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L'indennizzo per danno biologico è soggetto a rivalutazione?

Sì. Nel 2016 è stata introdotta la rivalutazione annuale degli importi degli indennizzi del danno biologico.
In dettaglio, la legge di stabilità 2016 ha disposto che, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 38/2000 sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'Inail, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente.
Gli incrementi annuali si aggiungono a quello complessivo del 16,25%, derivante dalla somma delle percentuali dei due aumenti straordinari erogati negli anni precedenti, e si applicano agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della Tabella indennizzo danno biologico del decreto ministeriale 12 luglio 2000 (Circolare 49/2016).
Prima del 2016, con due distinti decreti ministeriali, si era proceduto alla “Rivalutazione del danno biologico” come di seguito illustrato:
- il decreto ministeriale del 27 marzo 2009 ha previsto un aumento, in via straordinaria, nella misura dell’8,68% degli indennizzi in capitale e in rendita dell’INAIL a titolo di rivalutazione del danno biologico. L’aumento si applica agli indennizzi in capitale liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2008 nonché ai ratei di rendita maturati dalla stessa data.
- Il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha disposto, a decorrere dall’1 gennaio 2014 (ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° gennaio 2014), l’aumento nella misura del 7,57% delle indennità dovute dall’Inail ai sensi della Tabella indennizzo danno biologico di cui al decreto lgs. 38/2000.
L’aumento straordinario si è aggiunto a quello dell’8,68 già sancito dal precedente decreto (vedi circolare Inail n. 37 del 7 luglio 2009) e ha consentito il recupero economico della variazione dei prezzi al consumo intervenuta negli anni 2000-2013.
La rivalutazione annuale della quota di rendita ristora le conseguenze patrimoniali, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo, con decreto ministeriale (Circolare n. 40 del 25 ottobre 2018 e 42/2018, Circolare n. 11 del 9 maggio 2019).
La rivalutazione è applicata (per i ratei di rendita maturati), anche alle tabelle degli indennizzi danno biologico in capitale, vecchie (2000) e nuove (2019), con conseguente ricalcolo – nel rateo di marzo 2020 - di tutti gli indennizzi in capitale effettuati sulle rendite a partire dal rateo di luglio 2019.
Tale rivalutazione si applica all’importo complessivo risultante dalla Tabella indennizzo danno biologico, maggiorato della percentuale del 16,25 corrispondente ai due aumenti straordinari ormai consolidati.
La rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico, riguarda anche gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2019.
Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta ai sensi del decreto ministeriale 17 ottobre 2019, n. 147 saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e con l’invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione della Sede di competenza elaborato a livello centrale.
Per l’anno 2021 gli importi sono uguali a quelli in vigore dal 1° luglio 2020 in quanto la variazione dell’indice dei prezzi al consumo intervenuta nel 2020, rispetto al 2019, è stata di segno negativo (-0,3%). In tali casi opera, infatti, la salvaguardia prevista dall’articolo 1, comma 287, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali stabilisce che la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2021, n. 187, ha confermato, pertanto, con decorrenza 1° luglio 2021, gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti al 1° luglio 2020. Per l’anno 2024, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - intervenuta tra il 2022 e il 2023 - pari al 5,4%. 
Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 luglio 2024, n. 119, su proposta del Consiglio di amministrazione dell’Inail, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2024.
Maggiori dettagli nella Circolare 26 del 16 settembre 2024 reperibile sul portale www.inail.it al seguente percorso di navigazione: Atti e documenti > Note, Provvedimenti e Istruzioni Operative > Circolari Inail.

  • Categoria : Danno biologico