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b Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di macchine

OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante la sostituzione di macchine

AMBITO: ai fini della presente tipologia di intervento sono finanziabili i progetti solo se la valutazione del rischio aziendale dimostra che i valori di esposizione iniziali sono superiori ai valori inferiori di azione. Sono finanziabili i progetti che prevedono la sostituzione di macchine che incidono su tale esposizione e per le quali valgono le condizioni sotto riportate. ​

Sono finanziabili le macchine fisse, portatili tenute e/o condotte a mano, mobili ad esclusione di quelle semoventi con operatore a bordo. ​

Non sono finanziabili le attrezzature intercambiabili di cui all’art. 2 lettera b) del d.lgs. 17/2010. ​

Le macchine da sostituire devono essere state immesse sul mercato successivamente alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE e antecedentemente alla direttiva 2006/42/CE e possono essere alienate esclusivamente mediante rottamazione. ​

I progetti di riduzione del rischio devono prevedere la sostituzione di macchine che incidono sull’esposizione e che quindi presentano un livello di pressione acustica dell’emissione ponderato A (LpA) superiore a 85 dB(A) con altre analoghe che presentano un livello di pressione acustica dell’emissione ponderato A (LpA) e un livello di potenza sonora ponderata A (LwA) inferiori; i dati relativi all’emissione acustica devono essere quelli dichiarati dai fabbricanti. Le differenze tra i rispettivi valori dovranno rispettare entrambe le seguenti condizioni:​

  • LpA ≥ 3 dB(A) ​

  • LwA ≥ 3 dB(A)

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