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Normativa

L’estrema insidiosità del rischio elettrico e le conseguenze anche mortali degli infortuni che ne possono derivare hanno determinato, nel corso degli anni, l’ampio sviluppo di legislazione e normativa tecnica.

Per oltre cinquanta anni, la legislazione sulla sicurezza del lavoro basata sul Dpr 547/55 ha fornito indicazioni tecniche e prescrizioni puntuali, entrando nel merito delle caratteristiche degli impianti e delle apparecchiature elettriche.

Tale approccio era rigido e, pur garantendo la sicurezza elettrica nella maggior parte dei casi pratici, in alcune situazioni imponeva misure tecniche inutilmente vincolanti, mentre in alcune altre risultava comunque carente, non consentendo di adeguare le misure tecniche all’evoluzione delle conoscenze e della tecnologia. Peraltro, mentre il Dpr 547/55 era in vigore, leggi specifiche sulla produzione del materiale elettrico ed elettronico, sulla sicurezza degli impianti e sulla libera circolazione dei prodotti nella Comunità Europea introducevano espressamente l’obbligo di realizzare componenti, apparecchi e impianti a regola d’arte, e attribuivano alle norme tecniche la presunzione di conformità alla regola d’arte.

Si rammenta che mentre le norme di legge sono cogenti, l’adozione delle norme tecniche resta volontaria. Tuttavia, ove espressamente menzionate dalla legislazione, la corretta applicazione delle norme tecniche può costituire un supporto pressoché indispensabile alla dimostrazione del rispetto delle leggi stesse.

Con il D.lgs. 626/94 è stato prevista per la prima volta la necessità di effettuare la valutazione di tutti i rischi (e quindi anche di quello elettrico).

Tale obbligo è stato ripreso dal D.lgs. 81/08, che ha abrogato sia il Dpr 547/55, sia il D.lgs. 626/94, ed ha introdotto in maniera definitiva, anche nel campo della sicurezza sul lavoro, il richiamo all’esecuzione a regola d’arte, conseguibile mediante l’applicazione delle norme tecniche.

Nelle pagine che seguono saranno illustrate le principali leggi applicabili al rischio elettrico, derivanti in parte dalla legislazione sul lavoro e in parte da discipline specifiche.

Saranno forniti inoltre alcuni approfondimenti sulla normativa tecnica.

 

Il principale riferimento legislativo per la sicurezza nei luoghi di lavoro, anche per il rischio elettrico, è il D.lgs. 81/08, in particolare il Capo III del Titolo III.

Il testo prescrive che il datore di lavoro tuteli i lavoratori da tutti rischi di natura elettrica. Richiede quindi una valutazione dei rischi a seguito della quale il datore di lavoro deve adottare le misure tecniche e organizzative necessarie a:

  • eliminare o ridurre al minimo il rischio;
  • individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali per la conduzione in sicurezza del lavoro;
  • predisporre le necessarie procedure di uso e manutenzione che garantiscano nel tempo il livello di sicurezza.

L’iter si chiude con l’esecuzione delle verifiche periodiche già previste dal Dpr 462/01 e con i controlli da effettuare secondo le indicazioni della normativa tecnica.

Oltre al D.lgs. 81/08, si deve considerare anche la legislazione specifica, applicabile non esclusivamente ai luoghi lavoro, in particolare:

  • la legge 186/68, con il richiamo alla regola d’arte e alle norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano;
  • il D.m. 37/08, che prevede per tutti gli impianti (non solo elettrici) l’obbligo di progettazione, definisce i requisiti tecnico professionali delle imprese installatrici, richiede l’esecuzione a regola d’arte ed il rilascio della Dichiarazione di Conformità al termine dei lavori; introduce, inoltre, la possibilità di produrre la Dichiarazione di Rispondenza, qualora non fosse più disponibile la Dichiarazione di Conformità resa secondo quanto previsto dalla precedente legislazione sugli impianti (legge 46/90);
  • le leggi di recepimento delle direttive comunitarie applicabili agli apparecchi e ai componenti elettrici, in primo luogo la “direttiva Bassa Tensione”; queste, nate con lo scopo di garantire la libera circolazione dei prodotti in Europa, definiscono i requisiti essenziali di sicurezza dei materiali, attribuendone la presunzione di conformità a quelli realizzati secondo le norme tecniche ”armonizzate” a livello europeo.

Nel settore della sicurezza sul lavoro, queste leggi sono applicate simultaneamente al D.lgs. 81/08 e, talvolta, sono espressamente richiamate dallo stesso.

L’art. 2 del D.lgs. 81/08, riporta la seguente definizione di norma tecnica: “specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria”.

Di fatto, anche per i continui richiami espressamente contenuti nella legislazione, l’adozione delle norme tecniche, sia pur volontaria, costituisce l’unico metodo riconosciuto per conseguire la regola dell’arte nella realizzazione di componenti e impianti.

Le norme tecniche del settore elettrico contengono, secondo la norma Cei 0-4/1, “disposizioni mirate principalmente alla sicurezza sia nella costruzione, uso e manutenzione di macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, sia nell’installazione, esercizio ed uso di impianti elettrici ed elettronici”, trattando, “nel campo dell’industria elettrotecnica ed elettronica, anche disposizioni relative alla realizzazione di materiali e componenti, loro prestazioni e procedure di prova”.

L’ente normatore italiano nel settore elettrico è il Comitato Elettrotecnico Italiano (Cei), associazione senza fini di lucro avente tra i propri scopi quello di definire i requisiti di materiali, macchine, apparecchiature e impianti elettrici, affinché possano rispondere alle regole della buona elettrotecnica, nonché i criteri con i quali gli stessi requisiti debbano essere controllati.

Nell’ambito della Comunità Economica Europea, ai fini di eliminare le barriere commerciali tra i paesi membri, si è cercato di uniformare l’attività normativa dei vari enti; a tale scopo è stato fondato il Cenelec (Comitato Europeo per la Normalizzazione Elettrotecnica), al quale partecipano, attraverso gli enti normatori nazionali, esperti in rappresentanza dei vari stati. I contenuti tecnici dei documenti di armonizzazione (Hd) emessi dal Cenelec devono essere introdotti nelle norme nazionali, mentre le norme europee (En), redatte in maniera compiuta dal Cenelec, devono solo essere tradotte e adottate dai vari paesi.

In sede internazionale, l’uniformità dell’attività normativa nel settore elettrico è perseguita dall’International Electrotechnical Commission (Iec), alla quale partecipano degli esperti in rappresentanza di tutti i paesi industrializzati del mondo. Le indicazioni derivanti dai documenti Iec non sono necessariamente recepite dalla normativa tecnica nazionale.

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