E' la prestazione erogata all'infortunato o al tecnopatico per inabilità che comporta astensione dal lavoro superiore a 3 giorni. La prestazione decorre dal 4^ giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia e dura fino alla guarigione clinica. Al lavoratore spetta il 60% della retribuzione media giornaliera fino 90° giorno, il 75% dal 91° fino alla guarigione. La retribuzione media viene calcolata sui 15 gg precedenti l'evento. Nel periodo di franchigia (primi tre giorni di infortunio) il datore di Lavoro è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione per il giorno dell'infortunio, ed il 60% nei successivi 3 giorni, salvo migliori condizioni contrattuali. Nel caso in cui, durante il periodo di franchigia, scada il contratto di lavoro, il datore di lavoro, da quel giorno, non è più tenuto a pagare la percentuale prevista (60 %) sempre che non siano previste condizioni migliori nel CCNL di riferimento. Per specifiche categorie di lavoratori (es. artigiani) la prestazione prende a riferimento le retribuzioni convenzionali. Per i lavoratori del settore NAVIGAZIONE la normativa dispone sostanziali differenze rispetto agli altri soggetti assicurati: - l'indennità di inabilità assoluta decorre dal giorno successivo alla data dello sbarco; - l'indennità è erogata senza i 3 giorni di franchigia. Viene, pertanto, pagato dall'Inail tutto il periodo di inabilità; - Al lavoratore spetta il 75% della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco, annotata sul ruolo o sulla licenza; - il calcolo della temporanea viene effettuato facendo riferimento ai 30 giorni precedenti la data evento (e non 15 come per gli altri lavoratori).
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In cosa consiste e come si calcola l'indennità per inabilità temporanea assoluta?
- Categoria : Indennita' di inabilita' temporanea asso
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Pubblicazione
7/11/2024, 18:12
Ultimo aggiornamento
7/11/2024, 18:12
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