Agricoltura
1. L’intervento di adeguamento mediante l’installazione di una struttura di protezione in caso di capovolgimento su un trattore agricolo o forestale già provvisto di tale struttura in fase di prima immissione sul mercato rientra nell’oggetto di finanziamento di cui all’allegato 1 al bando?
Il finanziamento è concesso anche per l’adeguamento di trattori agricoli o forestali omologati e dotati di struttura di protezione fin dall’origine, ma allo stato attuale non più provvisti, mediante l’installazione della struttura di protezione originaria conforme a quella approvata in sede di omologazione del trattore (ricambio originale). Nel caso in cui la struttura di protezione originaria non sia più commercialmente disponibile, è ammessa l’installazione di una struttura di protezione rispondente ai requisiti previsti dalla suddetta Linea guida 1, ovvero rispondente alle specifiche direttive comunitarie ovvero ai codici Ocse di riferimento, conformemente a quanto previsto al paragrafo 6.3 della Linea guida 1. L’indisponibilità commerciale deve essere espressamente dichiarata dal costruttore del trattore (vedi allegato V alla Linea guida 1) oppure espressamente indicata in un documento ufficiale del costruttore del trattore (es. listino prezzi dei ricambi aggiornato, catalogo ricambi aggiornato, ecc.). In tale ultimo caso, è necessario che l’utente sottoscriva l’indisponibilità commerciale tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 (vedi allegato VI alla Linea guida 1).
In quest’ultimo caso, i documenti di cui agli allegati V o VI alla Linea Guida 1 dovranno essere forniti in fase di domanda.
2. Nel caso in cui il trattore non sia mai stato immatricolato quale punteggio è assegnato?
Il punteggio assegnato a un trattore che non sia mai stato immatricolato è pari a 0, come nel caso di data di prima immatricolazione non documentata (si veda il criterio di cui al punto B dell’allegato 1 al bando).
3. Sono oggetto di finanziamento interventi il cui costo complessivo al netto di Iva sia inferiore a euro 1.538,46?
No, in conformità con quanto previsto al punto 3 del bando il contributo minimo ammissibile è pari a euro 1.000,00 corrispondente a un costo complessivo al netto di Iva di euro 1.538,46.
4. È possibile presentare domanda per i contributi di cui al bando Fipit (allegato 1 – Settore agricoltura) per gli interventi di adeguamento da effettuare su motoagricole?
Quanto riportato nell’allegato 1 - Settore agricoltura del bando Fipit si applica esclusivamente per interventi di adeguamento di n. 1 trattore agricolo o forestale di proprietà del soggetto richiedente. Le moto agricole non rientrano nell’oggetto del finanziamento di cui all’allegato 1 al bando.
Edilizia
1. Cosa deve contenere la “Descrizione complessiva del progetto”?
Deve contenere la descrizione degli interventi (massimo tre) per cui si richiede il finanziamento in funzione dei rischi che si intendono ridurre nei cantieri temporanei e mobili; in particolare, il finanziamento è destinato alla riduzione dei rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi e/o di caduta dall’alto.
2. Quali sono le macchine ammissibili al finanziamento?
Le macchine ammissibili al finanziamento devono rispettare tutti i requisiti tecnici contenuti nell’allegato 2 al bando. Di seguito si fornisce un elenco a scopo esemplificativo delle tipologie di macchine ammissibili al finanziamento tra quelle di più frequente utilizzo nelle attività dei cantieri mobili e temporanei:
• piattaforme di lavoro mobili elevabili;
• montacarichi e ascensori da cantiere;
• ponti sospesi dotati di argano;
• piattaforme di lavoro autosollevanti su colonna;
• carrelli semoventi a braccio telescopico eventualmente attrezzati con accessori per la movimentazione meccanica dei carichi ivi compreso il sollevamento di materiali e/o di persone;
• motocarriole;
• minidumper e pale caricatrici con massa operativa minore o uguale a 4500 kg eventualmente corredati di accessori per il sollevamento;
• miniescavatori con massa operativa minore o uguale a 6000 kg eventualmente corredati di accessori per il sollevamento;
• argani e paranchi da cantiere.
