Requisiti destinatari condizioni ammissibilita
Sezione Articolo 4
4.1 Domanda
Il divieto dell’art. 4: “non aver chiesto, né aver ricevuto, altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda” comprende anche le misure di agevolazione fiscale quali, ad esempio, le detrazioni d’imposta?
Risposta
“Il divieto di cumulo di cui all’art. 4 dell’Avviso si riferisce a contributi pubblici e non ad agevolazioni fiscali. Pertanto nel caso in cui l’impresa per il medesimo progetto oggetto del finanziamento voglia ricorrere anche al riconoscimento di misure fiscali sarà cura dell’impresa stessa verificarne con l’Amministrazione finanziaria la compatibilità ai sensi della normativa fiscale vigente in materia. Resta comunque inteso che l’eventuale detrazione fiscale, sempreché gli interventi realizzati siano previsti dalla normativa fiscale di riferimento, potrà essere richiesta, naturalmente, soltanto per la parte di costo effettivamente rimasta a carico dell’impresa in quanto eccedente l’ammontare del contributo erogato dall’Istituto.”
Spese ammesse a contributo
Sezione Articolo 7
7.1 Domanda
Quali sono le condizioni per l’acquisto di nuove macchine?
Risposta
Le macchine finanziabili devono ricadere nella definizione di cui all’art. 2, lettere a), b), c), f), g) del D. Lgs. 17/2010 e per esse vale quanto segue:
a) le macchine da acquistare devono essere non usate e conformi a detto decreto;
b) nel caso in cui la “Tipologia di intervento” (v. Allegato 1, Tabella 2, sezione 3) richieda la sostituzione, le macchine sostituite devono essere alienate dall’impresa. Esse possono essere vendute o permutate solo qualora siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. In caso contrario devono essere rottamate.
7.2 Domanda
E’ finanziabile l’adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della Parte II dell’allegato V del D. Lgs. 81/2008 attraverso l’installazione di una struttura di protezione in caso di capovolgimento e cinture di sicurezza?
Risposta
No, l’intervento non è finanziabile in quanto non rientra nelle soluzioni tecniche previste nella tabella 1 dell’Allegato 1.
7.3 Domanda
Se si intende realizzare un intervento di riduzione del rischio da agenti chimici in vari reparti con l’installazione di diversi dispositivi di aspirazione, poiché nei diversi reparti gli agenti chimici da abbattere sono differenti, si può presentare un progetto complessivo?
Risposta
Sì, purché sia riconducibile alla medesima tipologia di intervento, ossia agenti chimici cancerogeni e mutageni o agenti chimici pericolosi
7.4 Domanda
E’ possibile richiedere il finanziamento per l’acquisto di più macchine?
Risposta
Sì, ma solo se tutte le macchine ricadono nella definizione di cui all’art. 2, lettere a), b), c), f), g) del D. Lgs. 17/2010 e sono riconducibili alla medesima tipologia di intervento indicata in fase di domanda.
7.5 Domanda
È ammissibile a contributo l’acquisto di una macchina che sia stata oggetto di modifiche sostanziali, tali che il fabbricante abbia la necessità di provvedere a tutti gli adempimenti propedeutici all’immissione sul mercato?
Risposta
In generale si ricorda che la direttiva macchine non si applica all’immissione sul mercato di macchine usate o di seconda mano. Essa si applica però anche alle macchine basate su macchine usate che sono state trasformate o ricostruite in modo così sostanziale da poter essere considerate macchine nuove. Il soggetto responsabile dell’immissione sul mercato dell’UE di una macchina o della sua messa in servizio per la prima volta nell’UE, che si tratti del fabbricante, dell’importatore o del distributore, dovrà soddisfare tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 17/2010.
Pertanto, tecnicamente, una macchina per la quale vi sia il soddisfacimento di quanto appena riportato può essere ammessa a finanziamento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti dell’Avviso.
Progetti di investimento
Sezione A1 - Allegato 1
A1.1 Domanda
È possibile presentare un progetto di cui solo una parte è finanziabile?
Risposta
Si, purché sia presente un’analisi dei costi tale da consentire la selezione degli interventi da finanziare e la differenziazione delle relative spese.
A1.2 Domanda
Quali dati vanno indicati nella sezione relativa alle Dimensioni Aziendali e al Fatturato/Bilancio?
Risposta
Si devono prendere in considerazione fatturato e bilancio dell’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato alla data di inserimento della domanda on line. Per le imprese in contabilità semplificata e, quindi non tenute a redigere un bilancio, questi dati sono desunti dall’ultima dichiarazione dei redditi. Se si tratta di un’impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati relativi al Fatturato/ Bilancio.
