Per questo le vibrazioni sono contemplate quale agente fisico di rischio dal “testo unico” sulla sicurezza del lavoro, il d.lgs. 81/2008 (al Titolo VIII, capo III).
Anche senza arrivare ad effetti patologici, l’esposizione a vibrazioni può arrecare disagio e disturbo nell’espletamento dei compiti lavorativi.
La "Direttiva Macchine" 2006/42/CE impone ai costruttori di dichiarare i valori delle vibrazioni emesse dagli utensili portatili e dalle macchine.
È importante considerare che le vibrazioni, avendo una direzione di oscillazione, hanno natura vettoriale, e pertanto se ne devono considerare le componenti sui tre assi ortogonali.
“L’intensità” delle vibrazioni, nell’ambito dell’igiene del lavoro, viene misurata con la grandezza accelerazione [m/s2].
Le vibrazioni trasmesse al corpo umano, a seconda delle parti del corpo coinvolte, si distinguono in due tipologie: le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e le vibrazioni trasmesse al corpo intero.
Le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio sono quelle che derivano da un’apparecchiatura vibrante che nell’uso normale va impugnata dal lavoratore con una o con entrambe le mani.
Le vibrazioni trasmesse al corpo intero sono quelle ricevute a bordo di macchine semoventi su gomma o su cingoli e mezzi di trasporto, attraverso sedili di guida o pianali; oppure quelle ricevute in prossimità di macchine fisse.
Il Portale Agenti Fisici (P.A.F. – www.portaleagentifisici.it, realizzato da Inail in collaborazione con: Regione Toscana, Ausl di Siena e Ausl di Modena), contiene una trattazione completa e approfondita del rischio lavorativo da esposizione a vibrazioni e delle relative misure di prevenzione e protezione.