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Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP)

Come disposto dall’articolo 8 del Testo unico sulla sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cosi come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) ha la finalità di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.

I contenuti del SINP devono almeno riguardare:

a) il quadro produttivo ed occupazionale;
b) il quadro dei rischi anche in un’ottica di genere;
c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;
d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;
e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte;
e bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’Inail.

A seguito delle modifiche intervenute con il summenzionato provvedimento, il SINP è costituto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'interno, dal Dipartimento della Presidenza del consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Inail, dall'Inps e dall'Ispettorato nazionale del lavoro con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.

La gestione tecnica e informatica del SINP appartiene all’Inail, cui spetta altresì l’obbligo di rendere disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l’ambito territoriale di competenza, e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate.

Con il decreto ministeriale 24 novembre 2021, n. 224 è stata ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP , istituito ai sensi dell’art. 5 del d.m. 25 maggio 2016, n.183, e il successivo decreto ministeriale n.252 del 29 dicembre 2021 ne ha individuato i relativi partecipanti.

Il tavolo che ha la sede operativa presso l’Inail, è composto da 12 membri con mandato triennale, tra i quali figurano due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di coordinatore, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Dipartimento della Presidenza del consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro; un rappresentante dell’Inail, un rappresentante dell’Inps e cinque rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome La nuova formulazione dell’articolo 8 prevede inoltre l’adozione di un nuovo decreto interministeriale che definisca i criteri e le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento nonché le regole per il trattamento dei dati del sistema Informativo che sostituirà il d.m. 25 maggio 2016, n.183.