La valutazione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni spetta al datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve prima applicare in ordine gerarchico e per quanto tecnicamente possibile, le seguenti misure (articolo 235 del d.lgs. 81/2008)
- eliminare o sostituire l’agente cancerogeno o mutageno;
- utilizzare un sistema chiuso;
- ridurre il livello di esposizione dei lavoratori al più basso valore tecnicamente possibile e comunque non superiore al valore limite di esposizione (Allegato XLIII del d. lgs. 81/2008).
Quando si effettua la valutazione?
PRIMA dell’inizio dell’attività lavorativa, in occasione di MODIFICHE SIGNIFICATIVE nel ciclo produttivo e comunque OGNI 3 ANNI.
Come si effettua la valutazione?
Occorre considerare e stimare:
- le caratteristiche delle lavorazioni, loro durata e frequenza;
- i quantitativi di agenti cancerogeni/mutageni prodotti o utilizzati e la loro concentrazione;
- le diverse e possibili vie di assorbimento, compresa quella cutanea.
Per gli agenti cancerogeni e mutageni la valutazione del rischio deve essere molto attenta ed approfondita.
La valutazione del rischio di esposizione professionale dei lavoratori deve permettere la loro classificazione in:
- lavoratori potenzialmente esposti: il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni risulta superiore a quello della popolazione generale, solo per eventi imprevedibili e non sistematici;
- lavoratori esposti: il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni potrebbe risultare superiore a quello della popolazione generale.
La conoscenza dei valori di riferimento è importante nel definire il limite inferiore cui si deve tendere quando si propongono misure preventive in un luogo di lavoro, e diventa fondamentale nel caso di sostanze per le quali non è scientificamente sempre corretto definire un valore soglia di tossicità, quali sostanze teratogene, mutagene o cancerogene. Nel caso di lavoratori che utilizzano sostanze a tossicità non nota, il lavoro non deve comportare alcun rischio aggiuntivo rispetto a quello derivante dall’esposizione ambientale e dalle abitudini di vita.
I risultati della valutazione del rischio devono essere riportati nel Documento di valutazione dei rischi (Dvr).
Cosa si riporta del DVR?
Nel Dvr devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:
- elenco delle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati;
- quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti, utilizzati, o presenti come impurità o sottoprodotti;
- numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti;
- stima dell'esposizione dei suddetti lavoratori;
- misure preventive e protettive applicate e tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati;
- indagini svolte mirate alla possibile sostituzione degli agenti cancerogeni con indicazione delle sostanze e preparati eventualmente utilizzati come sostituti.