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Valutazione del rischio

La valutazione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni spetta al datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve prima applicare in ordine gerarchico e per quanto tecnicamente possibile, le seguenti misure (articolo 235 del d.lgs. 81/2008)

  • eliminare o sostituire l’agente cancerogeno o mutageno;
  • utilizzare un sistema chiuso;
  • ridurre il livello di esposizione dei lavoratori al più basso valore tecnicamente possibile e comunque non superiore al valore limite di esposizione (Allegato XLIII del d. lgs. 81/2008).

Quando si effettua la valutazione?

PRIMA dell’inizio dell’attività lavorativa, in occasione di MODIFICHE SIGNIFICATIVE nel ciclo produttivo e comunque OGNI 3 ANNI.

Come si effettua la valutazione?

Occorre considerare e stimare:

  • le caratteristiche delle lavorazioni, loro durata e frequenza;
  • i quantitativi di agenti cancerogeni/mutageni prodotti o utilizzati e la loro concentrazione;
  • le diverse e possibili vie di assorbimento, compresa quella cutanea.

Per gli agenti cancerogeni e mutageni la valutazione del rischio deve essere molto attenta ed approfondita.
La valutazione del rischio di esposizione professionale dei lavoratori deve permettere la loro classificazione in:

  1. lavoratori potenzialmente esposti: il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni risulta superiore a quello della popolazione generale, solo per eventi imprevedibili e non sistematici;
  2. lavoratori esposti: il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni potrebbe risultare superiore a quello della popolazione generale.

La conoscenza dei valori di riferimento è importante nel definire il limite inferiore cui si deve tendere quando si propongono misure preventive in un luogo di lavoro, e diventa fondamentale nel caso di sostanze per le quali non è scientificamente sempre corretto definire un valore soglia di tossicità, quali sostanze teratogene, mutagene o cancerogene. Nel caso di lavoratori che utilizzano sostanze a tossicità non nota, il lavoro non deve comportare alcun rischio aggiuntivo rispetto a quello derivante dall’esposizione ambientale e dalle abitudini di vita.
I risultati della valutazione del rischio devono essere riportati nel Documento di valutazione dei rischi (Dvr).

Cosa si riporta del DVR?

Nel Dvr devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:

  • elenco delle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati;
  • quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti, utilizzati, o presenti come impurità o sottoprodotti;
  • numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti;
  • stima dell'esposizione dei suddetti lavoratori;
  • misure preventive e protettive applicate e tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati;
  • indagini svolte mirate alla possibile sostituzione degli agenti cancerogeni con indicazione delle sostanze e preparati eventualmente utilizzati come sostituti.

 

La valutazione del rischio può essere condotta attraverso un processo a più stadi:

1. Fase preliminare:

  • raccolta e analisi di dati informativi (documentali e di osservazione) riguardanti le sostanze o miscele usate o che si ipotizza saranno utilizzate
  • stima dei quantitativi, dei tempi di esposizione, delle caratteristiche del lavoro e delle modalità in cui viene svolta la lavorazione, ecc.

Ai fini della valutazione i lavoratori vanno suddivisi in Gruppi similari di esposizione (SEG). I SEG si devono individuare considerando le mansioni svolte e la somma dei quantitativi delle sostanze cancerogene e mutagene alle quali sono esposti i lavoratori.

2. Fase di approfondimento:

Se la valutazione preliminare non consente di giungere ad una definizione di rischio certa, si rende necessaria una valutazione più approfondita.
Ogni strumento di valutazione del rischio chimico (algoritmi, misure e stime del rischio) deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa e soddisfarne tutti i requisiti minimi per poter essere considerato valido.

Si può ricorrere, a seconda dei casi, a:

  • metodi semiqualitativi: uso di algoritmi, da cui si desumono degli “indici di rischio”
  • metodi quantitativi: misura della concentrazione di inquinante aerodispersa e/o assorbita dall’organismo dell’operatore.

Quando i lavoratori vengono esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche piccole concentrazioni possano risultare dannose a causa della natura probabilistica degli effetti biologici. La scienza medica, infatti, non individua un livello di soglia “sicuro” al di sotto del quale il rischio di contrarre il tumore sia nullo.