3. Che cosa si intende per macchina movimento terra?
Per “macchine movimento terra” sono da intendersi le macchine semoventi principalmente destinate allo scavo, al carico, al trasporto, alla distribuzione, alla compattazione di terra, roccia o materiale assimilabile.
4. È corretto affermare che le macchine movimento terra ammesse dal bando sono gli escavatori con massa operativa ≤ 6.000 Kg e tutte le altre macchine movimento terra (pale, terne) con massa operativa ≤ 4.500 Kg?
L’affermazione è corretta. Infatti, secondo l’allegato 2 sono ammesse le macchine movimento terra solo se “compatte”. La nota 1 definisce come macchine movimento terra compatte quelle con massa operativa minore o uguale a 4.500 kg, con l’esclusione degli escavatori che possono avere massa operativa minore o uguale a 6000 kg.
5. Che cos’è la massa operativa di una macchina movimento terra?
La massa operativa di una macchina movimento terra è una caratteristica della macchina; il suo valore deve essere fornito dal fabbricante della stessa.
6. Cosa si intende per tipo di movimentazione?
Il tipo di movimentazione è il movimento orizzontale e/o sollevamento verticale del carico. In particolare, il movimento orizzontale è legato alla mobilità della macchina (carro di base o altro) con carico e non a eventuale sfilo o brandeggio della struttura estensibile.
7. La gru montata su un rimorchio può essere finanziata, a esclusione del rimorchio?
No, la gru destinata a essere montata su un mezzo di trasporto non è ammessa a finanziamento. Le gru installate su veicolo o su rimorchio sono esplicitamente escluse dal finanziamento. Le gru pronte per essere installate e che possono funzionare solo dopo essere state montate su un mezzo di trasporto non rientrano nelle definizioni di macchina così come specificate nel medesimo allegato.
8. È possibile modificare il proprio mezzo con l'acquisto di una gru usufruendo dei contributi di cui al bando Fipit?
Il bando non esclude a priori tutte le gru dal finanziamento, ma esclude solo quelle montate su veicolo o su rimorchio e le gru vendute separatamente e destinate ad essere montate su un mezzo di trasporto (vedi risposta al quesito n. 7).
9. I carrelli elevatori sono sempre ammessi?
Secondo quanto previsto dall’allegato 2 del bando, le macchine ammesse al finanziamento devono essere destinate all’utilizzo nei cantieri temporanei o mobili come definiti dall’art. 89 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., ossia qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X al decreto. Pertanto sono ammessi esclusivamente i carrelli elevatori progettati per essere utilizzati nei cantieri temporanei o mobili, e quindi idonei anche a svolgere manovre su terreni accidentati.
10. Nel caso di cantieri temporanei e mobili allestiti in regione diversa da quella dove ha sede l’impresa la domanda di contributo presso quale regione deve essere presentata?
Tra i requisiti che i soggetti beneficiari devono soddisfare al momento della presentazione della domanda, l’art.5, secondo punto, al bando Fipit, prevede che l’impresa abbia attiva nel territorio/provincia autonoma, ove presenta la domanda di contributo, un’unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto.
L’unità produttiva, come definita dalla normativa in materia di salute e sicurezza (art.2, comma 1, lett.t, del d.lgs 81/2008 e s.m.i.) è “lo stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale” e ad essa è associata, ai fini assicurativi Inail, una posizione assicurativa territoriale (Pat).
Pertanto, in coerenza con la gestione del rapporto assicurativo Inail, la domanda di contributo relativa a macchine da utilizzare presso cantiere temporaneo e mobile andrà presentata nella regione in cui l’impresa ha attiva la Pat su cui è stato denunciato il cantiere ed è assicurato il relativo rischio, anche nel caso in cui il cantiere svolga la propria attività in altra regione rispetto a quella della sede dei lavori della Pat.
11. Con riferimento all'allegato 2 - settore Edilizia del bando Fipit, dove vengono menzionati i requisiti dei soggetti richiedenti, si fa riferimento ai gruppi Ateco 2007 riportati nella tabella a pag.1: sono da contemplarsi anche tutte le relative Classi, Categorie, Sottocategorie?