A.1.3 Domanda
A quali agenti cancerogeni e mutageni ci si riferisce nell’allegato 1 dell’Avviso?
Risposta
L’Avviso fa riferimento per la classificazione degli agenti cancerogeni e mutageni al Regolamento CLP (Regolamento CE n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008), senza tuttavia prescindere dall’applicabilità del D. Lgs. 81/2008. In tal senso sono ammessi a finanziamento gli interventi di eliminazione degli agenti chimici cancerogeni e mutageni classificati in Categoria 1a e 1b secondo il Regolamento CLP e le sostanze, i preparati o i processi di cui all’Allegato XLII del D. Lgs. 81/2008.
Progetti responsabilita sociale
Sezione A2 - Allegato 2
A2.1 Domanda
È finanziabile un sistema di gestione realizzato secondo la ISO 9001 o la ISO 14001, EMAS?
Risposta
No. Non riguardano sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro.
A2.2 Domanda
Sono ammesse a finanziamento le visite preliminari e gli audit di mantenimento di un sistema di gestione della sicurezza certificato?
Risposta
Sì, qualora effettuati e rendicontati entro i termini di realizzazione del progetto previsti dall’Avviso.
A2.3 Domanda
I sistemi di gestione integrati (ad es. qualità, ambiente, sicurezza, etc.) possono essere finanziati?
Risposta
Sì, ma solo per la parte strettamente attinente al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro e quindi con un’analisi dei costi che consenta di differenziare le relative spese.
A2.4 Domanda
I modelli di organizzazione e di gestione idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al D. Lgs. 231/2001 possono essere finanziati?
Risposta
Sì, ma solo per quanto previsto dall’art. 30 del D. Lgs. 81/2008 e quindi in fase di preventivo e di rendicontazione devono essere esplicitati i costi relativi alla sola parte di salute e sicurezza che verranno riconosciuti nei limiti previsti dalla Tabella A dell’Allegato 2.
A2.5 Domanda
Gli investimenti (acquisti macchine, messa a norma impianti, ecc.) propedeutici all’implementazione di un SGSL sono finanziabili?
Risposta
No, l’impresa può presentare un solo progetto riguardante una tipologia di intervento tra quelle ammesse a contributo (progetti di investimento o progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale).
A2.6 Domanda
Per l’implementazione di un SGSL sono finanziabili i costi del software on line necessario per l’implementazione e finalizzato esclusivamente ad essa (programmi specifici e non pacchetti office o simili)?
Risposta
No, l’art. 8 dell’Avviso esclude le spese di hardware, software e sistemi di protezione informatica.
A2.7 Domanda
Per l’adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del D. Lgs. 81/2008 sono ammesse a finanziamento le spese di formazione?
Risposta
Si, sono ammesse a finanziamento le eventuali spese di formazione inerenti al nuovo modello organizzativo. Esse rientrano nel massimale finanziabile previsto per le spese di consulenza, calcolato in base ai criteri di cui alla NOTA TECNICA dell’allegato 2 dell’Avviso.
A2.8 Domanda
Sono rimborsabili le spese per le certificazioni degli SGSL fuori accreditamento?
Risposta
Sì, le spese di certificazione di organismi non accreditati sono riconoscibili nei limiti previsti dalla Tabella A dell’Allegato 2.
A2.9 Domanda
Quali modelli organizzativi e gestionali asseverati sono oggetto di finanziamento?
Risposta
Sono ammessi a finanziamento i modelli organizzativi e gestionali di cui all’art. 30 del D. Lgs. 81/2008 asseverati in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile. Vengono riconosciute solo le spese di asseverazione effettuata seguendo tale prassi di riferimento dalle aziende del settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile, nei limiti previsti dalla Tabella A dell’Allegato 2.
Perizia giurata
Sezione modulo B1
B1.1 Domanda
Un RSPP può redigere la perizia giurata?
Risposta
Sì, purché esso sia un professionista iscritto all’ordine/collegio professionale a cui sono riconducibili le specifiche competenze tecniche attinenti la materia afferente al progetto presentato.
Varie
Sezione V
V.1 Domanda
È finanziabile un intervento su ambienti di lavoro anche se l’impresa non è proprietaria dei locali?
