Le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi a specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (marcatura CE, d.lgs. 81/08 art.70).
Nel caso in cui la scelta dell’attrezzatura di lavoro sia avvenuta in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di riferimento o prima della emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, l’attrezzatura deve essere conforme ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V del d.lgs. 81/08.
Prima di acquisire un’attrezzatura e di metterla a disposizione dei lavoratori il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi e, quindi, provvede a verificarne la corretta installazione e messa in servizio.
Per le attrezzature di lavoro la cui sicurezza e buon funzionamento sono legati strettamente alle condizioni di installazione, è previsto che il controllo su installazione e messa in servizio si ripeta dopo ogni montaggio in nuovo cantiere o in una nuova località di impianto.
Gli interventi di controllo iniziale e quelli successivi, con cadenza periodica, finalizzati ad assicurare il buono stato di conservazione e di efficienza dell’attrezzatura ai fini della sicurezza, devono essere effettuati da persone competenti. Tali controlli devono essere riportati per iscritto e le registrazioni relative agli ultimi tre anni devono essere conservate e tenute a disposizione degli organi di vigilanza.
Oltre ai controlli sopra citati il datore di lavoro sottopone le attrezzature, che rientrano in quelle elencate nel d.lgs. 81/08 - allegato VII, a verifiche periodiche, la cui frequenza è indicata nell’allegato stesso.
È compito del datore di lavoro anche assicurarsi che l’attrezzatura di lavoro sia utilizzata in conformità alle istruzioni d’uso e che sia sottoposta a regolare manutenzione allo scopo di conservare nel tempo i requisiti di sicurezza. È per questo motivo che ogni attrezzatura di lavoro deve essere accompagnata da un libretto di manutenzione e da istruzioni d’uso.
Allo scopo di evitare che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte e comunque per ridurre al minimo i rischi connessi al loro uso, il datore di lavoro adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle citate nell’allegato VI del d.lgs. 81/08.