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Movimentazione manuale dei carichi

Differenti comparti produttivi comportano la necessità da parte dell’operatore di effettuare attività di movimentazione manuale di carichi. 

Questi, fortemente eterogenei per pesi e dimensioni, possono essere movimentati seguendo modalità, geometrie e frequenze assai diversificate in base alle singole necessità lavorative. Certamente la suddetta attività implica un impegno fisico anche gravoso da parte dell’operatore, con il coinvolgimento in particolare delle strutture osteo-muscolari della colonna vertebrale.

Proprio la movimentazione di carichi può rappresentare una delle cause favorenti l’insorgenza di disturbi e patologie a livello di tale distretto anatomico. Necessario quindi procedere ad una corretta valutazione del rischio da movimentazione manuale di carichi, al fine dell’attuazione di idonei interventi di prevenzione e protezione che vadano a mitigare, se non annullare, eventuali danni a carico degli operatori.

Verranno di seguito fornite una serie di informazioni circa la problematica in esame per vari ambiti produttivi, indicando in proposito, oltre che i riferimenti normativi, anche quanto suggerito dalla letteratura tecnica di settore e da norme tecniche sulla valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi.

 

Il legislatore già dai primi decenni del novecento ha prodotto alcuni provvedimenti inerenti la limitazione delle attività di movimentazione manuale di carichi negli ambienti di lavoro per particolari categorie quali le donne ed i fanciulli (legge n. 653 del 26 aprile 1934, legge n. 977 del 17 ottobre 1967).

Nel 1994, con l’emanazione del d.lgs n. 626, recepimento di otto Direttive Europee riguardanti il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori, è stata affrontata in maniera maggiormente organica la problematica inerente la movimentazione manuale di carichi. Difatti, nel suddetto decreto erano presenti il Titolo V con l’allegato VI, espressamente dedicati a tale argomento, con specifiche indicazioni riguardo il campo di applicazione e la definizione di movimentazione manuale di carichi (art. 47), oltre che gli obblighi del datore di lavoro (art. 48) e la necessità di garantire ai lavoratori l’informazione e la formazione (art. 49). Nell’allegato VI erano riportati una serie di elementi di riferimento relativi alla movimentazione manuale di carichi – caratteristiche del carico, sforzo fisico richiesto, caratteristiche dell’ambiente di lavoro, esigenze connesse all’attività e fattori individuali di rischio. Fra le caratteristiche del carico era riportata l’indicazione di 30 kg alla voce “il carico è troppo pesante”, che ha causato nel corso degli anni una serie di fraintendimenti circa i limiti massimi di peso sollevabili dai lavoratori.

Il d.p.r. n. 459 del 24 luglio 1996 (“Direttiva Macchine”) non faceva alcun riferimento specifico alla problematica della movimentazione manuale di carichi, ma citava le Norme Armonizzate. Fra queste, pur non essendo indicate direttamente dal suddetto d.p.r., quelle della famiglia EN 1005 riguardanti la “Sicurezza del macchinario – Prestazione fisica umana” ed in particolare la UNI EN 1005-2 relativa alla “Movimentazione manuale di macchinario e di parti componenti il macchinario”. Quest’ultima fornisce una serie di condizioni operative vincolanti affinché il rischio di movimentazione manuale derivante dall’uso della macchina progettata risulti essere assente o il minore possibile. In particolare la Norma, oltre che illustrare come procedere alla valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi, consente una serie di approfondimenti per l’analisi di specifiche modalità operative, quali la movimentazione di un carico da parte di due operatori ed il sollevamento/abbassamento di un carico con un solo arto superiore.

Il d.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 dedica il Titolo VI e l’Allegato XXXIII, alla movimentazione manuale di carichi. Pur riprendendo l’impostazione del d.lgs n. 626/1994, introduce alcune significative novità essenzialmente riguardanti il concetto di patologie da sovraccarico biomeccanico, gli obblighi del datore di lavoro ed il riferimento all’utilizzo di Norme Tecniche della serie ISO 11228 o buone prassi o linee guida al fine dell’analisi e della gestione del rischio da sovraccarico biomeccanico. Il suddetto decreto legislativo è stato poi aggiornato dal d.lgs. n. 106/2009, comunque non sugli aspetti tecnici sostanziali né specificatamente per quanto concerne la trattazione della movimentazione manuale dei carichi.

