Le malattie di probabile e possibile origine lavorativa soggette all’obbligo di denuncia ex art. 39 TU infortuni da parte del medico si dividono in 3 liste:
- lista I: malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;
- lista II: malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità;
- lista III: malattie la cui origine lavorativa è possibile.
Le novità introdotte dal nuovo elenco stabilito dal D.M. 10 giugno 2014 (pubblicato sulla GU n. 212 del 12/09/14) riguardano principalmente le patologie neoplastiche contenute in tutte le liste e le malattie da agenti fisici, con riferimento alle sole patologie muscolo-scheletriche.
• gruppo 6 “tumori professionali”: vi rientrano diverse forme di leucemie e di tumori (fegato, rene, vescica, linfoma ecc.);
• gruppo 2 “malattie da agenti fisici” in riferimento alle sole patologie muscolo scheletriche: vi rientra l’ernia discale lombare causata dalle vibrazioni trasmesse dall’attività di guida di automezzi pesanti e di conduzione di mezzi meccanici.
Lo stesso decreto (D.M. 10 giugno 2014) come sanzioni stabilisce che il medico che non provveda alla denuncia\segnalazione delle malattie comprese nell’elenco compreso nel Registro Nazionale delle Malattie Professionali (RNMP) è punito con la reclusione fino a tre mesi o con l’ammenda da 258 a 1.032 euro (reclusione da due a quattro mesi o ammenda da 516 a 2.582 euro per il medico di fabbrica).
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Quali sono le malattie professionali soggette a denuncia\segnalazione ex art. 139 TU infortuni?
- Categoria : Malattia professionale
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Pubblicazione
18/11/2024, 10:53
Ultimo aggiornamento
18/11/2024, 10:54
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