Sono previste misure urgenti di contenimento del contagio per specifici comuni, espressamente individuati nell’allegato 1 (art. 1), e misure per le regioni e per le province elencate negli allegati 2 e 3 del decreto stesso (art. 2).
Per l'intero territorio nazionale, invece, sono previste specifiche misure di informazione e prevenzione e, all'art. 4, è riconosciuta la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza di accordi individuali.
Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione in allegato.
Per maggiori informazioni, consultare il decreto e il modello di informativa allegati.