Risposta
Sì. Il requisito generale è il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti. È pertanto ininfluente il fatto che l’azienda eserciti la propria attività in locali di cui è proprietaria o in locali che abbia in uso a titolo di locazione, comodato o simili. Resta fermo il vincolo del mantenimento almeno biennale dei beni acquistati o realizzati, secondo quanto previsto all’art. 22 punto c) dell’Avviso pubblico, per cui al momento della presentazione della domanda l’impresa dovrà valutare se tale condizione potrà essere rispettata, in considerazione del prevedibile periodo di occupazione dei medesimi locali.
V.2 Domanda
Un progetto di eliminazione di uno dei due agenti cancerogeni presenti in azienda è da attribuire alla tipologia a (eliminazione di uno o più agenti e/o adozione di un sistema chiuso per la loro produzione o adozione) o alla tipologia i (riduzione del rischio)?
Risposta
L’intervento in questione consiste nell’eliminazione di un agente cancerogeno e come tale rientra nella tipologia a. La tipologia i si riferisce ad altri interventi di riduzione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni diversi dall’eliminazione e/o adozione di un sistema chiuso nella loro produzione o utilizzazione.
V.3 Domanda
È possibile ammettere al contributo rifacimenti di impianti elettrici con protezioni aggiuntive (per esempio per ambienti polverosi, umidi o con atmosfere esplosive)?
Risposta
Gli interventi su impianti elettrici e relativi componenti, comprese le protezioni aggiuntive, sono finanziabili nel caso di modifiche, adeguamenti o rifacimenti e rientrano nella tipologia di intervento n.
Resta fermo il rispetto dei requisiti imposti dall’Avviso che all’art. 7 esclude le spese relative a:
• ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo fabbricato o con ampliamento della cubatura preesistente;
• interventi da effettuarsi in luoghi di lavoro diversi da quelli nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della domanda;
• manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;
• acquisto di beni indispensabili per avviare l’attività dell’impresa.
V.4 Domanda
Una macchina con anno di costruzione “ante 1996” che si intende sostituire deve obbligatoriamente essere rottamata?
Risposta
Nel caso in cui la tipologia di intervento richieda la sostituzione, le macchine sostituite devono essere alienate dall’impresa. La rottamazione della macchina da sostituire è una facoltà sempre concessa come modalità di alienazione. Essa è obbligatoria solo quando la medesima macchina non sia conforme alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
V.5 Domanda
La macchina da acquistare deve avere caratteristiche di prestazione e potenzialità equivalenti a quelle della macchina da sostituire? Inoltre è sufficiente inserire tipologia, marca e modello della stessa per identificare che essa fa parte delle lettere a), b), c), f), g), dell’art. 2 del D. Lgs. 17/2010, o ci vuole ulteriore documentazione probante?
Risposta
Le macchine da acquistare devono avere le principali caratteristiche operative e funzionali analoghe a quelle sostituite, anche se eventualmente con prestazioni diverse; ciò in relazione al fatto che devono essere:
• riconducibili alla stessa finalità della tipologia di intervento (v. Allegato 1, Tabella 2, sezione 3),
• coerenti con la lavorazione di cui alla voce di tariffa selezionata nella domanda,
• non indispensabili per avviare una “nuova” attività dell’impresa.
Nella fase di domanda, nella perizia giurata di cui al Mod. B1 dovranno essere riportate le finalità dettagliate del progetto e la situazione ante operam; a tal fine, ferma restando la documentazione prevista nella successiva fase di rendicontazione, entro i termini stabiliti dall’art. 16 dell’Avviso, per le sole imprese collocatesi in posizione utile ai fini del finanziamento vi è facoltà di riportare anche solo gli elementi minimi, ma sufficienti a individuare la macchina da acquistare e da sostituire attraverso una descrizione sintetica e l’indicazione di tipologia, marca e modello.
V.6 Domanda
L’ importo della fattura della perizia giurata al massimo può essere di 1.500,00 + IVA?
Risposta
Secondo quanto previsto dal paragrafo 1 dell’Allegato 1 dell’Avviso pubblico, per la perizia giurata l’importo massimo concedibile è pari a 1.500 euro. Considerando che, come condizione generale, l’importo totale del progetto è finanziabile nella misura del 65%, il costo corrispondente può quindi raggiungere i 2307,69 euro al netto delle imposte. Ciò comporta che per perizie di importo superiore a 2307,69 euro al netto delle imposte non verranno comunque concessi più di 1500 euro. Inoltre, con riferimento alle voci di costo del progetto enunciate nel paragrafo 1, vale la condizione per la quale le spese tecniche e assimilabili di cui alla lettera B, tra le quali vi è quella della perizia giurata, devono rientrare nella percentuale massima del 10% delle spese direttamente necessarie all’intervento di cui alla lettera A.