Riferimenti normativi

  • Legge n. 653 del 26 aprile 1934: Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli
  • Legge n. 977 del 17 ottobre 1967: Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
  • D.lgs. n. 626/94: Attuazione delle direttive 89391CEE, 89654CEE, 89655CEE, 89656CEE, 90269CEE, 90270CEE, 90394CEE e 90679CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
  • D.p.r. n. 459 del 24 luglio 1996: Regolamento per l’attuazione delle direttive 89392CEE, 91368CEE, 9344CEE e 9368CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine
  • D.lgs. n. 81/08: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
  • D.lgs. n. 106/09: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Risulta necessario preventivamente alla valutazione del rischio, procedere ad un’accurata analisi organizzativa dell’attività lavorativa (compito) in esame, al fine della puntuale definizione delle caratteristiche e peculiarità delle azioni di sollevamento portate a termine.

È indispensabile distinguere le differenti modalità di movimentazione seguite, in funzione della tipologia degli oggetti sollevati, delle geometrie e delle sequenze di movimentazione, ovvero della presenza o meno ed estensione di pause e momenti di recupero. In particolare l’entità dei carichi movimentati, come anche le frequenze di sollevamento, risultano rappresentare alcune fra le variabili di maggiore “peso” da considerare e stimare.

Le movimentazioni valutabili, come indicato da numerosi studi illustrati dalla letteratura tecnica, devono coinvolgere carichi pari a 3 kg o superiori, dal momento che il sollevamento di pesi inferiori al suddetto valore non risulta essere generalmente correlabile a rischi per il rachide, specificatamente per il tratto lombare dello stesso.

L’equazione RNLE (Revised NIOSH Lifting Equation), in particolare, consente di definire la dannosità delle attività di movimentazione manuale di carichi per l’operatore che le esegue, risultando valida esclusivamente per quelle effettuate nell’arco delle 8 ore di lavoro giornaliere, che sottintendono il mantenimento della postura eretta da parte dell’operatore. L’equazione non tratta del mantenimento di oggetti (senza camminare), delle azioni di spinta e traino e dei sollevamenti effettuati in posizione assisa, con una mano o da parte di due o più operatori. Concerne, inoltre, la movimentazione di oggetti di peso pari a 3 kg o superiore.

Ai fini della sua applicabilità devono inoltre essere soddisfatte alcune condizioni, rappresentate principalmente dalla presenza di condizioni microclimatiche accettabili (19 < T < 36°C; 35 < UR < 50%), dalla disponibilità di pavimentazioni idonee e contestualmente dall’utilizzo di calzature che garantiscano un idoneo coefficiente di attrito fra piede e pavimento (> 0,4), dalla necessità che il sollevamento venga compiuto con due mani, non in modo brusco, con il carico sollevato non eccessivamente freddo o caldo o caratterizzato da un contenuto instabile ed in assenza di dispendio energetico dovuto ad altre attività.

Punto di partenza per lo sviluppo dell’equazione RNLE del NIOSH è stata l’identificazione dei valori limite di carico per i dischi intervertebrali a livello del rachide lombare che si sviluppano a seguito delle operazioni di sollevamento, in funzione delle varie modalità di svolgimento delle stesse. Tali valori risultano essere stati definiti a 350 kg come limite d’azione e 650 kg come limite massimo.

L’equazione e i suoi recenti aggiornamenti permettono di procedere alla valutazione delle azioni di sollevamento coinvolgenti una sola tipologia di carico, che viene movimentato sempre seguendo le medesime geometrie (compiti semplici), oppure di quelle azioni che sottintendono la movimentazione di varie tipologie di carichi (differenti per dimensioni e pesi) secondo geometrie anch’esse varie (compiti compositi, variabili e sequenziali).

L’eterogeneità delle attività lavorative nei differenti settori produttivi sottintende naturalmente la possibilità se non la necessità per gli operatori di portare a termine, per fasi lavorative specifiche, movimentazioni manuali di carichi differenziate per caratteristiche, pesi e dimensioni degli elementi sollevati, come anche per le modalità e geometrie di sollevamento.

