Con l'entrata in vigore del d.l. 83/2020, la disposizione che ha introdotto la Sorveglianza sanitaria eccezionale (art. 83 d.l. 34/2020) ha cessato di produrre effetti dal 1° agosto 2020.
Le visite mediche richieste ai sensi del menzionato articolo 83 sono svolte sulla base delle indicazioni contenute nella circolare n. __ del __ settembre 2020 e secondo la disciplina normativa vigente.
All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprime il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 e riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.
La circolare n. __ del __ settembre 2020 chiarisce che è consentito ai lavoratori e alle lavoratrici fragili richiedere, anche successivamente alla data del 31 luglio 2020, al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da coronavirus e in presenza di patologie con scarso compenso clinico (ad es. malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche).
In tale ipotesi, qualora i datori di lavoro non sono tenuti alla nomina del medico competente, ferma restando la possibilità di nominarne comunque uno, possono far visitare il lavoratore o la lavoratrice che ne facciano richiesta presso enti pubblici specializzati di diritto pubblico (tra i quali l’Inail, le Aziende sanitarie locali e i Dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università), individuati ai sensi dell’art. 5, co. 3, l. 300/1970.
Le richieste di visita medica già pervenute all’Inail dal 1° agosto 2020 tramite l'applicativo “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, salva diversa volontà espressamente comunicata dai datori di lavoro, sono considerate valide come istanze di sorveglianza sanitaria per lavoratori e lavoratrici fragili.
Le prestazioni possono essere richieste anche attraverso un apposito modulo, di prossima pubblicazione sul portale, da inoltrare a mezzo Pec e la tariffa applicata è sempre di € 50,85.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la circolare.
Le visite mediche richieste ai sensi del menzionato articolo 83 sono svolte sulla base delle indicazioni contenute nella circolare n. __ del __ settembre 2020 e secondo la disciplina normativa vigente.
All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprime il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 e riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.
La circolare n. __ del __ settembre 2020 chiarisce che è consentito ai lavoratori e alle lavoratrici fragili richiedere, anche successivamente alla data del 31 luglio 2020, al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da coronavirus e in presenza di patologie con scarso compenso clinico (ad es. malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche).
In tale ipotesi, qualora i datori di lavoro non sono tenuti alla nomina del medico competente, ferma restando la possibilità di nominarne comunque uno, possono far visitare il lavoratore o la lavoratrice che ne facciano richiesta presso enti pubblici specializzati di diritto pubblico (tra i quali l’Inail, le Aziende sanitarie locali e i Dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università), individuati ai sensi dell’art. 5, co. 3, l. 300/1970.
Le richieste di visita medica già pervenute all’Inail dal 1° agosto 2020 tramite l'applicativo “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, salva diversa volontà espressamente comunicata dai datori di lavoro, sono considerate valide come istanze di sorveglianza sanitaria per lavoratori e lavoratrici fragili.
Le prestazioni possono essere richieste anche attraverso un apposito modulo, di prossima pubblicazione sul portale, da inoltrare a mezzo Pec e la tariffa applicata è sempre di € 50,85.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la circolare.