V.7 Domanda
Il costo sostenuto per l’ottenimento di un’attestazione di conformità secondo un Documento Tecnico Procedure Semplificate per l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese, emesso da un Organismo di Certificazione, può rientrare tra le spese di certificazione rimborsabili?
Risposta
No, le spese di certificazione finanziabili sono quelle inerenti alla certificazione di un SGSL BS OHSAS 18001:07 adottabile all’interno del modello conforme all’art. 30 e non quelle inerenti a un’attestazione di conformità secondo un Documento Tecnico emesso da un Organismo di Certificazione.
V.8 Domanda
In relazione all’intervento f dell’allegato 1, quali dati è necessario indicare nella perizia giurata?
Risposta
La perizia giurata deve fornire elementi che consentano la valutazione tecnica dell’istanza in fase di domanda, riportando quindi informazioni sulla situazione ante intervento e sul progetto che l’impresa intende realizzare.
In particolare il modulo B1 prevede che qualora la tipologia di intervento sia relativa alla riduzione del rischio rumore siano indicati:
• il valore di esposizione iniziale,
• il valore di potenza sonora delle macchine da acquistare,
• il valore di potenza sonora delle macchine da sostituire.
I valori di esposizione iniziali sono da intendersi solo quelli di esposizione giornaliera dei lavoratori al rumore ante intervento, riferiti allo svolgimento dell’attività lavorativa prima della sostituzione della macchina. Detti valori, desumibili e in varia forma contenuti nella obbligatoria valutazione dei rischi aziendali o documento equipollente, sono anche necessari per motivare la scelta della tipologia di intervento f (allegato 1, tabella 2, sez 3 dell’Avviso), in accordo a quanto previsto dall’art. 189 del D. Lgs. 81/2008 e a quanto riportato nella nota tecnica dell’Allegato 1.
I valori di potenza sonora si riferiscono invece sia alla macchina da sostituire che a quella da acquistare e sono contenuti nella documentazione tecnica a corredo.
Qualora il valore della potenza sonora della macchina da sostituire non sia direttamente disponibile, è possibile attingere alle informazioni contenute in banche dati, studi e misurazioni, la cui validità sia riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’art. 6 del D. Lgs. 81/2008, riportando la fonte documentale e il caso specifico cui si è fatto riferimento, che deve riguardare una macchina identica a quella da sostituire.
Nel caso in cui tali banche dati non contengano dati utili e/o specifici per la macchina da sostituire, il valore di potenza sonora dovrà essere rilevato attraverso misure e calcoli. A tal fine possono essere utilizzate procedure di rilievo della potenza sonora secondo il metodo di controllo della norma UNI EN ISO 3746-2011, utilizzabile per misure in situ, o altri metodi e norme con grado di precisione maggiore.
Resta comunque inteso che il valore della potenza sonora così ottenuto dovrà essere decurtato della deviazione standard relativa alla riproducibilità dei risultati nel metodo utilizzato.
V.9 Domanda
Qualora la domanda di finanziamento sia presentata da una impresa, costituita in società per azioni, partecipata in misura superiore al 25% da uno o più enti pubblici, anche territoriali con popolazione superiore a 10 milioni di Euro, come si determina il punteggio relativo alla dimensione aziendale – ULA di cui alla Tabella 2, Sezione 1, degli Allegati 1 e 2 all’Avviso Pubblico ISI 2014?
Risposta
Tali imprese, ai sensi del D.M. 18 aprile 2005, in materia di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, sono sempre considerate imprese di grande dimensione. Per tale ragione le medesime, relativamente alla Tabella 2, Sezione 1, degli Allegati 1 e 2 all’Avviso Pubblico ISI 2014, non possono vantare un punteggio superiore ai 12 punti, altrimenti riceverebbero un punteggio spettante alle imprese rientranti nella categoria di P.M.I. Quanto sopra premesso, al fine della determinazione del punteggio in argomento, le suddette imprese dovranno tenere conto del numero di occupati dell’impresa stessa senza sommare gli occupati presenti negli Enti pubblici anche territoriali secondo i seguenti criteri:
• L’impresa fino a 250 occupati si dovrà collocare nella fascia 201 – 250 conseguendo il punteggio pari a 12;
• L’impresa con un numero di occupati tra 251 – 500 si dovrà collocare nella relativa fascia conseguendo il punteggio pari a 9;
• L’impresa con un numero di occupati oltre i 500 si dovrà collocare nella relativa fascia conseguendo il punteggio pari a 7.