate specifiche di prodotto e istruzioni per l’utilizzatore.

Ogni scala portatile deve essere corredata da un libretto recante tutte le informazioni necessarie alla descrizione del prodotto, per il corretto utilizzo, per la manutenzione e la conservazione.

Le informazioni di base sul corretto utilizzo di una scala portatile sono riportate sulla scala sotto forma di pittogrammi ben visibili.

Il trabattello è costituito da elementi prefabbricati, con uno o più impalcati e poggiante permanentemente su ruote.
La facilità di montaggio e di spostamento lo rendono largamente utilizzato soprattutto per eseguire attività ad altezze non elevate e di breve durata.
Il possibile sviluppo in altezza permette di utilizzare i trabattelli anche per eseguire  lavori temporanei in quota (attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile).
 
Dal punto di vista legislativo, i trabattelli da utilizzarsi nei luoghi di lavoro devono rispettare i requisiti di sicurezza imposti dal d.lgs. 81/08 che in sintesi riguardano la stabilità, la resistenza e l’utilizzo in sicurezza (art. 140 - Ponti su ruote a torre).

Dal punto di vista normativo, la UNI EN 1004-1:2021 e la UNI 11764:2019 rappresentano i riferimenti tecnici condivisi per la progettazione e la costruzione di un trabattello considerato sicuro (art. 105 del d.lgs. 206/05 e s.m.i.).

La UNI EN 1004-1:2021 riguarda i trabattelli che dispongono di quattro piedini con ruote, di una o più piattaforme, in base all’altezza del trabattello (riferita alla quota dell’impalcato da terra), che non può superare quella dei 12 m, se utilizzato all’interno in assenza di vento, o degli 8 m, se utilizzato all’esterno.

La  UNI 11764:2019 riguarda i “piccoli trabattelli”, quelli che hanno dimensioni più ridotte dei primi, due piedini e due ruote, possono avere un’altezza fino a 4 m (riferita alla quota dell’impalcato da terra), essere utilizzati da una persona alla volta e sopportare un carico massimo di 150 kg che comprende il lavoratore, gli utensili, le attrezzature ed il materiale.

Ogni componente del trabattello conforme alla UNI EN 1004-1:2021, deve essere marcato con un simbolo o lettera che identifica il trabattello, il suo fabbricante e l’anno di fabbricazione. La marcatura deve essere visibile per tutta la vita del componente. Inoltre sul trabattello deve essere apposta in modo visibile da terra una etichetta che deve riportare le indicazioni relative alla classe di carico, alla tipologia di accesso agli impalcati del trabattello e all’altezza massima consentita per utilizzo all’esterno (presenza di vento) e all’interno (in assenza di vento), oltre al nome del fabbricante, al riferimento alla norma e alla dicitura “Leggere il manuale di istruzioni” scritta nella lingua del Paese nel quale il prodotto è immesso sul mercato.

Analogamente, ogni componente del piccolo trabattello conforme alla UNI 11764:2019 deve essere marcato con un simbolo o lettera che identifica il piccolo trabattello, il suo fabbricante e l’anno di fabbricazione. La marcatura deve essere visibile per tutta la vita del componente. Inoltre sul piccolo trabattello deve essere apposta in modo visibile da terra una etichetta che deve riportare le indicazioni relative alla portata, alla tipologia e alla modalità di accesso agli impalcati del piccolo trabattello, all’altezza, oltre al nome del fabbricante, al riferimento alla norma e alla dicitura “Leggere il manuale di istruzioni” scritta nella lingua del Paese nel quale il prodotto è immesso sul mercato.
 
Esistono trabattelli o piccoli trabattelli con altezze e configurazioni diverse rispetto a quelle contemplate nelle due norme, per esempio trabattelli più alti di 12m, piccoli trabattelli più alti di 4m, oppure in configurazioni accostate. Questi casi sono fuori dal campo di applicazione della UNI EN 1004-1:2021 e della UNI 11764:2019 e non possono essere marcati con il riferimento a tali norme.
 
Il fabbricante deve dichiarare che il trabattello da utilizzare negli ambienti di lavoro possiede i requisiti di sicurezza imposti dal d.lgs. 81/08 e s.m.i., e in questi casi, in mancanza di norme tecniche di riferimento, può dimostrarlo sulla base di calcoli o prove che ha ritenuto opportuni, tenendo conto delle dimensioni e delle condizioni di utilizzo previste.

La scelta del trabattello da utilizzare, da parte del datore di lavoro, dipende principalmente dalla lavorazione da eseguire e dalle caratteristiche del sito. Risulta fondamentale considerare tutti quei fattori che possano pregiudicare la stabilità del trabattello sia nelle operazioni di montaggio e smontaggio che nelle condizioni di utilizzo.