Gli interventi possono essere richiesti dalle aziende che hanno un codice Ateco 2007, principale o secondario, riferibile ai gruppi indicati nella tabella riportata a pag.1 dell’allegato 2 – settore Edilizia. Sono comprese quindi anche le relative Classi, Categorie, Sottocategorie.
12. Sia per il settore dell’Estrazione e lavorazione dei materiali lapidei che per quello dell’Edilizia è previsto che la domanda di contributo possa essere presentata per il finanziamento di più interventi fino a un massimo di tre. I tre interventi possono riguardare l’acquisto di tre macchine uguali tra loro?
Sì, i tre interventi finanziabili per i progetti relativi ai settori Edilizia ed Estrazione e lavorazione dei materiali lapidei possono riguardare anche l’acquisto di macchine uguali, in quanto il bando Fipit e gli allegati 2 e 3 non contengono disposizioni contrarie in tal senso.
13. Nell’elenco degli Enti bilaterali o Organismi paritetici consultabile tramite il sito internet www.italialavoro.it non figurano né le Casse edili né il Cncpt. La dichiarazione attestante l’efficacia del progetto in termini di replicabilità può essere rilasciata da detti enti?
Sì, sia le Casse edili sia il Cncpt sono enti “paritetici” e, in quanto tali, possono rilasciare la dichiarazione in questione.
14. Sono il titolare di una ditta individuale artigiana edile che non ha l'obbligo di iscrizione alla Cassa edile, pertanto non ho il numero di matricola relativo all’iscrizione a tale ente. Questo dato da inserire nel campo “Matricola cassa edile”, però, risulta obbligatorio per il salvataggio della domanda di richiesta dei contributi per il bando Fipit. Come posso procedere?
Per il superamento di tale vincolo procedurale e per il salvataggio della domanda volta alla richiesta dei contributi del bando Fipit, nel caso di una ditta non obbligata all’iscrizione alla Cassa edile, nel campo “Matricola cassa edile” si può inserire comunque un valore qualsiasi come, ad esempio, la dicitura: ”dato non disponibile”. Il resto della domanda va compilato correttamente procedendo con l’inserimento di tutti i dati richiesti.
Estrazione e lavorazione dei materiali lapidei
1. Cosa si intende per “materiali lapidei”?
Il bando intende per “materiali lapidei” qualsiasi materiale roccioso coerente o incoerente di origine interamente naturale (marmi, graniti, travertini, sabbie, ghiaie, argille, carbone, ecc.).
A titolo esemplificativo sono pertanto esclusi da questa definizione:
• i materiali lapidei artificiali, detti anche “pietre artificiali”;
• i leganti minerali (calce, cemento, ecc.);
• i manufatti preconfezionati con leganti minerali;
• i laterizi;
• le ceramiche;
• i refrattari.
2. Cosa si intende per “macchina per bagnatura/umidificazione”?
Il bando intende per “macchina per bagnatura/umidificazione” qualsiasi macchina fissa o mobile la cui funzione è quella di ridurre la formazione di polveri mediante la bagnatura o l’umidificazione di:
• materiali lapidei sottoposti a lavorazione (frantumazione, taglio, ecc.);
• zone di transito dei mezzi in cave o miniere;
• ambienti di lavoro.
3. Cosa si intende per “macchina per aspirazione polveri”?
Il bando intende per “macchina per aspirazione polveri” qualsiasi macchina fissa o mobile la cui funzione è quella di ridurre la formazione di polveri mediante aspirazione. Si tratta generalmente di macchine che possono essere posizionate in prossimità dei punti nei quali avviene la produzione di polveri o montate direttamente sulle macchine che effettuano le lavorazioni che producono polveri. A titolo esemplificativo sono ammesse al finanziamento le seguenti macchine:
• cappe aspiranti;
• piani e banchi aspiranti;
• pareti aspiranti;
• cabine aspiranti.
4. Cosa si intende per “accessorio di sollevamento a ventosa alimentato elettricamente o ad aria compressa”?
Il d.lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010 definisce accessori di sollevamento i componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e d essere immessi sul mercato separatamente. Il bando intende per “accessorio di sollevamento a ventosa alimentato elettricamente o ad aria compressa” qualsiasi accessorio di sollevamento come sopra definito che consente la presa del carico (generalmente lastre) per mezzo di ventose nelle quali la depressione viene attuata a mezzo di dispositivi elettrici o pneumatici. Tali accessori possono essere dotati di punti di presa o maniglioni che facilitano la movimentazione del carico. Alcuni modelli possono anche effettuarne il ribaltamento.
