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Sorveglianza sanitaria

I lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 242 d.lgs. 81/2008).

Il medico competente stabilisce il programma di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica e lo attua secondo criteri e protocolli basati sull’evidenza.

Gli accertamenti preventivi sono orientati a constatare l’assenza di controindicazioni alla mansione specifica che il lavoratore deve svolgere.

Lo scopo della sorveglianza sanitaria è quello di:

  • valutare l’idoneità specifica al lavoro;
  • scoprire in tempo utile anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce);
  • prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria);
  • valutare l’efficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro;
  • rafforzare misure e comportamenti lavorativi corretti. 

La sorveglianza sanitaria dovrà tener conto che l’esposizione ad alcuni agenti cancerogeni e/o mutageni può presentare un rischio molto elevato per alcune categorie di lavoratori che presentino: ipersuscettibilità genetica o acquisita (ad es. condizioni comportanti una facilitazione dell’assorbimento, difficoltà di metabolizzare o eliminare le sostanze estranee).

Il medico competente informa il lavoratore sui rischi e sulle misure di prevenzione, sull’importanza di sottoporsi ai tutti i controlli medici necessari e sull’influenza che le abitudini comportamentali extralavorative (quali l’abitudine al fumo) possono avere sull’eventuale sviluppo di patologie.

Inoltre il medico competente fornisce specifica informazione sull’opportunità di proseguire la sorveglianza sanitaria, allo scopo di ridurre eventuali rischi aggiuntivi e/o effetti negativi a lungo termine ai lavoratori esposti a cancerogeni e/o mutageni al momento in cui termina l’esposizione per cambio mansione e/o per cessazione del lavoro.

Un protocollo di sorveglianza sanitaria adeguato per lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni deve:

  • prevedere accertamenti mirati al rischio specifico;
  • essere in grado di evidenziare danni alla salute precoci e misurabili;
  • possedere adeguate caratteristiche in termini di sensibilità.

 

I lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono iscritti in un registro (art. 243 d.lgs. 81/2008).

Cosa viene riportato nel registro?

  • l'attività svolta dai lavoratori
  • i dati relativi agli agenti cancerogeni o mutageni utilizzati
  • il valore dell'esposizione a tali agenti in termini di intensità frequenza e durata (ove noti).

Da chi?

Il registro è istituito e aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente, il quale provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio e ad adottare misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.

Cosa deve fare il datore di lavoro?

Il datore di lavoro consegna copia del registro all’Inail e all’organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute.

Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’Inail le annotazioni individuali contenute nel registro e la cartella sanitaria, consegnandone copia al lavoratore. In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro consegna il registro e le cartelle sanitarie all’Inail.

I registri di esposizione e le cartelle sanitarie sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e tutela della riservatezza dei dati.

I modelli di tenuta del registro sono stati definiti dal d.m. 12/07/2007 n. 155 e sono:

  • Modello C626/1: dati anagrafici del datore di lavoro, sintesi delle principali caratteristiche dell’azienda (attività produttiva, agente utilizzato, addetti, ecc.);
  • Modello C626/2: registrazione delle informazioni riguardanti i dati anagrafici di ogni lavoratore, l’attività svolta, l’agente utilizzato, l’intensità, la frequenza e la durata dell’esposizione;
  • Modello C626/3: comunicazione di variazioni intervenute nelle informazioni che caratterizzano l’azienda;
  • Modello C626/4: (qualora il lavoratore non ne sia in possesso): richiesta delle “annotazioni individuali” in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni presso altra azienda.

Modalità di trasmissione del registro

Il d.m. 25/05/2016 n.183, recante le regole tecniche per il funzionamento del Sistema informativo per la prevenzione degli infortuni (Sinp), prevede l’acquisizione telematica da parte dell’Inail dei dati contenuti nei registri di esposizione, a partire dal 12 ottobre 2017.

A tale scopo, è stato realizzato un servizio informatizzato per la trasmissione, da parte del datore di lavoro, dei registri di esposizione, accessibile tramite i Servizi online del portale istituzionale www.inail.it.

L’introduzione del “Registro online” rappresenta una semplificazione importante, poiché consente di rendere immediatamente disponibili, oltre che all’Inail, ai Servizi di prevenzione delle Asl territoriali, le informazioni contenute nei registri di esposizione delle singole imprese.

Informazioni più dettagliate sulle modalità di trasmissione telematica dei registri sono contenute nella Circolare Inail n. 43 del 12 ottobre 2017.

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