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Radiazioni ionizzanti

Questa sezione intende fornire alcuni strumenti finalizzati a una maggiore conoscenza del rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti negli ambienti di lavoro.

Le radiazioni ionizzanti sono onde elettromagnetiche o particelle sub-atomiche che, irradiando la materia, determinano la creazione di particelle cariche.

Nel caso dell'esposizione di esseri umani a radiazioni ionizzanti, le particelle cariche formatesi possono determinare, in funzione dell'entità dell'esposizione e delle modalità con cui questa avviene, danni per la salute molto gravi.

L'uomo è da sempre esposto a radiazioni ionizzanti di origine naturale (raggi cosmici, prodotti di decadimento dei cosiddetti nuclidi primordiali, ecc.); a partire dalla fine del diciannovesimo secolo le radiazioni ionizzanti sono state deliberatamente utilizzate per scopi medici e industriali, e ciò ha comportato la possibilità di un'accresciuta esposizione da parte dei lavoratori che le utilizzano e della popolazione in generale.

Per la protezione dagli effetti negativi delle radiazioni ionizzanti, già dal secondo dopoguerra sono state emanate varie stringenti normative: queste garantiscono che il loro impiego possa avvenire solo se adeguatamente giustificato e se fornisce vantaggi assai superiori rispetto agli eventuali danni sanitari che potrebbe determinare.

La valutazione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti si avvale di speciali grandezze fisiche appositamente sviluppate, dette grandezze dosimetriche (a loro volta schematicamente suddivisibili in grandezze di dose e grandezze radioprotezionistiche).

 

L'impiego delle radiazioni ionizzanti riguarda un numero sempre crescente di settori, benché nella percezione comune lo si associ prevalentemente con ambiti quali quello medico e della produzione di energia (peraltro non consentita nel nostro paese).

La capacità delle radiazioni ionizzanti di vedere attraverso la materia opaca rispetto alle radiazioni ottiche e la semplicità con cui le molecole marcate (in cui uno o più atomi sono sostituti da radionuclidi) possono essere monitorate, sono proficuamente utilizzate nelle più disparate applicazioni.

L'uso delle radiazioni ionizzanti spesso risulta assai più vantaggioso di altre tecnologie disponibili e in alcuni casi è divenuto difficilmente sostituibile o addirittura insostituibile: come esempi si possono citare i processi di sterilizzazione, i controlli di qualità di molti manufatti, la produzione di materiali ad alta ingegnerizzazione, la conservazione delle opere d'arte e i controlli di sicurezza.

Le modalità con cui le radiazioni ionizzanti possono essere effettivamente utilizzate ai sensi della normativa vigente garantiscono che la possibile esposizione determini un rischio residuo per i lavoratori e la popolazione paragonabile a quello delle altre attività umane.

In media più di tre quarti dell’esposizione della popolazione a radiazioni ionizzanti è dovuta a sorgenti di origine naturale, principalmente raggi cosmici derivanti dal sole e dal radon (gas radioattivo prodotto dal decadimento degli atomi di uranio e di torio presenti nelle rocce).

Questo tipo di esposizione, pur essendo ubiquitaria, a seconda del luogo in cui ci si trova può subire notevoli fluttuazioni. Trattandosi di un’esposizione naturale, normalmente non viene considerata come rischio specifico dei lavoratori. Eccezioni sono costituite da situazioni lavorative che possono esporre i lavoratori a dosi di radiazioni ionizzanti naturali di particolare entità; questa materia è trattata nel titolo IV del d.lgs. 101/2020.

Fermo restando che la reale esposizione deve essere determinata caso per caso, le esposizioni da sorgenti naturali riportate nel citato decreto comprendono quelle di seguito elencate:

  • esposizione dovuta al gas radon in tutti i luoghi di lavoro sotterranei e in quelli semisotterranei e al piano terra situati in zone identificate dalle regioni e dalle province autonome, oltre che in specifiche tipologie di luoghi di lavoro individuati nel Piano nazionale d’azione per il radon;
  • esposizione dovuta all’impiego di materiali contenenti radionuclidi naturali (industrie NORM) nelle attività lavorative esplicitamente citate nell’allegato II, tabella II-1 del d.lgs. 101/2020;
  • esposizione da raggi cosmici su aeromobili per quanto riguarda il personale navigante;
  • esposizione durante attività lavorative in stabilimenti termali.