5. Cosa si intende per “macchina per l’estrazione”?
Il bando intende per “macchina per l’estrazione” qualsiasi macchina che realizza una o più fasi dell’estrazione dei materiali lapidei. A titolo esemplificativo rientrano in tale definizione le seguenti macchine:
• escavatori e pale meccaniche, anche dotati di accessori per l’estrazione (martelli pneumatici, ripper, tagliatrici, ecc.);
• martelli pneumatici e fioretti;
• tagliatrici a catena;
• seghe a filo diamantato;
• perforatrici per la realizzazione di fori guida per il filo diamantato.
6. Cosa si intende per “macchina per la prima e/o la seconda lavorazione di blocchi e/o lastre”?
Il bando intende per “macchina per la prima e/o la seconda lavorazione di blocchi e/o lastre” qualsiasi macchina che realizza una o più fasi di lavorazione di blocchi o lastre in materiali lapidei. A titolo esemplificativo rientrano in tale definizione le seguenti macchine:
• macchine tagliablocchi;
• telai multilama e monolama;
• cubettatrici;
• segatrici e fresatrici;
• macchine waterjet;
• lucidatrici e lucidacoste.
7. Cosa si intende per “macchina per la lavorazione degli inerti”?
Il bando intende per “macchina per la lavorazione degli inerti” qualsiasi macchina che realizza una o più fasi di lavorazione dei materiali lapidei per la produzione di inerti. A titolo esemplificativo rientrano in tale definizione le seguenti macchine:
• frantumatori (mulini a martelli, frantoi, granulatori, ecc.);
• macchine per il lavaggio (lavatrici, sfangatrici, ecc.);
• vagli vibranti;
• nastri trasportatori.
8. Cosa si intende per “ambiente di lavoro”?
Il Bando intende per “ambiente di lavoro” il luogo nel quale è previsto l’utilizzo della macchina o dell’accessorio di sollevamento richiesto.
Pertanto, qualora nel sito produttivo di un’azienda che effettua la prima e la seconda lavorazione del marmo siano presenti più ambienti di lavoro (al coperto, al chiuso, all’aperto, ecc.) ai fini della corretta compilazione della domanda dovrà essere indicato quello nel quale è previsto l’utilizzo della macchina/accessorio di sollevamento richiesto.
9. Cosa si intende per “ambiente di lavoro in sotterraneo”?
Il bando intende per “ambiente di lavoro in sotterraneo” l’ambiente di lavoro situato al di sotto della superficie del suolo. Ai fini del presente bando sono ricompresi in questa casistica anche gli ambienti di lavoro seminterrati.
10. Cosa si intende per “ambiente di lavoro al chiuso”?
Il bando intende per “ambiente di lavoro al chiuso” l’ambiente di lavoro caratterizzato dalla presenza di copertura e pareti laterali su tutti i lati.
11. Cosa si intende per “ambiente di lavoro al coperto”?
Il bando intende per “ambiente di lavoro al coperto” l’ambiente di lavoro caratterizzato dalla presenza di copertura, artificiale o naturale, e di pareti laterali non su tutti i lati.
12. Cosa si intende per “ambiente di lavoro all’aperto”?
Il bando intende per “ambiente di lavoro all’aperto” l’ambiente di lavoro caratterizzato dall’assenza di copertura.
13. Cosa si intende per “analoga macchina” relativamente agli interventi B4, B5 e B6?
Il bando intende per “analoga macchina” la macchina, già in possesso dell’azienda, che presenti le funzioni della macchina oggetto dell’intervento e per la quale si chiede il finanziamento, indipendentemente dalle prestazioni (potenza, velocità di lavorazione, ecc.). La macchina da acquistare potrà avere funzioni aggiuntive rispetto alla macchina sostituita.
