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Misure di tutela

Nel caso di utilizzo di agenti cancerogeni o mutageni nel luogo di lavoro il datore di lavoro deve intraprendere misure specifiche di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti.

Le misure, prescritte dagli artt. 235 ÷ 241 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., rientrano nei seguenti ambiti:

  • sostituzione e riduzione;
  • valutazione del rischio;
  • misure tecniche, organizzative, procedurali;
  • misure igieniche;
  • informazione e formazione;
  • esposizione non prevedibile;
  • operazioni lavorative particolari.

Le misure si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti: sia quelle abituali (es. produzione, ricerca e sviluppo, commercio), sia quelle ausiliarie (es. pulizia, manutenzione, gestione delle emergenze).

Le misure si applicano a tutti:

  • i lavoratori subordinati e parasubordinati;
  • gli artigiani titolari, i soci e i collaboratori familiari;
  • gli apprendisti;
  • gli studenti addetti ad esercitazioni pratiche;
  • i soggetti terzi (appaltatori, subappaltatori, visitatori).

In aggiunta alle misure di cui sopra, è espressamente vietata la produzione, la lavorazione e l’impiego delle seguenti sostanze (Allegato XL del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.):

Nome N. EINECS N. CAS
2- Naftilammina (e suoi sali) 202-080-4 91-59-8
4-Amminodifenile (e suoi sali) 202-177-1 92-67-1
Benzidina (e suoi sali) 202-199-1 92-87-5
4- Nitrodifenile 202-204-7 92-93-3

La 2-Naftilammina, il 4-Amminodifenile e la Benzidina sono cancerogeni di Categoria 1A e il 4-Nitrodifenile di Categoria 1B.

Eccezioni ai divieti:

  • Presenza delle sostanze in una miscela – o quale componente di rifiuti – in concentrazione individuale < 0,1% in peso.
  • Rilascio di autorizzazione, da parte del Ministero del lavoro, per l’esecuzione di attività che implicano l’uso delle sostanze vietate.

In caso si debbano utilizzare Dpi per le vie respiratorie, è obbligatorio sottoporre i lavoratori ad addestramento sul loro corretto impiego (in quanto Dpi di III Categoria).

La sostituzione di agenti chimici cancerogeni o mutageni con agenti non pericolosi o meno pericolosi costituisce la misura di tutela prioritaria, poiché consente di eliminare il rischio alla fonte.

Tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, rientra proprio la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno (art. 15 comma 1 lettera f).

Quindi, ove tecnicamente possibile (tenuto conto delle esigenze produttive e dei costi), il datore di lavoro sostituisce gli agenti cancerogeni/mutageni con altri prodotti che non sono nocivi per la salute o la sicurezza dei lavoratori, o che lo sono meno, nelle condizioni in cui sono utilizzati.

Esempi di prodotti sostitutivi:

  • vernice a base di pigmenti azoici, al posto di una contenente cromato di zinco;
  • glutaraldeide o acido peracetico per sterilizzare presidi ospedalieri.

Anche i processi in cui si ha un’elevata probabilità di esposizione a rischio cancerogeno/mutageno, fra i quali quelli elencati nell’allegato XLII del d.lgs. 81/2008, dovrebbero essere rimpiazzati da tecnologie di lavorazione alternative ove tecnicamente possibile.

La dicitura “ove tecnicamente possibile” sottolinea il fatto che non sempre i prodotti o i processi possono essere eliminati tout-court.

In dette eventualità, il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l’impiego di sostanze o miscele cancerogene o mutagene avvenga in un sistema a ciclo chiuso.

Caratteristiche di un sistema a ciclo chiuso:

  • assenza di scambio di materiale con l’ambiente circostante, ottenuta ad esempio mediante confinamento dell’impianto o parte di esso entro un involucro stagno;
  • controllo a distanza da parte dell’operatore;
  • reimmissione diretta degli scarti di lavorazione nel ciclo produttivo.

Se neppure il ricorso a un sistema chiuso è realizzabile, il datore di lavoro deve fare in modo che il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L’esposizione, in ogni caso, non deve superare i valori limite stabiliti nell’Allegato XLIII del d.lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro:

a) Assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie attività lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego (es. stoccati o conservati nei pressi delle postazioni di lavoro) non siano accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette.

b) Limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti - o che possono essere esposti - ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate, provviste di adeguati segnali di avvertimento e sicurezza, (figura 1), accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o funzione (l’accesso a tutti gli altri lavoratori non addetti è proibito.

Figura n. 1: Esempi di segnali da apporre all’ingresso di aree a rischio

Figura n. 1: Esempi di segnali da apporre all’ingresso di aree a rischio

c) Progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di agenti cancerogeni o mutageni in atmosfera. Se ciò non è tecnicamente possibile, l’eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione, mediante aspirazione localizzata.