La misura delle concentrazioni in aria di tali sostanze deve quindi tenere conto del fatto che ogni metodo analitico presenta un valore (Loq - limit of quantification) al di sotto del quale non è possibile affermare con sicurezza se una sostanza sia o no presente e in che concentrazione.

Nel caso di esposizione inalatoria la norma Uni 689 (Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione), definisce i criteri di campionamento.

Invece, la valutazione dell’esposizione cutanea presenta, sia per l’esecuzione che per l’interpretazione dei dati, difficoltà maggiori della precedente, infatti, non sono ancora diffusi i metodi di campionamento e analisi dell’esposizione cutanea; e non sono disponibili valori limite di esposizione cutanea con i quali poter confrontare le valutazioni effettuate (Doel - Dermal Occupational Exposure Limits).

Oltre ai metodi chimico-fisici per la misura degli agenti cancerogeni o mutageni trova una crescente applicazione l’uso di indicatori biologici (Ib) per la valutazione dell’esposizione a rischio. La contemporanea rilevazione degli indicatori biologici di esposizione e delle concentrazioni ambientali potenzia la possibilità di effettuare una corretta valutazione dell’esposizione ed è pertanto la via preferenziale da seguire per la valutazione degli agenti cancerogeni e mutageni soprattutto alle basse dosi.

Gli IB possono essere classificati in base a diversi criteri, tra cui:

  • matrice biologica in cui vengono analizzati (urine, sangue, ecc.);
  • organo o tessuto in cui hanno origine o che li ha prodotti (renale, epatico, ecc.);
  • caratteristiche chimico-fisiche (volatili, liposolubili, ecc.);
  • significato tossicologico che viene loro attribuito.

In base a quest’ultimo criterio si differenziano in:

  • Indicatori di esposizione;
  • Indicatori di effetto (o risposta);
  • Indicatori di suscettibilità.

Indicatori biologici di esposizione

Gli indicatori biologici di esposizione sono riconducibili ad indicatori di dose interna (sostanze tal quali o loro metaboliti nei liquidi biologici) e indicatori di dose biologicamente efficace. L’uso di indicatori biologici di dose interna offre vantaggi rispetto al monitoraggio ambientale nella valutazione dell’esposizione correlando le esposizioni ambientali con le quantità effettivamente assorbite dall’organismo per qualunque via d’introduzione.

Indicatori biologici di effetto

Gli indicatori biologici di effetto sono basati sull’identificazione e sulla misura delle modifiche biologiche che si producono sul tessuto bersaglio; sono indicatori biologici di effetto le aberrazioni cromosomiche e i test su mutazioni genetiche nelle cellule somatiche.

Indicatori di suscettibilità

Gli indicatori di suscettibilità indicano una intrinseca o acquisita diminuzione della capacità di un organismo di rispondere ai possibili effetti conseguenti l’esposizione ad un determinato xenobiotico.
Gli indicatori di esposizione rappresentano la categoria di indicatori biologici più diffusa. Gli indicatori di risposta hanno il vantaggio della specificità per il composto o classe di composti testato, e la possibilità di effettuare un confronto con i limiti di esposizione professionale esistenti.

Il decreto legislativo 81/2008 definisce come Valore limite di esposizione professionale (Vlep), il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione a un periodo di riferimento determinato, stabilito nell’Allegato XLIII.

La determinazione dei Vlep è conseguente alla pubblicazione delle direttive sugli Occupational Exposure Limit Values (Oelvs) europei.

È però opinione controversa ritenere che esista, per le sostanze cancerogene, un livello di soglia “sicuro” al di sotto del quale il rischio di contrarre il tumore sia nullo, poiché il comportamento di molte sostanze cancerogene è estremamente variabile così come la risposta individuale a tali sostanze.

Nonostante ciò a livello nazionale ed internazionale sono fissati dei valori limite di esposizione professionale per gli agenti chimici cancerogeni e mutageni, nell’ottica che l’attribuzione di un limite possa comunque essere cautelativa per i lavoratori.

Sono inoltre fissati dei valori limite biologici definiti come il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico. Attualmente la normativa italiana prevede un solo valore limite biologico per il piombo.

