In media più di tre quarti dell’esposizione della popolazione a radiazioni ionizzanti è dovuta a sorgenti di origine naturale, principalmente raggi cosmici derivanti dal sole e dal radon (gas radioattivo prodotto dal decadimento degli atomi di uranio e di torio presenti nelle rocce).
Questo tipo di esposizione, pur essendo ubiquitaria, a seconda del luogo in cui ci si trova può subire notevoli fluttuazioni. Trattandosi di un’esposizione naturale, normalmente non viene considerata come rischio specifico dei lavoratori. Eccezioni sono costituite da situazioni lavorative che possono esporre i lavoratori a dosi di radiazioni ionizzanti naturali di particolare entità; questa materia è trattata nel titolo IV del d.lgs. 101/2020.
Fermo restando che la reale esposizione deve essere determinata caso per caso, le esposizioni da sorgenti naturali riportate nel citato decreto comprendono quelle di seguito elencate:
- esposizione dovuta al gas radon in tutti i luoghi di lavoro sotterranei e in quelli semisotterranei e al piano terra situati in zone identificate dalle regioni e dalle province autonome, oltre che in specifiche tipologie di luoghi di lavoro individuati nel Piano nazionale d’azione per il radon;
- esposizione dovuta all’impiego di materiali contenenti radionuclidi naturali (industrie NORM) nelle attività lavorative esplicitamente citate nell’allegato II, tabella II-1 del d.lgs. 101/2020;
- esposizione da raggi cosmici su aeromobili per quanto riguarda il personale navigante;
- esposizione durante attività lavorative in stabilimenti termali.
Con riferimento al precedente elenco, i punti a cui prestare maggiore attenzione sono i primi due. Infatti, negli altri casi citati il datore di lavoro - in virtù dell’attività svolta – è perfettamente consapevole della necessità di dover correttamente valutare il rischio da radiazioni ionizzanti naturali; per contro nel caso del rischio dovuto al radon, questo può manifestarsi, senza che il datore di lavoro ne sia consapevole, ipoteticamente in ogni tipologia di ambiente lavorativo e non può essere correttamente valutato se non a seguito di uno specifico monitoraggio. Pertanto, nel d.lgs. 101/2020, oltre a definire le modalità su come e dove eseguire il monitoraggio del radon e sull’effettuazione di eventuali risanamenti, viene data enfasi anche alle campagne di sensibilizzazione relativamente a questo fattore di rischio.
Il 15 marzo 2021 è stato formalizzato, con decreto n. 75 dei Ministeri della salute e della transizione ecologica il gruppo di lavoro tecnico per la redazione di una proposta di Piano nazionale d’azione per il radon (PNAR), così come previsto dall’art. 10, c.1 del d.lgs. 101/2020, concernente i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon, in recepimento dell’articolo 103 della direttiva 2013/59/Euratom e del punto 14 dell’allegato III, che stabilisce che il Piano prenda in considerazione “Obiettivi di lungo termine in termini di riduzione del rischio di cancro dei polmoni attribuibile all’esposizione al radon (per fumatori e non fumatori)”.
Sempre all’interno del titolo IV, il capo II tratta le pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale - noti a livello internazionale con l’acronimo di NORM (normally occurring radioactive material) - cioè di materie prime, sottoprodotti o residui di lavorazione dei cicli produttivi di tutte quelle attività lavorative, che possono avere un contenuto di radioattività non trascurabile dal punto di vista della protezione dei lavoratori e del pubblico, non per le loro proprietà fissili o fertili, ma a seguito dei processi industriali; sono infatti ora previsti dal d.lgs. 101/2020 obblighi per settori industriali nei quali il rischio da radiazioni ionizzanti non era generalmente preso in considerazione. Viene pertanto stabilito un elenco di attività lavorative con NORM soggette alle disposizioni di legge che, rispetto a quanto già indicato nel d.lgs. 241/2000, presenta alcune novità: i sistemi di filtrazione delle acque sotterranee, la produzione geotermica di energia, le centrali a carbone (manutenzione delle caldaie), la produzione di cemento (manutenzione dei forni clinker), la produzione di ferro primario. Nel caso delle pratiche, gli strumenti di radioprotezione sono i livelli di esenzione, i livelli di allontanamento e il limite di dose.
Si rimanda alla pagina di approfondimento “La normativa prevenzionale” per le informazioni maggiormente rilevanti riguardanti il PNAR e le NORM.