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Scelta e messa a disposizione dell'attrezzatura

Nella scelta dell’attrezzatura di lavoro il datore di lavoro deve tener conto non solo della tipologia del lavoro da svolgere, ma anche delle esigenze in termini di salute e sicurezza necessarie a tutelare i lavoratori che le utilizzano o che ne sono esposti.

Le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi a specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (marcatura CE, d.lgs. 81/08 art.70).

Nel caso in cui la scelta dell’attrezzatura di lavoro sia avvenuta in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di riferimento o prima della emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, l’attrezzatura deve essere conforme ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V del d.lgs. 81/08.

Prima di acquisire un’attrezzatura e di metterla a disposizione dei lavoratori il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi e, quindi, provvede a verificarne la corretta installazione e messa in servizio.

Per le attrezzature di lavoro la cui sicurezza e buon funzionamento sono legati strettamente alle condizioni di installazione, è previsto che il controllo su installazione e messa in servizio si ripeta dopo ogni montaggio in nuovo cantiere o in una nuova località di impianto.

Gli interventi di controllo iniziale e quelli successivi, con cadenza periodica, finalizzati ad assicurare il buono stato di conservazione e di efficienza dell’attrezzatura ai fini della sicurezza, devono essere effettuati da persone competenti. Tali controlli devono essere riportati per iscritto e le registrazioni relative agli ultimi tre anni devono essere conservate e tenute a disposizione degli organi di vigilanza.

Oltre ai controlli sopra citati il datore di lavoro sottopone le attrezzature, che rientrano in quelle elencate nel d.lgs. 81/08 - allegato VII, a verifiche periodiche, la cui frequenza è indicata nell’allegato stesso.

È compito del datore di lavoro anche assicurarsi che l’attrezzatura di lavoro sia utilizzata in conformità alle istruzioni d’uso e che sia sottoposta a regolare manutenzione allo scopo di conservare nel tempo i requisiti di sicurezza. È per questo motivo che ogni attrezzatura di lavoro deve essere accompagnata da un libretto di manutenzione e da istruzioni d’uso.

Allo scopo di evitare che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte e comunque per ridurre al minimo i rischi connessi al loro uso, il datore di lavoro adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle citate nell’allegato VI del d.lgs. 81/08.

 

Il rispetto dei RES (requisiti essenziali di sicurezza) stabiliti dalle direttive di prodotto emanate dalla Comunità europea dovrebbe garantire al datore di lavoro che acquista un prodotto marcato CE l’assenza di vizi palesi di sicurezza.

La marcatura CE però non solleva il datore di lavoro da qualsiasi responsabilità nell’acquisto e nella messa in servizio di un’attrezzatura di lavoro perché essa, pur essendo marcata CE, potrebbe essere affetta da difetti dovuti a erronea progettazione e costruzione della stessa.

Questi difetti possono essere evidenti e vengono definiti vizi palesi, intesi come carenze che possono essere rilevate nel corso della valutazione dei rischi da una persona che possieda una adeguata conoscenza delle leggi e normative di sicurezza, oppure che si manifestano durante l’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. In questo caso il datore di lavoro deve tener conto dei vizi “palesi” nella valutazione dei rischi e adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori.

I difetti, però, possono non essere evidenti e in questo caso si definiscono vizi occulti: essi sono legati a carenze di progettazione e non sono facilmente riconoscibili perché la loro individuazione richiede un esame accurato dell’attrezzatura e conoscenze tecniche particolari da parte dell’esaminatore. Vizi occulti sono anche quelli che si manifestano in un momento successivo alla consegna.

È chiaro, però, che nel momento in cui tali difetti si palesano, non sono più occulti e quindi, di nuovo il datore di lavoro deve adeguare la macchina o adottare misure organizzative e/o procedurali ritenute idonee ad eliminare i rischi prima di rimettere a disposizione dei lavoratori l’attrezzatura di lavoro.

Il d.lgs. 81/08, art. 70, comma 4 indica i compiti dell’organo di vigilanza quando sia questi a rilevare il mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di un’attrezzatura di lavoro. In questo caso l’autorità interviene sia verso il datore di lavoro, attraverso la disciplina della prescrizione, imponendogli di adottare idonee misure di prevenzione e protezione, sia verso il fabbricante o il suo rappresentante, qualora, a seguito dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, sia confermata la non conformità dell’attrezzatura.

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