Il fabbricante, nel manuale di istruzioni, deve fornire indicazioni dettagliate sul montaggio e smontaggio, sulle condizioni di utilizzo anche in relazione alla presenza di vento e alla possibile necessità di utilizzare stabilizzatori o ancoraggi, fornendo anche avvertimento di quali carichi orizzontali e verticali possano contribuire al rovesciamento del trabattello.

Il datore di lavoro deve eventualmente integrare il manuale del fabbricante, fornendo le necessarie indicazioni che tengano conto delle caratteristiche del sito e delle lavorazioni da effettuare, non previste nel manuale. 

Il manuale, redatto nella lingua del Paese di utilizzo e disponibile in cantiere, deve contenere inoltre le informazioni relative alle verifiche da effettuare sui componenti, alle modalità di movimentazione, trasporto e immagazzinaggio, ai criteri per la valutazione del danno e alle procedure da seguire per gli elementi danneggiati (sostituzione o riparazione).

Un trattore agricolo o forestale è da intendersi “qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell’attività agricola o forestale” (direttiva 74/150/CEE del 4 marzo 1974, recepita nel nostro ordinamento dalla legge n. 572/1977).

Generalmente i trattori, prima della loro commercializzazione, sono omologati; l’omologazione oltre a riguardare aspetti correlati alla circolazione stradale prende in considerazione anche il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute, senza recare la marcatura CE.

Le direttive 74/150/CEE, riferita esclusivamente ai trattori agricoli o forestali a ruote, e 2003/37/CE (anche questa da riferirsi ai trattori agricoli o forestali a ruote) ed il regolamento UE 167/2013 (riferito ai trattori agricoli o forestali a ruote e, facoltativamente, a quelli a cingoli) hanno negli anni uniformato in tutta Europa comuni prescrizioni di carattere costruttivo per garantire la sicurezza della circolazione stradale nonché la sicurezza sul lavoro per quanto concerne la costruzione di tali veicoli.

In Italia, fino al 7 maggio 1997 si consentì, in deroga a quanto sopra, anche di effettuare omologazioni cosiddette “nazionali” di trattori agricoli o forestali in base alle norme del codice della strada di cui al d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393 e alle vigenti norme sulla sicurezza del lavoro (es. d.p.r. 547/55).

È necessario, per quanto attiene il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute e la presenza della marcatura CE per i trattori, fornire alcune precisazioni.

La direttiva 2003/37/CE non aveva raggiunto la completa trattazione di tutti i rischi connessi con l’uso dei trattori agricoli o forestali e, quindi, per una completa trattazione dei requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute la Commissione europea intervenne con la nuova “direttiva macchine” (2006/42/CE), facendo rientrare i trattori agricoli o forestali nel suo campo di applicazione per i rischi che non erano ancora stati trattati dalla direttiva 2003/37/CE.

Pertanto il fabbricante di un trattore, a partire dal 29 dicembre 2009 (in Italia dal 6 marzo 2010), data di entrata in vigore della nuova direttiva macchine, doveva verificare la conformità dello stesso ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I della direttiva macchine relativi ai rischi pertinenti, apporre la marcatura CE sul trattore e approntare una dichiarazione CE di conformità a tali requisiti.

Tenuto conto di quanto sopra il trattore agricolo o forestale rientrava quindi nel campo di applicazione di due direttive diverse, una di carattere “omologativo”, la 2003/37/CE, e l’altra di carattere certificativo, la 2006/42/CE.

Con l’emanazione del regolamento UE 167/2013, obbligatorio per le nuove omologazioni di trattori agricoli o forestali a ruote effettuate a partire dal 1 gennaio 2016 e per tutte le omologazioni di trattori agricoli o forestali a ruote a partire dal 1 gennaio 2018, tale doppio regime è cessato.

Occorre inoltre inquadrare le attività omologative da condurre su trattori agricoli o forestali a cingoli per i quali nella tabella che segue si riportano gli ultimi riferimenti legislativi e temporali applicabili.

Riferimenti legislativi e temporali applicabili ai trattori agricoli o forestali a cingoli
Riferimento legislativo Periodo Documentazione
Direttiva 98/37/CE dal 21 settembre 1996 al 28 dicembre 2009 Dichiarazione CE di conformità
Direttiva 2006/42/CE dal 29 dicembre 2009* Dichiarazione CE di conformità
* la direttiva 2006/42/CE è entrata in vigore in Italia a partire dal 6 marzo 2010 (d. lgs. 17/2010)
in alternativa
Riferimento legislativo Periodo Documentazione
Regolamento UE 167/2013 dal 1 gennaio 2016 Certificato di conformità al tipo omologato e/o allegato tecnico