Varie
1. Il bando Fipit prevede che i progetti per i quali le imprese richiedono i relativi contributi devono possedere caratteristiche di efficacia in termini replicabilità ai fini del miglioramento dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori attestate tramite il Modulo Dichiarazione Bilateralità. A quali Enti Bilaterali o Organismi Paritetici è possibile rivolgersi per la sottoscrizione di tale Modulo?
Un supporto per l’individuazione della presenza di Enti Bilaterali o Organismi Paritetici presenti nel territorio di competenza è consultabile tramite il sito internet www.italialavoro.it, alla sezione “Trova gli Enti Bilaterali” dove è riportato un elenco non esaustivo valido per il biennio 2012/2014.
2. Quali accorgimenti adottare per la corretta creazione di un file unico di cui agli articoli 11 e 19 del bando Fipit per rientrare nella dimensione massima fissata in 500 kb?
In caso di documentazione particolarmente voluminosa, per rientrare nel limite dei 500 kb, occorre effettuare l’operazione di scansione dei documenti diminuendo il valore relativo alla definizione. In tal caso la qualità dell’immagine risulterà leggermente inferiore.
3. L'ammissione al bando Fipit è compatibile con la misura di agevolazione fiscale di cui al d.lgs. 91/2014 (c.d. Tremonti-Quater)?
Si ritiene sussista incumulabilità dei due interventi di sostegno alle imprese, in quanto nell’Avviso pubblico, all’art.5, si afferma espressamente che l’impresa non deve aver chiesto, né aver ricevuto altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda.
4. Se la richiesta di contributo sommata agli altri contributi ricevuti nel triennio a titolo de minimis supera anche di poco il massimale previsto dal Regolamento UE 1408/2013 (15.000,00 €) è vero che il nuovo contributo non può essere concesso neanche per la parte che non eccede il suddetto massimale?
Il Regolamento UE 1408/2013 nel rispetto del quale vengono concessi i contributi relativi al bando Fipit nel settore agricolo prevede espressamente che qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento del massimale (15.000,00 €) nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare di tale regolamento. Questo vuol dire che se l’importo del contributo richiesto dovesse comportare il superamento del massimale di 15.000,00 € il contributo non potrà essere concesso neanche parzialmente. Sarà pertanto cura dell’impresa richiedere un contributo che, se sommato ad eventuali precedenti aiuti concessi nel triennio, rientri nel limite del massimale di 15.000,00 €. Il suddetto criterio vale anche in relazione al superamento del massimale previsto dal Regolamento UE 1407/2013.
5. Cosa si intende per “efficacia del progetto in termini di replicabilità” quando il progetto prevede una mera sostituzione di macchina, ad esempio di un trattore?
È replicabile un progetto che presenta caratteristiche tali da garantirne una buona diffusione in contesti analoghi. Nel caso di specie, l’intervento di adeguamento tecnico di un trattore (e non la sua sostituzione, in quanto non prevista dal bando Fipit), può essere considerato replicabile nei termini sopra descritti qualora comporti un effettivo miglioramento dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori in conformità alle finalità del bando.
6. È possibile avviare la realizzazione di un intervento per il quale si intende richiedere il finanziamento di cui al bando Fipit prima della comunicazione di ammissione al contributo da parte dell’Inail?
Nell’articolo 7 del bando Fipit è indicato che le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di pubblicazione del bando. È data, quindi, la possibilità alle imprese di avviare la realizzazione del progetto oggetto della domanda di finanziamento prima di ricevere la comunicazione di ammissione al contributo di cui all’articolo 17. In tal caso, però, resta a carico dell’impresa ogni onere economico nel caso in cui la stessa non si collochi in posizione utile ai fini del finanziamento.
7. Un’impresa che opera in un territorio in cui non sono presenti Enti Bilaterali, può, ai fini dell’accesso al bando Fipit, produrre una dichiarazione attestante l’efficacia del progetto in termini di replicabilità, ai fini del miglioramento dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori, redatta e sottoscritta da soggetti diversi dai predetti Enti?