Con riferimento al precedente elenco, i punti a cui prestare maggiore attenzione sono i primi due. Infatti, negli altri casi citati il datore di lavoro - in virtù dell’attività svolta – è perfettamente consapevole della necessità di dover correttamente valutare il rischio da radiazioni ionizzanti naturali; per contro nel caso del rischio dovuto al radon, questo può manifestarsi, senza che il datore di lavoro ne sia consapevole, ipoteticamente in ogni tipologia di ambiente lavorativo e non può essere correttamente valutato se non a seguito di uno specifico monitoraggio. Pertanto, nel d.lgs. 101/2020, oltre a definire le modalità su come e dove eseguire il monitoraggio del radon e sull’effettuazione di eventuali risanamenti, viene data enfasi anche alle campagne di sensibilizzazione relativamente a questo fattore di rischio.

Il 15 marzo 2021 è stato formalizzato, con decreto n. 75 dei Ministeri della salute e della transizione ecologica il gruppo di lavoro tecnico per la redazione di una proposta di Piano nazionale d’azione per il radon (PNAR), così come previsto dall’art. 10, c.1 del d.lgs. 101/2020, concernente i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon, in recepimento dell’articolo 103 della direttiva 2013/59/Euratom e del punto 14 dell’allegato III, che stabilisce che il Piano prenda in considerazione “Obiettivi di lungo termine in termini di riduzione del rischio di cancro dei polmoni attribuibile all’esposizione al radon (per fumatori e non fumatori)”.

Sempre all’interno del titolo IV, il capo II tratta le pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale - noti a livello internazionale con l’acronimo di NORM (normally occurring radioactive material) - cioè di materie prime, sottoprodotti o residui di lavorazione dei cicli produttivi di tutte quelle attività lavorative, che possono avere un contenuto di radioattività non trascurabile dal punto di vista della protezione dei lavoratori e del pubblico, non per le loro proprietà fissili o fertili, ma a seguito dei processi industriali; sono infatti ora previsti dal d.lgs. 101/2020 obblighi per settori industriali nei quali il rischio da radiazioni ionizzanti non era generalmente preso in considerazione. Viene pertanto stabilito un elenco di attività lavorative con NORM soggette alle disposizioni di legge che, rispetto a quanto già indicato nel d.lgs. 241/2000, presenta alcune novità: i sistemi di filtrazione delle acque sotterranee, la produzione geotermica di energia, le centrali a carbone (manutenzione delle caldaie), la produzione di cemento (manutenzione dei forni clinker), la produzione di ferro primario. Nel caso delle pratiche, gli strumenti di radioprotezione sono i livelli di esenzione, i livelli di allontanamento e il limite di dose.

Si rimanda alla pagina di approfondimento “La normativa prevenzionale” per le informazioni maggiormente rilevanti riguardanti il PNAR e le NORM.

L'esposizione a radiazioni ionizzanti può determinare l'insorgenza di varie patologie acute e/o croniche, funzione della modalità dell'esposizione e della tipologia di radiazioni coinvolte.

Nel rispetto della vigente normativa, l'eventuale esposizione a radiazioni ionizzanti della popolazione e dei lavoratori deve essere contenuta entro livelli tali da garantire un trascurabile incremento del rischio di contrarre patologie.

Considerando le attuali modalità con cui può avvenire l'esposizione a radiazioni ionizzanti, gli eventuali danni per la salute sono oggi rappresentati principalmente dai danni somatici stocastici, cioè dalla accresciuta probabilità di contrarre, per gli esposti, patologie quali leucemie e tumori solidi. In altri termini, nei danni somatici stocastici, la probabilità di contrarre la patologia è correlata all'entità dell'esposizione: del resto la patologia, qualora contratta, non è distinguibile da quelle dovute a cause diverse dalle radiazioni ionizzanti e la sua gravità non è in relazione con l'esposizione.

Altra tipologia di danno è rappresentata dai danni genetici stocastici. Analogamente ai precedenti, il danno consiste nell'accresciuta probabilità di aborti spontanei e malattie ereditarie in seguito all'esposizione a radiazioni ionizzanti delle cellule della linea germinale dei genitori.

Danni meno frequenti, in quanto si manifestano solo a seguito a livelli di esposizione che nel rispetto delle normative vigenti possono verificarsi solo eccezionalmente, sono i danni somatici deterministici, cioè patologie a carico dell'individuo irradiato che sono tanto più gravi quanto l'esposizione è stata maggiore (ad esempio sindrome acuta da irradiazione, radiodermite, cataratta, ecc.).

L'impiego di radiazioni ionizzanti è regolamentato per legge fin dal primo dopoguerra: attualmente il riferimento normativo in vigore è il d.lgs. 101/2020, recentemente aggiornato dal d.lgs. n. 203/2022, che costituisce una sorta di testo unico sull'argomento, per la protezione dei lavoratori, della popolazione rispetto alle esposizioni ai fini medici (diagnostici e terapeutici) e anche per l’ambiente.

