I Ca, come tutti i farmaci, non sono soggetti alla regolamentazione europea sulla classificazione e sull’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose. Pertanto non rientrano nel campo di applicazione del Titolo IX, del d.lgs. 81/2008 (Sostanze pericolose). Ciò non esime i datori di lavoro dal dover valutare i rischi connessi all’utilizzo di queste sostanze e tutelare i lavoratori ai sensi del titolo I del d.lgs. 81/2008 stesso.
Tuttavia, numerosi Ca sono stati riconosciuti dalla Iarc e da altre autorevoli agenzie internazionali come sostanze cancerogene o probabilmente cancerogene per l'uomo e se vengono utilizzati in assenza di procedure comportamentali di prevenzione possono avere effetti gravi sull’organismo.
Per tutelare la salute dei lavoratori esposti, la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha emanato il Provvedimento 5 agosto 1999 “Documento di linee guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario” che riporta gli indirizzi relativi, alla valutazione dell’esposizione, alla sorveglianza sanitaria, alle misure di prevenzione, alle modalità operative, ai carichi lavorativi, alla suscettibilità individuale utili alla prevenzione del rischio di esposizione.
La prevenzione individuale e collettiva si realizza principalmente tramite la centralizzazione organizzativa e strutturale delle attività che prevedono l’uso di Ca.
La valutazione dell’esposizione, la definizione di misure preventive e protettive, la redazione di protocolli e di procedure specifiche, la formazione del personale addetto, l’utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale, la predisposizione di accorgimenti tecnico organizzativi e progettuali diventano elementi indispensabili per l’uso in sicurezza di questa particolarissima categoria di farmaci.