I dispositivi di aspirazione localizzata rientrano tra i Dispositivi di protezione collettiva (Dpc). Il fine di tali dispositivi è captare gli inquinanti prima che attraversino la zona di respirazione dell’operatore.

Esempi di dispositivi di aspirazione localizzata:

  • cappa;
  • cabinatura;
  • tavolo aspirante per polveri;
  • sistemi di aspirazione montati su utensili (es. torcia aspirante per saldatura elettrica).

L’ambiente di lavoro deve essere comunque dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale (naturale e forzata), complementare all’aspirazione localizzata.

d) Provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare le misure di cui sopra (verifica dell’efficienza degli impianti di aspirazione) e per individuare precocemente le esposizioni anomale, causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell’Allegato XLI.

e) Provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti.

f) Elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate.

g) Assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni siano conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza. Le informazioni sulla manipolazione, la conservazione, il trasporto e lo smaltimento in sicurezza di un prodotto sono contenute nella Scheda dati di sicurezza (Sds), che il datore di lavoro deve acquisire dal fornitore.

h) Assicura che la raccolta e l’immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici, etichettati in modo chiaro, netto, visibile.

i) Dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive per quelle categorie di lavoratori per i quali l’esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati, quali:

  • lavoratrici gestanti o in allattamento;
  • minori;
  • lavoratori temporanei;
  • soggetti ipersuscettibili (es. fumatori, immunodepressi).

Il datore di lavoro inoltre:

a) Assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati e adeguati.

b) Dispone che i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili.

c) Provvede affinché i Dispositivi di protezione individuale (Dpi) siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.

Nelle aree individuate come a rischio, ad accesso strettamente controllato, è vietato:

  • assumere cibi e bevande;
  • fumare;
  • conservare cibi destinati al consumo umano;
  • usare pipette a bocca;
  • applicare cosmetici.

Il datore di lavoro, sulla base delle conoscenze disponibili, deve fornire ai lavoratori informazioni e istruzioni, in particolare riguardo a:

  • tipologia di agenti cancerogeni e/o mutageni presenti nei cicli lavorativi, loro dislocazione, rischi per la salute connessi al loro impiego (compresi i rischi aggiuntivi dovuti al fumare);
  • precauzioni da prendere per evitare l’esposizione (misure tecniche, organizzative, procedurali);
  • misure igieniche da osservare;
  • necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e Dispositivi di protezione individuale e loro corretto impiego;
  • modalità per prevenire il verificarsi di incidenti e misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

In ordine a tutti questi argomenti, il datore di lavoro assicura una formazione adeguata ai lavoratori. La formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro e non deve costituire oneri economici per i destinatari.

L’informazione e la formazione vanno erogate prima di adibire i lavoratori alle attività a rischio di esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni e devono essere ripetute almeno ogni 5 anni e comunque ogniqualvolta si verifichino nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura dei rischi.

Gli impianti, i contenitori e gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni devono essere etichettati in maniera leggibile e comprensibile.

I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi ai criteri classificativi del Regolamento Clp riportati nella sezione classificazione.

Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti (es. rotture di tubazioni, sversamenti di liquidi) che possono comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni /mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell’evento. Di tali misure, devono essere informati i lavoratori e l’Rls.

Al verificarsi di eventi da cui deriva un’esposizione anomala, i lavoratori devono abbandonare immediatamente l’area interessata, alla quale è consentito l’accesso esclusivamente agli addetti agli interventi di riparazione (e altre operazioni necessarie per ripristinare lo stato di normalità).

Gli addetti devono indossare idonei indumenti protettivi e Dpi per le vie respiratorie (es. autorespiratori, tute), messi loro a disposizione dal datore di lavoro. I Dpi utilizzati hanno durata limitata al tempo strettamente necessario di permanenza nell’area coinvolta.

Il datore di lavoro comunica senza indugio all’Organo di vigilanza competente (Asl) il verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti, indicando tutte le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.

Per operazioni lavorative particolari – ad esempio la manutenzione – per le quali, nonostante la messa in atto di tutte le misure di prevenzione e protezione applicabili, si può verificare un’esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeni/mutageni, il datore di lavoro, previa consultazione Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), deve: 

  • dare disposizione affinché l’accesso alle aree in cui si svolgono le suddette operazioni sia consentito esclusivamente agli addetti, anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all’isolamento delle stesse e alla loro identificazione mediante appositi contrassegni (es. cartelli, transenne, strisce sul pavimento). I lavoratori addetti devono permanere nelle aree interessate per il tempo strettamente necessario, con riferimento alle lavorazioni da intraprendere;
  • fornire ai lavoratori addetti alle operazioni speciali indumenti e Dispositivi di protezione individuali.