Per la protezione dei lavoratori e della popolazione la legge prevede:

  • la figura dell’“esperto di radioprotezione” (precedentemente denominato “esperto qualificato”), definita ai sensi del d.lgs. 101/2020 art. 7, comma 39 come "la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall'esercente, che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 130. Le capacità e i requisiti professionali dell'esperto di radioprotezione sono disciplinate dall'articolo 130”;
  • la figura del “medico autorizzato”, responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti;
  • la classificazione dei lavoratori e delle zone di lavoro in categorie, in funzione della potenziale esposizione alle radiazioni ionizzanti;
  • la misurazione dell'esposizione dei lavoratori esposti, la registrazione e la conservazione delle misurazioni stesse;
  • specifici limiti di esposizione per il corpo intero e per determinate parti del corpo relativi ai lavoratori classificati e alla popolazione in generale;
  • procedure per le esposizioni non pianificate, derivanti da situazioni particolari, di emergenza, ecc. In questi casi è possibile derogare dai valori limite generalmente previsti;
  • la valutazione del rischio da radionuclidi di origine naturale, in particolare radon.

Non ultimo, il decreto prevede l’inserimento di attività didattiche in materia di radioprotezione del paziente nei corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e di altre professioni sanitarie, nonché l’obbligo di aggiornamento nell’ambito dell’educazione continua in medicina (ECM) secondo determinate percentuali di crediti formativi obbligatori in materia di radioprotezione, differenziate per professione sanitaria.

Per la protezione dei pazienti esposti per motivi diagnostici e/o terapeutici a radiazioni ionizzanti e per le persone che “coscientemente e volontariamente, al di fuori della loro occupazione” li assistono, la legge definisce i principi generali al fine di limitare il più possibile l’esposizione salvaguardando la finalità medica del trattamento. A tale riguardo la legge prevede:

  • la figura dello “specialista in fisica medica”, definita ai sensi del d.lgs. 101/2020 art. 7, comma 148 come “laureato in fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria e, conseguentemente, delle cognizioni, formazione ed esperienza necessarie a operare o a esprimere pareri su questioni riguardanti la fisica delle radiazioni applicata alle esposizioni mediche”;
  • la figura del “responsabile dell’impianto radiologico”, medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare che ha la responsabilità clinica delle esposizioni;
  • livelli diagnostici di riferimento, ai fini dell'ottimizzazione dell'esecuzione degli esami.

In ogni caso la legge prescrive l’impiego delle dosi più basse ragionevolmente ottenibili e compatibili con il fine diagnostico e/o terapeutico perseguito con l'esposizione.

I rischi relativi all’esposizione a radiazioni ionizzanti sono tutelati dall'Inail.

Le attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti in ambito sanitario trovano copertura secondo una normativa speciale (legge 93/1958 e s.m.i.). Questa coesiste con la tutela assicurativa ai sensi della normativa ordinaria (d.p.r. 1124/1965 e s.m.i. e d.lgs. 38/2000), che integra la normativa speciale per l'ambito non sanitario e in alcuni casi la rafforza per quello sanitario.

Gli oneri derivanti dalla normativa speciale sono a carico dei possessori degli apparecchi radiologici funzionanti e delle sostanze radioattive in uso: sono assicurati medici (dipendenti e autonomi), tecnici sanitari di radiologia medica (autonomi), allievi dei corsi per tecnici sanitari di radiologia medica e altre figure operanti in ambiente sanitario o nel contesto della vendita degli apparecchi radiologici e delle sostanze radioattive. L'assicurazione speciale comprende tutti i casi di malattie e di lesioni da radiazioni ionizzanti da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente assoluta e parziale; rimane esclusa la copertura dell'inabilità temporanea assoluta e degli infortuni in itinere. Per questo tipo di assicurazione, a differenza di quella ordinaria (parametrizzata sulle retribuzioni), il premio è funzione del numero/tipologia di apparecchio radiologico e/o del tipo/quantità di radionuclide.

Gli oneri derivanti dalla normativa ordinaria sono a carico dei datori di lavoro (art. 9 del d.p.r. 1124/1965) e dei committenti (art. 5 del d.lgs. 38/2000) e la relativa tutela ricomprende tutti i prestatori di lavoro previsti dall'art. 4 del d.p.r. 1124/1965 e dagli artt. 4, 5 e 6 del d.lgs. 38/2000. La copertura assicurativa è quella generale per cui risultano tutelati tutti i tipi di evento, compresi quelli non direttamente correlati all'esposizione a radiazioni ionizzanti, inclusi gli infortuni in itinere.

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