Il datore di lavoro:
a) Assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie attività lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego (es. stoccati o conservati nei pressi delle postazioni di lavoro) non siano accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette.
b) Limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti - o che possono essere esposti - ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate, provviste di adeguati segnali di avvertimento e sicurezza, (figura 1), accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o funzione (l’accesso a tutti gli altri lavoratori non addetti è proibito.
Figura n. 1: Esempi di segnali da apporre all’ingresso di aree a rischio
c) Progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di agenti cancerogeni o mutageni in atmosfera. Se ciò non è tecnicamente possibile, l’eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione, mediante aspirazione localizzata.
I dispositivi di aspirazione localizzata rientrano tra i Dispositivi di protezione collettiva (Dpc). Il fine di tali dispositivi è captare gli inquinanti prima che attraversino la zona di respirazione dell’operatore.
Esempi di dispositivi di aspirazione localizzata:
- cappa;
- cabinatura;
- tavolo aspirante per polveri;
- sistemi di aspirazione montati su utensili (es. torcia aspirante per saldatura elettrica).
L’ambiente di lavoro deve essere comunque dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale (naturale e forzata), complementare all’aspirazione localizzata.
d) Provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare le misure di cui sopra (verifica dell’efficienza degli impianti di aspirazione) e per individuare precocemente le esposizioni anomale, causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell’Allegato XLI.
e) Provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti.
f) Elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate.
g) Assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni siano conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza. Le informazioni sulla manipolazione, la conservazione, il trasporto e lo smaltimento in sicurezza di un prodotto sono contenute nella Scheda dati di sicurezza (Sds), che il datore di lavoro deve acquisire dal fornitore.
h) Assicura che la raccolta e l’immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici, etichettati in modo chiaro, netto, visibile.
i) Dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive per quelle categorie di lavoratori per i quali l’esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati, quali:
- lavoratrici gestanti o in allattamento;
- minori;
- lavoratori temporanei;
- soggetti ipersuscettibili (es. fumatori, immunodepressi).
Il datore di lavoro inoltre:
a) Assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati e adeguati.
b) Dispone che i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili.
c) Provvede affinché i Dispositivi di protezione individuale (Dpi) siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.
Nelle aree individuate come a rischio, ad accesso strettamente controllato, è vietato:
- assumere cibi e bevande;
- fumare;
- conservare cibi destinati al consumo umano;
- usare pipette a bocca;
- applicare cosmetici.