L’articolo 12 del bando Fipit prevede che la domanda di partecipazione, a pena d’esclusione, debba essere corredata da una dichiarazione rilasciata e redatta, secondo il modulo allegato al bando, da Ente bilaterale o Organismo paritetico del settore di riferimento, che attesti l’efficacia del progetto in termini di replicabilità, ai fini del miglioramento dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori. Nel caso in cui nella provincia dove opera l’impresa non siano presenti Enti Bilaterali/Organismi paritetici ci si potrà rivolgere agli Enti Bilaterali/Organismi paritetici di province limitrofe o anche di livello regionale o nazionale. In nessun caso, saranno ritenute valide dichiarazioni redatte e sottoscritte da soggetti diversi dai predetti Enti/Organismi.
8. In caso di presentazione di domanda di finanziamento da parte di un coltivatore diretto senza dipendenti che non è iscritto all’Ente bilaterale territoriale o nazionale, può essere l’Organizzazione di appartenenza a rilasciare la dichiarazione che attesti l’efficacia del progetto in termini di replicabilità, ai fini del miglioramento dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori?
In base a quanto previsto dall’articolo 12 del bando Fipit, l’unico soggetto titolato, a pena di esclusione, a rilasciare la predetta dichiarazione è l’Ente Bilaterale o l’Organismo paritetico del settore di riferimento. Nel caso in cui nella provincia dove opera l’impresa non siano presenti Enti Bilaterali/Organismi paritetici ci si potrà rivolgere agli Enti Bilaterali/Organismi paritetici di province limitrofe o anche di livello regionale o nazionale.
9. Il bando Fipit ammette acquisizioni di impianti, macchine o attrezzature tramite locazione finanziaria (leasing)?
Non è prevista l’acquisizione di beni acquisiti con contratto di leasing.
10. Sono un imprenditore agricolo iscritto alla Cciaa. La mia impresa non è però iscritta all’Inps. Posso comunque partecipare al bando Fipit?
Come precisato dall’articolo 5 del bando, l’assoggettamento agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dal Documento unico di regolarità contributiva (Durc) è uno dei requisiti che, a pena di esclusione, i soggetti beneficiari devono soddisfare al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando. Pertanto, il mancato versamento dei contributi per l’impresa all’Inps, verificabile attraverso il Durc, impedisce l’ammissione al finanziamento.
11. Come si inserisce nella procedura informatica il fatturato dell’impresa?
L’importo del fatturato deve essere espresso in milioni di euro, senza punto di separazione delle migliaia; i decimali vanno separati con il punto e non con la virgola e arrotondati per eccesso al secondo decimale (la procedura accetta fino a un massimo di due cifre decimali). Di seguito due esempi:
• se il fatturato è pari a € 10004000 si deve inserire 10.01
• se il fatturato è pari a € 562000 inserire: 0.57
(Si chiarisce che tale dato è richiesto ai soli fini della determinazione della dimensione aziendale, in quanto il bando Fipit all’art. 4 individua quali soggetti beneficiari le piccole e micro imprese, comprese quelle individuali).
12. Come devono essere inseriti nella procedura informatica gli importi degli interventi relativi al progetto?
Gli importi dei singoli interventi relativi al progetto devono essere espressi in euro, senza punto di separazione delle migliaia; i decimali vanno separati con il punto e non con la virgola.
Esempio: euro 15852.46.
13. Il file unico eccede la dimensione massima; posso evitare di inserire tutti i documenti nel file unico?
No. Nel file unico vanno inseriti tutti i documenti richiesti dal bando e dagli allegati. Se, però, pur riducendo la risoluzione e utilizzando il bianco e nero invece del colore, non si riesce a contenerne la dimensione del file al di sotto di quella massima consentita, è possibile stralciare parti ritenute non necessarie e/o indicare l’indirizzo url dei siti internet presso i quali i documenti sono reperibili in forma completa.
Ad esempio:
• per il listino prezzi completo si potrà effettuare la scansione della sola pagina relativa al progetto da finanziare;
• per lo stralcio del manuale d’uso o della pubblicazione illustrativa/promozionale si potrà effettuare la scansione della sola prima pagina e indicare l’indirizzo url del sito internet presso il quale il documento può essere scaricato.
In questi casi l’impresa dovrà comunque conservare il file completo di tutti i documenti per presentarlo in caso di eventuali richieste da parte dell’Istituto.