Per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori è spesso necessario un confronto con i più importanti enti scientifici o governativi mondiali che raccomandano valori limite di esposizione per un ampio numero di sostanze,

Annualmente l’Acgih (American Conference of Governmental Industrial Hygienists propone ed aggiorna per numerose sostanze una lista di Valori limite di soglia (Threshold Limit Values, Tlv), come ausilio per la valutazione delle esposizioni alle sostanze chimiche negli ambienti di lavoro ma non come utilizzo quale standard di legge.

Il riferimento ai Tlvs dell'Acgih può costituire soltanto un'indicazione di massima per una preliminare riduzione del rischio.

Sono suddivisi in tre categorie:

  • Tlv - Twa (Threshold Limit Value - Time Weighted Average): Valore limite ponderato. Rappresenta la concentrazione media, ponderata nel tempo, degli inquinanti presenti nell'aria degli ambienti di lavoro nell'arco dell'intero turno lavorativo ed indica il livello di esposizione al quale si presume che il lavoratore possa essere esposto 8 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana, per tutta la durata della vita lavorativa, senza risentire di effetti dannosi per la salute.
  • Tlv - Stel (Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit): Valore limite per brevi esposizioni. Rappresenta le concentrazioni medie che possono essere raggiunte dai vari inquinanti per un periodo massimo di 15 minuti, e comunque per non più di 4 volte al giorno con intervalli di almeno 1 ora tra i periodi di punta.
  • Tlv - C (Threshold Limit Value - Ceiling): Valore limite di soglia. Rappresenta la concentrazione che non può essere mai superata durante tutto il turno lavorativo. Tale limite viene impiegato soprattutto per quelle sostanze ad azione immediata, irritante per le mucose o narcotica, tale da interferire rapidamente sullo stato di attenzione del lavoratore con possibili conseguenze dannose sulla persona stessa (infortuni) e/o sulle operazioni tecniche a cui è preposto.
  • Bei (Biological exposure limits): Valori limite biologici rappresentano i valori dell’indicatore che è probabile riscontrare nei fluidi biologici di lavoratori sani, esposti per otto ore, per cinque giorni alla settimana, ad una concentrazione di una sostanza pari al valore limite nell’aria (Tlv-Twa). I Bei sono quindi indicatori di dose interna per una esposizione inalatoria. Tuttavia per alcune sostanze, per le quali vi è una probabilità significativa di assorbimento cutaneo, i Bei possono corrispondere ad una dose interna diversa da quella derivante dalla sola inalazione.

Tali indici, comunque, non rappresentano una linea di demarcazione netta fra esposizione pericolosa o non pericolosa a causa della variabilità individuale che comporta risposte metaboliche diverse alla medesima esposizione.

Il limite di rilevabilità ed il limite di quantificazione sono un’importante caratteristica del metodo analitico che identifica il limite inferiore di concentrazione sotto il quale il campione non può essere rilevato o quantificato con sufficiente probabilità statistica.

Il limite di rilevabilità (in inglese detection limit o limit of detection, indicato comunemente con gli acronimi inglesi Dl e Lod), è il valore misurato, ottenuto con una procedura di misura assegnata, per il quale la probabilità di dichiarare erroneamente l'assenza di una componente costituente un materiale è β, essendo data la probabilità α di dichiarare erroneamente la sua presenza; la Iupac raccomanda valori di α e β uguali a 0,05, (figura 1).

Figura n. 1 - LOQ e LOD

Figura n. 1 - Loq e Lod

Quando un segnale è maggiore del limite di rilevabilità possiamo dire che l’analita è presente nel campione, ma per stabilire il limite oltre il quale è legittimo eseguire misure quantitative è necessario definire il limite di quantificazione (in inglese quantification limit o limit of quantification, indicato comunemente con l’acronimo Loq).

Questi limiti possono essere calcolati con diversi approcci dipendenti dalla tecnica analitica considerata o dal criterio statistico utilizzato. I criteri di calcolo di Lod e Loq più utilizzati sono quello Iupac della variabilità dei bianchi o di uno standard prossimo a questo limite, quello della soglia di ripetibilità del 33 % e 10 % rispettivamente per Lod e Loq, oppure l’intervallo di predizione al 95 % delle regressioni di calibrazione.

Vista la varietà delle definizioni e dei metodi di calcolo, è importante, quando si riporta un limite di rilevabilità, indicare il metodo utilizzato per il calcolo.