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Regolamento Clp

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008, denominato regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging – Classificazione, Etichettatura, Imballaggio) è entrato in vigore nell’Unione europea il 20 gennaio 2009, introducendo un nuovo sistema di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele che ha abrogato, a partire dal 1° giugno 2015, le direttive 67/548/CEE (DSP: Direttiva sulle sostanze pericolose) e 1999/45/CE (DPP: Direttiva sui preparati pericolosi).

L’obiettivo del regolamento CLP è l’armonizzazione dei criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e delle norme relative alla loro etichettatura e imballaggio al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente e la libera circolazione delle sostanze e delle loro miscele, rafforzando di conseguenza anche la competitività e l'innovazione.

Il regolamento CLP si propone inoltre di garantire la protezione degli animali, limitando la sperimentazione sugli stessi solo ai casi in cui non esistano dati di letteratura e prove alternative che producano risultati di adeguata affidabilità e qualità.

In generale l’applicazione del regolamento CLP consente di determinare quali proprietà di una sostanza o di una miscela permettano di classificarla come pericolosa, affinché i pericoli che essa comporta possano essere adeguatamente identificati e resi noti.

Tali proprietà comprendono i pericoli di natura fisica per la sicurezza, i pericoli per la salute dell'uomo e i pericoli per l'ambiente, compresi quelli per lo strato di ozono.

 

 

In base al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP – Classification, Labelling, Packaging), i fornitori di sostanze e miscele e i produttori o importatori di taluni articoli specifici sono tenuti ad applicare, seguendo un preciso scadenziario, le regole di classificazione, etichettatura ed imballaggio stabilite dal regolamento stesso.

Tra i fornitori di sostanze e miscele sono inclusi i fabbricanti di sostanze, gli importatori di sostanze o miscele, gli utilizzatori a valle, compresi i formulatori ed i reimportatori, e i distributori, compresi i rivenditori al dettaglio, che immettono sul mercato sostanze o miscele.

Nella classificazione di una sostanza o miscela pericolosa i distributori e gli utilizzatori a valle possono usare la classificazione derivata da un attore della catena di approvvigionamento a condizione che non ne modifichino la composizione.

Le sostanze e le miscele possono essere immesse sul mercato solo se rispettano il regolamento CLP.

Nel file allegato sono illustrati gli adempimenti che competono ai diversi soggetti coinvolti dall’applicazione del regolamento CLP, incluso l’obbligo di notifica delle sostanze nell’Inventario delle classificazioni e delle etichettature predisposto dall’ECHA (European CHemical Agency).

La classificazione di una sostanza o di una miscela dà indicazioni qualitative circa la pericolosità della stessa in relazione alle persone e all’ambiente che ne sono esposti e riflette il tipo e la gravità dei pericoli ad essa associati.

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP – Classification, Labelling, Packaging), analogamente a quanto previsto dal GHS, il “Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche” dell’ONU, prevede dei criteri per la classificazione di pericolo delle sostanze e delle miscele. Il regolamento CLP ha adottato la maggior parte delle categorie di pericolo del GHS dell'ONU, ma non è identico ad esso.

Alcune classi di pericolo del regolamento CLP, infatti, come ad esempio la classe “Pericoloso per lo strato di ozono”, derivano dalle precedenti direttive 67/548/CEE (direttiva sulle sostanze pericolose: DSP) e 1999/45/CE (direttiva sui preparati pericolosi: DPP); si ricorda che le suddette direttive sono state completamente abrogate a partire dal 1 giugno 2015.

Per le sostanze la classificazione può essere effettuata in due modi, ricorrendo alla:

  • classificazione armonizzata, riportata nell’allegato VI del regolamento CLP, che si applica in generale soltanto per le sostanze cancerogene, - - mutagene o tossiche per la riproduzione (sostanze CMR) e sensibilizzanti delle vie respiratorie;
  • autoclassificazione, ovvero sulla base delle informazioni disponibili, anche ottenute attraverso nuove prove, purché adeguate, attendibili e scientificamente valide.

Le classificazioni armonizzate per le sostanze sono riportate nella tabella 3.1 dell'allegato VI del regolamento CLP.

Solo le Autorità competenti degli Stati membri possono proporre:

  • la revisione di una voce armonizzata esistente, per qualsiasi sostanza che rientri nell’ambito di applicazione del regolamento CLP;
  • quando una sostanza è una sostanza attiva utilizzata in biocidi o prodotti fitosanitari.

Il regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione del 19 luglio 2016 (G.U. dell'Unione europea L195 del 20/07/2016) ha soppresso, con effetto dal 1 giugno 2017, la tabella 3.2 dell'allegato VI che elencava le sostanze pericolose oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all'allegato VI della DSP.

La classificazione delle miscele, al contrario, ha luogo sempre per autoclassificazione, applicando i criteri stabiliti dal regolamento CLP.

Ogni fornitore di un comparto industriale rimane responsabile pienamente della classificazione, dell’etichettatura e dell’imballaggio delle sostanze e miscele che immette sul mercato, nonché del rispetto delle prescrizioni previste dal regolamento CLP.

I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle sono chiamati ad adottare tutte le misure ragionevoli e disponibili per venire a conoscenza di nuove informazioni scientifiche o tecniche che possono influenzare la classificazione delle sostanze o miscele che immettono sul mercato; sulla base di queste informazioni essi procedono eventualmente ad una loro riclassificazione.

Nei file allegati a questa pagina vengono affrontati con maggior dettaglio gli argomenti della classificazione armonizzata e dell’autoclassificazione.

Le etichette poste sulle confezioni dei prodotti chimici sono una fonte di informazione sulla loro pericolosità; esse hanno lo scopo di evidenziare gli eventuali rischi a cui si è esposti durante l’uso e indicare le precauzioni da prendere per il corretto utilizzo, conservazione e smaltimento.

La forma dell’etichetta, le sue dimensioni, la presenza di simboli e frasi specifiche sono oggetto di specifiche normative. In questa sezione sono approfonditi i dettami sull’etichettatura previsti dal regolamento CE n. 1272/2008 (CLP - Classification, Labelling and Packaging), che ha sancito un progressivo mutamento dell’etichettatura e dell’imballaggio dal 2009 fino a dicembre 2017, quando sono state totalmente abrogate le precedenti disposizioni.

Ad oggi, ai sensi del regolamento CLP, l’imballaggio contenente sostanze o miscele deve essere etichettato quando:

  • la sostanza è classificata come pericolosa;
  • la miscela contiene una o più sostanze classificate come pericolose al di sopra di determinate soglie.

L'etichetta va apposta saldamente sull'imballaggio e deve poter essere letta orizzontalmente quando l'imballaggio è posto in condizioni normali. Il colore e la presentazione dell'etichetta devono essere tali da renderne chiaramente visibili i pittogrammi; le informazioni contenute nell'etichetta devono essere facilmente leggibili e indelebili.

Secondo la nuova normativa l’etichetta apposta sulla confezione deve contenere le seguenti informazioni:

  1. nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
  2. quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione;
  3. identificatori di prodotto (nome e numeri);
  4. eventuali pittogrammi di pericolo;
  5. avvertenze, se ve ne sono;
  6. indicazioni di pericolo, se ve ne sono;
  7. eventuali consigli di prudenza;
  8. informazioni supplementari, se necessarie.