Negli approfondimenti disponibili da questa pagina vengono fornite alcune indicazioni circa le attività di movimentazione manuale di carichi in differenti comparti produttivi ed in particolare nell’agricoltura, nel settore manifatturiero, nel comparto edile, nella grande distribuzione e nell’artigianato, comparti tutti ampiamente diffusi e ben rappresentati sul territorio nazionale.

Come chiaramente evidenziato nel Titolo VI del d.lgs. n. 81/2008, è fatto obbligo al datore di lavoro di porre in atto tutte le misure finalizzate all’eliminazione del rischio da movimentazione manuale di carichi e, quando ciò risulti di difficile attuazione, di intervenire per la riduzione della suddetta tipologia di rischio, adottando le misure organizzative necessarie ed i mezzi appropriati (art. 168). Inoltre, il datore di lavoro è responsabile di un’adeguata informazione e formazione sull’argomento ai lavoratori, oltre che dell’addestramento degli stessi (art. 169).

Il legislatore ha voluto chiaramente indicare come la principale azione preventiva sia rappresentata dall’eliminazione del rischio. Ciò è possibile tramite essenzialmente l’attuazione di interventi generalmente di ampia portata, caratterizzati in genere da costi anche notevoli, quali la riorganizzazione del lay-out produttivo, delle linee di produzione come anche della singola postazione di lavoro, apportando modifiche negli elementi strutturali ed organizzativi. A tal proposito è utile procedere all’acquisto ed utilizzo di macchinari ed apparecchiature dedicate, rappresentati da transpallet e muletti, sollevatori e pedane idrauliche, bracci meccanici e robotizzati, ecc., che consentano di automatizzare in toto l’attività di movimentazione. Parallelamente devono comunque essere messe in campo tutte quelle azioni che garantiscano una corretta informazione e formazione dei lavoratori e, non per ultimo, l’addestramento degli stessi all’uso dei macchinari/attrezzature introdotti. I suddetti interventi possono essere considerati ottimali giacché risultano essere risolutivi dal punto di vista dell’eliminazione del rischio da movimentazione manuale di carichi e, se condotti con le opportune attenzioni, non sono responsabili dell’introduzione di ulteriori problematiche nell’ambiente di lavoro.

Più frequentemente risultano però attuabili interventi che vanno a contenere e limitare il rischio in esame, per motivazioni sia di carattere prettamente economico, che per semplicità e praticità. Certamente anche in questo caso è possibile l’introduzione di macchinari ed attrezzature dedicate, ma l’azione prioritaria risulta essere la riorganizzazione dell’attività di movimentazione, attraverso un corretto esame della stessa, che presupponga fra l’altro e primariamente una valutazione il più possibilmente esaustiva. È possibile così, evidenziando le maggiori criticità dell’attività in esame, procedere ad una rielaborazione della stessa tramite interventi e modifiche spesso di semplice e rapida attuazione, con impatti economici ridotti, se non addirittura nulli. Esempi dei suddetti interventi sono rappresentati dalla suddivisione dei carichi movimentati, dall’innalzamento/abbassamento dei livelli di presa e deposito con uso di semplici pedane, dall’eliminazione di ingombri nella postazione di lavoro, dalla corretta informazione e formazione dei lavoratori circa le modalità di sollevamento da seguire, dall’utilizzo di idonei DPI quali i guanti, ecc.. Al fine dell’attuazione dei suddetti interventi, si sottolinea ancora una volta, l’imprescindibile necessità di pervenire ad una valutazione dei rischi puntuale e completa, che consenta di mettere in evidenza le principali criticità dell’attività esaminata e parallelamente di porre in atto un’adeguata informazione e formazione, oltre che addestramento degli operatori.

Fondamentale dal punto di vista preventivo risulta essere anche l’azione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, obbligatoria laddove si effettui attività di movimentazione manuale di carichi, e finalizzata a verificare, prima dell’avvio al lavoro e poi nel tempo, l’adeguatezza del rapporto fra specifica condizione di salute e specifica condizione di lavoro degli operatori presi singolarmente e collettivamente.

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